Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16517 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16517 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 1941-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente Contro
FUNICELLI ANNACATERINA, FUNICELLI RITA, RICCIARDI
ANNA, RICCIARDI ELENA;

– intimate –

414z

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 231/23/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 23/09/10, depositata il
22/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE –

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 01941 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 1941/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimate: Annacaterina e Rita Funicelli, nonché Elena ed Anna

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,
Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 231/23/10, depositata il 22
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Annacaterina e Rita Funicelli, nonché Elena ed Anna Ricciardi,
relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di
secondo grado osservava che l’atto di classamento non era sorretto
da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere le interessate nella condizione
di approntare un’adeguata difesa, mentre invece si basava su dati
astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’unita immobiliare, che dell’edificio in cui essa è ubicata, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati
sia la visita sopralluogo, sia il preventivo contraddittorion
la parte. Le intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del

Ricciardi

2

Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. 1, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali dotte
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risu a motiva modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio, anche sulla scorta di
altri immobili similari indicati nell’atto impositivo.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo già esaminato.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

2

Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

3

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva delle intimate.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, ‘l 22 maggio 2013.

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