Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16516 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24881-2015 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Degli

Scialoja, 3, presso lo studio dell’avvocato Francesco Vaccaro,

rappresentato e difeso dall’avvocato Carmelina Adamo;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, (OMISSIS), rappresentato e difeso

dal’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 67757/2014 del Tribunale di Milano, depositata

il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Capasso Lucio, che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso

per mancata produzione della copia conforme del provvedimento

oggetto del ricorso ovvero per l’infondatezza dello stesso;

udito l’Avvocato Adamo Carmelina, per delega all’Avvocato Virgilio Di

Meo, per parte ricorrente che ha concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato dall’avvocato D.F. al Ministero della giustizia avverso l’ordinanza depositata dal Tribunale di Milano l’11/9/2015 con cui, in sede di reclamo, è stato confermato il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi professionali presentata dallo stesso D., difensore di fiducia di N.Y. imputato in procedimento penale ed ammesso al gratuito patrocinio con provvedimento del Gip del 7/4/2014.

2. All’esito del procedimento penale il tribunale revocava l’ammissione al gratuito patrocinio disposta “allo stato” dal gip perchè riteneva che l’imputato non fosse come dichiarato nell’istanza persona senza fissa dimora bensì cittadino straniero inserito nel territorio e residente con il fratello e degli zii.

3. Conseguentemente il reddito dell’istante rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio doveva cumularsi con quello del fratello e di altri parenti e perciò, considerato complessivamente, era superiore a quello previsto per l’accesso al gratuito patrocinio.

4. Proposto reclamo ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio, l’adito tribunale confermava il provvedimento reclamato.

5. In particolare il tribunale riscontrava che il signor N. risultava esser entrato in Italia il 2007 e non il 2013, non era privo di fissa dimora, bensì inserito nel territorio, munito di patente di guida rilasciata in Italia.

6. La cassazione dell’ordinanza è chiesta dall’avv. D. sulla base di due motivi.

7. L’intimato Ministero della giustizia si è costituito ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di improcedibilità ribadita dal P.M. per essere stata depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c. la copia conforme del provvedimento impugnato, inizialmente depositato come rilevato nell’ordinanza interlocutoria, in copia semplice (cfr. Cass. Sez. Un. 8312/2019; id. 15712/2019).

9. Passando al merito del ricorso, con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 in relazione alla disposta revoca dell’ammissione sulla base di un erronea interpretazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 riguardante i criteri per l’ammissione al gratuito patrocinio.

10. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe disposto la revoca sulla base di criteri discretivi di esclusione dal gratuito patrocinio diversi dal quelli previsti dalla legge.

11. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del certificato storico di residenza dell’imputato da cui emergeva inequivocabilmente che il suo reddito non andava cumulato con quello di nessun familiare.

12. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi e vanno respinti anche se ai sensi dell’art. 384 c.p.c. il Collegio ritiene di meglio precisare la motivazione del provvedimento impugnato; la conclusione appare conforme a diritto ma va precisato quanto segue in ordine alla motivazione del rigetto.

13. E’ onere della parte interessata all’ammissione al gratuito patrocinio fornire le informazioni richieste ed indicate a pena di inammissibilità dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79 eventualmente producendo – come previsto dal comma 3 medesimo art. – la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto allegato, ai fini della dimostrazione delle condizioni per l’accoglimento della domanda come specificate nel D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92.

14. Tanto premesso occorre interrogarsi su cosa accada qualora emerga, come nel caso in esame, che all’esito della verifica cui è tenuta l’autorità che procede ai sensi dell’art. 96 D.P.R. cit., sia tenendo necessariamente conto degli indici indicati nel comma 2 ovvero delle verifiche richieste alla Guardia di finanza, risulti che le dichiarazioni non sono veritiere.

15.La soluzione adottata dal giudice a quo è nel senso di dedurre dalla natura inveritiera delle dichiarazioni fatte nella domanda di ammissione l’insussistenza dei requisiti e, quindi, la esclusione dal beneficio, con la conseguenza che nel caso di precedente ammissione provvisoria (“allo stato”) essa deve essere revocata.

16. In particolare nel caso di specie l’imputato, cittadino straniero, non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi cui pure aveva fatto riferimento nella domanda di ammissione proposta al GIP che lo aveva provvisoriamente ammesso al beneficio, ed aveva, tramite il suo difensore, fornito indicazioni non veritiere sulla sua condizione in Italia e sulla residenza, affermando di essere entrato in Italia nel 2013 e di essere senza fissa dimora.

17. Al contrario, alla stregua degli indici indicati nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 (cioè casellario giudiziale, tenore di vita, condizioni familiari desunte dalle sue dichiarazioni, da quelle del fratello e dalla documentazione dallo stesso esibita ai fini della identificazione) egli era risultato presente sul territorio nazionale sin dal 2007, titolare di permesso di soggiorno scaduto e, dal certificato storico, residente a Piacenza dove aveva conseguito la patente di guida e dove erano residenti il fratello ed altri parenti.

18. A fronte di tutto ciò il giudice ha legittimamente ritenuto che l’interessato non versasse nelle condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92 pur affermando, impropriamente, l’impossibilità di verificare la sussistenza dei presupposti, mentre più, propriamente, la revoca appare dipesa dalla verifica dell’insussistenza degli stessi per fatto imputabile all’istante che non ne aveva dimostrato il fondamento.

19. Quanto al dedotto omesso esame del certificato storico la censura è destituita di fondamento per un duplice ordine di considerazioni.

20.In primo luogo, perchè il certificato storico non ha rilievo decisivo ai fini dell’accertamento ed apprezzamento delle circostanze relative alla residenza di una persona ed all’identificazione delle persone conviventi.

21. In secondo luogo, perchè nel provvedimento impugnato il giudice del reclamo ha considerato le circostanze riguardanti la residenza del N.Y. come risultanti dalle sue dichiarazioni processuali e dai documenti dallo stesso esibiti in sede di identificazione, il tutto in comparazione alle altre dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione in cui il suo difensore allegava la condizione di persona entrata in Italia nel 2013 e senza fissa dimora, per concludere ravvisando l’insussistenza dei presupposti del beneficio richiesto.

22. In definitiva dunque il ricorso deve essere rigettato.

23. Nulla va disposto sulle spese atteso il mancato effettivo svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero resistente.

24. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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