Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16516 del 14/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16516
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.G., Elettivamente dom.to in Roma, viale Paridi, n.
43, nello studio dell’Avv. Francesco D’Ayala Valva; rappresentato e
difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PEPE
Carmine e dall’Avv. Walter Mauriello;
– ricorrente –
contro
Comune di Avellino;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Campania,
Sezione distaccata di Salerno, n. 375/5/05, depositata in data 20
gennaio 2006;
sentita la relazione del consigliere Dott. Pietro Campanile alla
pubblica udienza del 3 marzo 2010;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto
Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Fatto
1.1. L’Avv. M.G. proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione con cui il Comune di Avellino chiedeva il pagamento di una maggiore somma, a titolo di imposta comunale sugli immobili (ICI), relativamente agli anni 1998 e 1999, denunciando sia vizi afferenti gli avvisi medesimi (omessa sottoscrizione, difetto di motivazione, violazione della L. n. 212 del 2000), sia la prescrizione, sia, in ogni caso, l’infondatezza della pretesa, per essere stata l’imposta commisurata alla rendita catastale attribuita all’immobile. Nelle more del giudizio il Comune annullava, in via di autotutela, l’avviso relativo all’anno 1998.
1.2 – La Commissione tributaria provinciale di Avellino dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all’anno 1998, respingeva, nel resto, il ricorso, compensando le spese del giudizio.
1.3 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, condividendo il primo motivo dell’appello proposto dal contribuente, con il quale era stata denunciata la nullita’ della sentenza di primo grado per carenza di motivazione, ha rigettato l’impugnazione del M., compensando le spese.
1.4 – Nei confronti di tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Il Comune di Avellino non ha svolto attivita’ difensiva.
Diritto
2.1 – Con il primo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Analoga doglianza viene prospettata, con riferimento alle medesima violazione, sotto il profilo della censura, gia’ sottoposta ai giudici di primo grado e riproposta con il ricorso in appello, della nullita’ degli avvisi in relazione alla L. n. 212 del 2000 (sesto motivo).
2.2 – La censura e’ fondata, ed il suo accoglimento, assorbente rispetto ai rimanenti motivi, determina la cassazione della decisione impugnata.
2.3 – La Commissione tributaria regionale, pur avendo dichiarato la nullita’ della decisione di primo grado, affermando che la stessa “e’ scarsamente motivata e non chiarisce i presupposti di fatto e i motivi di diritto”, ha infatti omesso di procedere all’esame di tutti i motivi del ricorso originario, dei quali doveva considerarsi investita nella misura in cui gli stessi erano stati, come emerge dal ricorso con adeguato rispetto del principio di autosufficienza, riproposti.
Non puo’ omettersi di rilevare, in proposito, il carattere (virtualmente) decisivo della questione della nullita’ dell’avviso per violazione della L. n. 212 del 2000, nonche’ (sebbene la questione sia stata prospettata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ma sul punto la motivazione e’ talmente carente da considerarsi inesistente) dell’ineludibile istanza di carattere sostanziale, parimenti riproposta (come emerge dal tenore della stessa sentenza impugnata), inerente alla contestazione della fondatezza della pretesa, laddove il laconico inciso “risulta chiaro che trattasi di una differenza di imposta chiaramente dettagliata negli allegati A e B degli avvisi stessi”, non attinge la ragione giuridica della fondatezza della pretesa.
2.3 La sentenza impugnata (rimanendo il secondo motivo interamente assorbito) deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvedera’ anche sulle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010