Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16516 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16866/2015 R.G. proposto da Agenzia delle

Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

B.W. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 828/01/14, depositata il 5 maggio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 5 maggio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della W.B. s.p.a. per l’annullamento l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2004, recuperato le maggiori imposte non versate e irrogato le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo erano stati contestati l’indebita deduzione di costi, in quanto ritenuti privi del requisito della inerenza e della certezza, l’omessa contabilizzazione di ricavi, nonchè l’indebita detrazione di i.v.a. relativa ad alcune operazioni;

– il giudice di appello ha respinto il gravame erariale evidenziando che la contribuente aveva offerto prova della certezza e inerenza dei costi dedotti, che era infondato il rilievo di omessa contabilizzazione di ricavi e che sussisteva il diritto della società alla detrazione dell’i.v.a. in contestazione in quanto dalla medesima assolta;

– il ricorso è affidato a quattro motivi;

– la W.B. s.p.a. non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4;

– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia in merito al rilievo concernente l’indebita deduzione di componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con un’impresa domiciliata in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e avente regime fiscale privilegiato;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, fondati;

– la ricorrente riferisce, riproducendo in parte qua i relativi atti, che l’avviso di accertamento impugnato ha per oggetto recuperi fiscali operati in relazione a sette rilievi, che la sentenza di primo grado aveva ritenuto tali rilievi infondati e che con atto di appello erano stati proposti motivi di doglianza che investivano la sentenza di primo grado in relazione a ciascuna statuizione relativa ai singoli rilievi;

– ciò posto, quanto ai rilievi sub a), d), ed e) – vertenti, rispettivamente, sulla indebita deduzione di componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con un’impresa domiciliata in uno Stato non appartenente all’Unione Europea e avente regime fiscale privilegiato, sulla omessa fatturazione di operazioni imponibili e sulla omessa fatturazione di operazioni non imponibili – la Commissione regionale, pur disattendendo le relative doglianze, omette di motivare, non provvedendo all’illustrazione delle ragioni di infondatezza dei relativi motivi di appello e non ricorrente una situazione in cui siffatte ragioni possono evincersi dall’impostazione logico-giuridica della pronuncia in relazione ai motivi esaminati;

– in ordine al rilievo sub c), avente ad oggetto l’omessa contabilizzazione di ricavi desunti da documentazione extracontabile, la reiezione del relativo motivo di gravame è motivata con la considerazione che lo stesso non è “sufficientemente motivato…, anche perchè sono di esiguo importo e di numero limitato”;

– una siffatta argomentazione non consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, non resiste alla critica prospettata;

– pertanto, in relazione a tali rilievi, la sentenza non resiste alla censura formulata;

– ad opposte conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai rilievi residui;

– in particolare, in ordine al rilievo sub b), relativo all’indebita deduzione di componenti negativi di reddito, consistenti in commissione pagate per prestazioni di servizio, per difetto dei requisiti di certezza e inerenza, il giudice di appello ha respinto il relativo motivo di appello avuto riguardo al fatto che le prestazioni “sono state regolarmente fatturate e pagate (e) il costo è di assoluta inerenza rispetto all’attività commerciale della ricorrente”;

– in relazione ai rilievi sub f) e g), aventi ad oggetto la detrazione dell’i.v.a. di rivalsa assolta in relazione ad operazioni passive intrattenute, rispettivamente, con la RGM s.r.l. e con la Clarios s.r.l., ritenuta indebita poichè, nel primo caso, risolventesi in un’operazione di autofinanziamento, e, nel secondo, in prestazioni di trasporto di beni destinati all’esportazione, in quanto tali da considerarsi effettuati non nel territorio dello Stato, la sentenza ha concluso per la detraibilità dell’imposta in quanto la contribuente aveva dimostrato di averla “sostenuta e pagata”;

– orbene, in merito a tali rilievi, la motivazione non può considerarsi omessa o carente, in quanto idonea ad evidenziare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice;

– con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi e controversi, limitatamente al rilievo avente ad oggetto l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito, consistenti in commissione pagate per prestazioni di servizio rese dalla Specalianstur, per difetto dei requisiti di certezza e inerenza (rilievo sub b);

– evidenzia, in proposito, che la Commissione regionale non avrebbe tenuto conto che parte delle relative fatture erano state emesse dalla società Alpina Profil, senza, tuttavia, che vi fosse evidenza dei rapporti tra quest’ultima e la prestatrice dei servizi e del computo delle provvigioni, e che tali fatture presentavano alcune anomalie;

– aggiunge che le restanti fatture in esame erano state emesse dalla società Kristina, ma che non vi era prova documentale della vigenza, all’epoca dei fatti, di rapporti tra quest’ultima e la Specalianstur, della base di calcolo delle provvigioni e di quietanze e ricevute e, inoltre, che tali fatture erano state compilate a mano dal sig. G., dipendente della contribuente, il quale aveva provveduto alla redazione manuale anche della documentazione allegata a tali fatture;

– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve, essenzialmente, in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di appello che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);

– sotto altro aspetto, i fatti storici asseritamente non esaminati sono privi del carattere della decisività, in quanto, pur potendo assumere rilevanza ai fini dell’accertamento, per via presuntiva, del difetto di certezza dell’operazione, non conduce necessariamente, laddove dimostrati, alla invalidazione, con un giudizio di certezza (o, comunque, di elevata probabilità logica), del convincimento del giudice di merito (cfr. sul tema della decisività del fatto storico asseritamente non esaminato, Cass. 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., ord., 17 giugno 2019, n. 16214; Cass., ord., 29 ottobre 2018, n. 27415);

– con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7, commi 4 e 5, art. 9, comma 1, n. 2, artt. 17 e 19, per aver la sentenza impugnata ritenuto detraibile l’i.v.a. di rivalsa versata alla Clarios s.r.l., benchè relativa ad operazioni di trasporto di beni destinati all’esportazione (rilievo sub g);

– il motivo è fondato;

– ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 7, comma 4, nella versione applicabile ratione temporis, in deroga al principio per cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

– il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 2, prevede, poi, che costituiscono prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali i trasporti relativi a beni in esportazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma dell’art. 69, comma 1;

– orbene, la Commissione regionale, nel ritenere applicabile l’i.v.a. alle operazioni rilevate e, conseguentemente, sussistente il diritto della contribuente alla detrazione dell’i.v.a. di rivalsa in ragione unicamente del suo assolvimento non ha fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative, in quanto ha omesso se si fosse in presenza di operazioni imponibili nel territorio dello Stato;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo, nei limiti di cui in motivazione, e il quarto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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