Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16515 del 21/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16515 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 4598-2012 proposto da:
MORETTI LUIGI MRTLGU59C14I520A, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MONTI DI CRETA 85, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO PORFILIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DE SIMONE SALVATORE giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
CARLUCCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI PIGORINI 6, presso lo studio dell’avvocato GIATTI
EMANUELA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANDREONI PIERPAOLO, CIERI GIUSEPPE giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 21/07/2014

avverso la sentenza n. 458/2011 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 2/8/04/2011, depositata il 03/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Giovanni Portoghese (delega avvocato Pierpaolo

chiede il differimento della causa.

Ric. 2012 n. 04598 sez. ML – ud. 09-06-2014
-2-

Andreoni) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti e

it

r.g.n. 4598/2012 Moretti Luigi c/Carlucci Giuseppe
Oggetto: differenze retributive

Svolgimento del processo e motivi della decisione

L

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio

del 9 giugno 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della
seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame spiegato
da Moretti Luigi avverso la sentenza di prime cure che lo aveva
condannato al pagamento di somme, in favore di Carlucci
Giuseppe, per differenze retributive;
3. ricorre Moretti, con due articolati motivi, chiedendo la
cassazione della sentenza impugnata;
4. la parte intimata ha resistito con controricorso;
5. il ricorso è qualificabile come inammissibile;
6. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di
motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di
riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo
vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della
correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto
estranea all’ambito del vizio in parola la possibilità, per la Corte
di legittimità, di procedere ad una nuova valutazione di merito
attraverso l’autonoma disamina delle emergenze probatorie;
7. per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo
dell’omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima,
può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice

I
r.g.n. 4598/ 2012

di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o
insufficiente esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero qualora esista
un insanabile contrasto tra le argomentazioni
complessivamente adottate, tale da non consentire

della decisione;
8. ed ancora, le censure concernenti i vizi di motivazione devono
indicare quali siano gli elementi di contraddittorietà o illogicità
che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice
del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura
delle risultanze processuali diversa da quella operata nella
sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 8718/2005;
15693/2004;

2357/2004;

12467/2003;

16063/2003;

3163/2002);
9. va anche considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e
sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame, ai fine di
confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle
parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del
proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere
implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse (cfr, exp/urirnis, Cass., n. 12121/2004);
io. nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter
argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie
acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici;
n. le valutazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state
tratte configurano quindi un’opzione interpretativa del
materiale probatorio del tutto ragionevole, espressione di una
r.. n. 459812012

l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base

potestà propria del giudice del merito insindacabile nel suo
esercizio;
12

in definitiva, le doglianze del ricorrente si sostanziano
nell’esposizione di una lettura delle risultanze probatorie
diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di
un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in

13. va peraltro aggiunto, quanto alla contestuale deduzione del
difetto assoluto di motivazione e della motivazione
insufficiente, contraddittoria ed illogica che la motivazione può
essere viziata perché omessa o contraddittoria, ma non può,
nello stesso tempo, mancare ed essere contraddittoria, come
invece assume il ricorrente, con proposizione inammissibile;
14. infine, rigettata la principale assorbente ragione di censura, il
ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiché
diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori
ragioni di censura”.
15. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente
udienza in Camera di consiglio.
16. Il Collegio condivide il contenuto della relazione e l’istanza di
rinvio dell’adunanza in camera di consiglio, per asserite
trattative in corso tra le parti per un bonario componimento
della controversia, va disattesa non costituendo giusto motivo
di differimento evocare, nel corso della discussione innanzi al
Collegio, la mera possibilità o probabilità di una diversa
definizione processuale della lite.
/z Il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
18.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

r.g.n. 4598/2012

questa sede di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese liquidate in euro 100,00 per esborsi, ed curo

forfettarie in misura del quindici per cento.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2014

Il Presidente

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