Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16515 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6682/2014 R.G. proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Siccardi

e Michele Aureli, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in

Roma, via Ortigara, 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna, n. 5/18/13, depositata il 23 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio

2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– C.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 23 gennaio 2013, di reiezione dell’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2003, recuperato le maggiori imposte non versate e irrogato le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo erano state contestate al contribuente, in relazione all’esercizio di attività di impresa, l’omessa contabilizzazione di ricavi, nonchè l’indebita deduzione di costi e detrazione della relativa i.v.a., per difetto del requisito dell’inerenza;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame del contribuente, ritenendo che l’atto impositivo fosse privo dei vizi formali derivanti dall’asserita violazione delle regole che presiedono allo svolgimento delle attività di verifica e che i recuperi fiscali fossero corretti;

– il ricorso è affidato a sei motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 1 e 12, e dell’art. 113 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto legittimo l’atto impositivo, anche nella parte relativa ai recuperi fiscali operati in ordine all’esercizio del ramo di azienda “Osteria della Piazzetta”, benchè incidente su un settore, quello della ristorazione, non indicato nella lettera di incarico allo svolgimento della verifica fiscale da cui scaturiva l’atto impugnato e nel relativo processo verbale di constatazione;

– con il secondo motivo deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la carenza di motivazione sul relativo motivo di appello;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati;

– la Commissione regionale ha, sul punto, osservato che “i principi di condotta sono stati osservati nel corso della verifica alle attività del C. il quale… venne informato delle ragioni a sostegno, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato la difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti degli obblighi riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche”;

– ha aggiunto che “la circostanza che l’indagine fosse sottesa reprimere fenomeni di evasione legata alla mancata emissione di scontrini fiscali per clienti che non si siedono a consumare, ma prelevano bicchieri da trasporto, non impediva ai verificatori, una volta correttamente iniziata l’attività per il pub gestito da C., di estenderla anche al ristorante”, in quanto, “rispettata la originaria fonte d’innesco questa non può reputarsi ostativa ad un ampliamento di indagine nei confronti dello stesso soggetto, sempre osservando le modalità di condotta prescritte dalla L. n. 212 del 2000, art. 12”;

– una siffatta argomentazione consente di individuare l’iter logico argomentativo seguito dal giudice e, per tale ragione, si sottrae alla critica di assenza;

– inoltre, costituisce corretta applicazione del principio per cui le informazioni ed i dati raccolti nel corso di una verifica fiscale – sia essa mirata all’approfondimento in generale della posizione fiscale di un soggetto in relazione alla totalità dei tributi (verifica generale), oppure rivolta all’approfondimento della posizione fiscale del soggetto relativamente ad uno o più tributi in particolare (verifica parziale), od ancora riguardante singoli atti, oppure un complesso di atti di gestione (verifica speciale) – sono utilizzabili per quantificare e motivare il successivo accertamento anche oltre l’ambito oggettivo delineato dall’incarico di accesso, senza necessità di autorizzazione del capo dell’ufficio, avendo la verifica lo scopo di determinare complessivamente la capacità contributiva del soggetto verificato, nonchè di ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie eventualmente commesse (così, Cass. 16 dicembre 2009, n. 26321);

– pertanto, la circostanza allegata dal contribuente dell’erronea indicazione del codice attività (bar e caffè, in luogo di ristorazione) riferibile all’attività svolta – peraltro, puntualmente indicata con il nome della ditta (Osteria della Piazzetta) – non assume rilevanza ai fini dell’invocata illegittimità dell’atto;

– con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 9, comma 1, e dell’art. 113 c.p.c., per aver il giudice di appello ritenuto legittima la sanzione irrogata per omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie benchè si versasse in una situazione in cui non era stato in grado di esibire immediatamente tali scritture e non già in cui si era rifiutato di esibire le stesse o le aveva sottratte;

– il motivo è inammissibile;

– la Commissione regionale ha ritenuto che fosse legittima la sanzione irrogata dall’Ufficio ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 9, in ragione del mancato ottemperamento della richiesta dei verificatori di esibizione della documentazione contabile, evidenziando che tale esibizione deve avvenire “contestualmente” e non nei giorni successivi all’accesso, come, invece, avvenuto nel caso in esame;

– così argomentando, ha correttamente applicato la richiamata disposizione legislativa che sanziona chi, “nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell’accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all’ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza”;

– allega la parte che non era stata in grado di esibire immediatamente il libro degli inventari e il dettaglio delle rimanenze, per cui non poteva a lui ascriversi una condotta di sottrazione o rifiuto di esibizione di documentazione contabile;

– tuttavia, omette di indicare gli elementi, in difetto di utili indicazioni contenute nella sentenza, da cui evincere la sussistenza di circostanze idonee a dimostrare l’impossibilità, a lui non imputabile, di esibizione della documentazione richiesta e, per tale via, l’assenza del requisito soggettivo della colpevolezza;

– sotto altro profilo, non vi è, del pari, evidenza di indizi da cui poter desumere che la violazione contestata sia stata priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo e, dunque, che, essendo stata inidonea ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, possa qualificarsi quale violazione meramente formale non punibile ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3 (cfr., in tema, Cass., ord., 8 giugno 2018, n. 14933);

– con il quarto motivo il contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che si versasse in una situazione di inattendibilità della contabilità e, dunque, di un’ipotesi di accertamento eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, laddove l’accertamento era stato effettuato ai sensi di tale art., comma 1, come risultante anche dal fatto che l’Ufficio ha utilizzato i dati emergenti dalle fatture registrate per ricostruire il reddito;

– il motivo è inammissibile;

– la Commissione regionale, seppur con motivazione non sempre lineare, ha correttamente individuato nell’art. 39, comma 1, lett. d), il fondamento normativo del tipo di accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria (cfr., in particolare, pag. 15) e ritenuto che le scritture contabili non fossero attendibili, avuto riguardo, in particolare, alla incongruenza del dato relativo alla quantità e al valore delle rimanenze finali e agli anomali apporti di cassa da parte del contribuente;

– la doglianza muove, dunque, da un’errata interpretazione della sentenza, non comprendendo che il giudice di appello, preso atto del tipo di accertamento operato dall’Ufficio, ha ritenuto che la complessiva inattendibilità della contabilità giustificasse la rideterminazione dei ricavi, ancorchè le scritture contabili fossero formalmente corrette;

– con il quinto motivo il ricorrente censura la sentenza di appello per omessa pronuncia e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nella parte in cui non si è pronunciata sul motivo di appello vertente sulla arbitraria e immotivata determinazione da parte dell’Ufficio dei prezzi asseritamente applicati;

– il motivo è inammissibile;

– la parte omette di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto dell’atto di appello, necessario, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione sottoposta con il motivo di impugnazione in esame non sia “nuova” e di valutare la rilevanza e la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049);

– in tal modo non ha assolto all’onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato, non offrendo gli elementi indispensabili per consentire di effettuare un giudizio positivo in ordinè all’ammissibilità e alla fondatezza della questione prospettata;

– con l’ultimo motivo di ricorso il contribuente critica la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), per aver ritenuto che il processo verbale di constatazione costituisse prova legale dei quantitativi di materie prima rilevate in occasione delle verifiche e poste a fondamento della ricostruzione dei ricavi;

– il motivo è infondato;

– il processo verbale di constatazione è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, oltre che quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese (cfr. Cass., ord., 5 ottobre 2018, n. 24461; Cass. 24 novembre 2017, n. 28060);

– pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere che i “quantitativi (di merce) rilevati dai verificatori e riportati nel PVC assurgono a prova legale”, ha fatto corretta applicazione del richiamato principio di diritto;

– sotto altro profilo, si evidenzia che, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente, il giudice di appello ha limitato la riferita efficacia probatoria del processo verbale di constatazione alle giacenze di merce riscontrate in magazzino, non estendendola ai prezzi dei singoli beni rinvenuti;

– per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto;

– in assenza di attività difensiva da parte della parte vittoriosa nulla deve disporsi sul governo delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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