Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16515 del 05/08/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16515

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29686-2014 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

ANTONELLI 50, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE TRIVELLINI,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso il provvedimento n. Cron. 2524/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE,

depositato il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato Raffaele Trivellini difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti ed insiste sulle spese di lite;

udito l’Avvocato Mauro Ricci difensore del resistente che si riporta

agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso del 6.6.2013, M.M. presentava istanza per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., per la verifica della propria condizione inabilitante ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità. Il CTU officiato accertava l’insussistenza delle condizioni sanitarie per la prestazione richiesta e le conclusioni non erano seguite da manifestazione di dissenso in base al sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c..

Il Tribunale adito omologava l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del Cm (negative per l’istante) e, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, ponendo definitivamente a carico del ricorrente le spese dell’accertamento peritale.

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. il M. impugna il provvedimento suddetto in base ad unico motivo.

L’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia del ricorso notificato.

Il ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. anche in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, commi 2 e 3 e art. 77 ed al D.M. Giustizia 2 luglio 2012, art. unico, all’art. 445 bis c.p.c., commi 1 e 5, ed all’art. 442 c.p.c., nonchè della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, rilevando che il giudice, pure dando atto dell’esistenza della dichiarazione di esso ricorrente sull’esenzione dalle spese di causa ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., e compensando le spese di lite, ha errato nel porre definitivamente a carico del M. le spese dell’accertamento peritale, per essere titolare di un reddito imponibile inferiore al doppio di quello stabilito dagli articoli del D.P.R. richiamato.

Evidenzia di avere reso nelle conclusioni del suo ricorso la prescritta dichiarazione personalmente sottoscritta relativa ai redditi familiari, impegnandosi a comunicare le variazioni rilevanti fino a definizione del giudizio ed osserva che nelle spese competenze ed onorari cui fa riferimento l’art. 152 disp. att. c.p.c. devono ricomprendersi anche quelle attinenti alla c.t.u., per le quali va applicato il regime di “favore” ivi previsto.

Sotto altro profilo, osserva che il Tribunale ha comunque omesso di motivare le ragioni per le quali ha posto a carico del M. tali spese, pure in presenza della suddetta dichiarazione. Nè era stata adottata alcuna motivazione in ordine ad eventuali profili di manifesta infondatezza o di temerarietà della pretesa, che avrebbero giustificato la liquidazione delle spese a carico del ricorrente.

Sulla esperibilità del rimedio proposto, va osservato che avverso il decreto di omologa (che segue appunto automaticamente nel caso in cui non sorgano contestazioni), non vi sono rimedi, giacchè questo espressamente dichiarato “non impugnabile”, quindi non soggetto ad appello, nè al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., giacchè il rimedio concesso a chi intenda contestare le conclusioni del CTU c’è, ma si colloca esclusivamente in un momento anteriore, ossia “prima” della omologa e nel termine fissato dal giudice per muovere contestazioni alla consulenza. In assenza di contestazioni, si chiude, quindi, definitivamente, la fase dell’accertamento sanitario, giacchè le conclusioni del CTU sono ormai definitive.

Il che si spiega considerando che sarebbe evidentemente illogico attribuire qualunque rimedio impugnatorio avverso l’ omologa alla parte che, nel momento anteriore ad essa, quando le era concesso di farlo, non ha contestato le conclusioni del CTU su cui la medesima omologa si fonda (cfr. Cass., ord 6, 17.3.2014 n. 6085).

Se, invece, una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione alle conclusioni del perito.

Con riguardo alla disciplina del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. per il conseguimento delle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse allo stato di invalidità, è stato ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell’accertamento del requisito sanitario operato dal c.t.u., limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile. Diversamente, con riguardo alla statuizione sulle spese in ipotesi di sentenza non appellabile che chiude il procedimento contenzioso instauratosi a seguito del dissenso della parte ricorrente, deve ritenersi che il rimedio non sia quello di cui all’art. 111 c.p.c., che è ammissibile solo con riguardo a provvedimenti che hanno la forma di sentenza e per i quali è espressamente precluso il ricorso ordinario per cassazione e con riguardo ad ogni altro provvedimento emesso in forma diversa da quella della sentenza, purchè incida su diritti soggettivi ed abbia natura decisoria oltre a non essere altrimenti impugnabile.

Il caso all’esame rientra nella prima ipotesi e, pertanto, il rimedio di cui all’art. 111 Cost. è esperibile.

Il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese, e cioè sia sulle spese legali, sia sulle spese di consulenza, ponendo le seconde a carico dell’assicurato, risultato non in possesso del requisito sanitario per la pensione ordinaria richiesta, pur trovandosi lo stesso nelle condizioni reddituali per ottenere l’esonero di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. (come rilevabile dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta personalmente dal M., allegata al ricorso e richiamata nella presente sede).

Per costante giurisprudenza, tra le spese al pagamento delle quali, nei predetti giudizi, l’assicurato soccombente non è assoggettato, a meno che la sua pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria, vanno ricomprese quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio (cfr. Cass. 2.5.2000 n. 5489). Non è conforme a diritto, dunque, la statuizione del Tribunale nel punto in cui, senza aver rilevato profili di manifesta infondatezza e temerarietà nella pretesa dell’assicurato, ha posto a suo carico le spese liquidate al consulente tecnico di ufficio.

Per quanto detto, si propone l’accoglimento del ricorso limitatamente alla statuizione sulle spese di c.t.u., con conseguente cassazione del decreto in parte qua e, poichè non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti, si ritiene che la decisione possa essere direttamente adottata da questa Corte, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel senso che le spese della consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate dal Tribunale, vanno poste a carico dell’INPS.

Valuterà il Collegio il valore da attribuire alla circostanza che la c.t.u. è stata disposta su richiesta del M. in sede di accertamento tecnico preventivo e non discrezionalmente dal giudice”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio ritiene di condividere integralmente il contenuto e le conclusioni della riportata relazione e concorda, pertanto, sulla decisione di accoglimento del ricorso, con cassazione del decreto impugnato in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, seconda parte, nel senso che le spese di cm come liquidate nel decreto vanno poste a carico dell’INPS.

Le spese del presente giudizio di legittimità cedono, per il principio della soccombenza, a carico dell’istituto e vanno liquidate come da dispositivo e vanno distratte in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione alla statuizione sulle spese di ctu, cassa il provvedimento impugnato in parte qua e, decidendo nel merito, dispone che le spese di ctu, nella misura liquidata dal Tribunale, cedano a carico dell’INPS.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%, con attribuzione all’avv. Raffaele Trivellini.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA