Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16515 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16515 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 1937-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
SCOGNAMIGLIO NATALIA, CUOMO GIOVANNA;

– intimate –

ako

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 93/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 22/10/2010, depositata il
23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Doti SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 01937 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

BOGNANNI;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 1937/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimate: Giovanna Cuomo e Natalia Scognamiglio

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 93/49/10, depositata il 23
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Giovanna Cuomo e Natalia Scognamiglio, relativa all’avviso di
accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di
un immobile urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava
che l’atto di classamento non era sorretto da idonea motivazione,
tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde
mettere le interessate nella condizione di approntare un’adeguata
difesa, mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che de41t edifici5in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il
preventivo contraddittorio con la parte. Le intimate non si s
costituite.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari

t)

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

• della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. 1, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio, anche sulla scorta di
altri immobili similari indicati nell’atto impositivo.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo già esaminato.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva delle intimate.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

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