Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16514 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 30347 – 2018 R.G. proposto da:

ORDINE degli INGEGNERI della PROVINCIA di (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS)

– in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Pierluigi de Nardis; elettivamente domiciliato

in Roma, alla via Cassiodoro, n. 9, presso lo studio dell’avvocato

professor Mario Nuzzo;

– ricorrente –

contro

C.V., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla piazza del Popolo, n. 18, presso lo studio dell’avvocato

Leonello Brocchi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

CONSIGLIO NAZIONALE degli INGEGNERI, – c.f. (OMISSIS) – in persona

del presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, alla via degli Scipioni, n. 265, presso lo

studio dell’avvocato Teresa Gigliotti, che lo rappresenta e difende

in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

PROCURATORE della REPUBBLICA presso il Tribunale di Pescara;

– intimato –

avverso la decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale

degli Ingegneri;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 7

novembre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’avvocato Pierluigi de Nardis, per il ricorrente;

udito l’avvocato Leonello Brocchi, per il controricorrente,

C.V.;

udito l’avvocato Teresa Gigliotti, per il controricorrente, “C.N.I.”.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello de L’Aquila comunicava al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) l’avvenuta condanna dell’ingegner C.V., con sentenza n. 3486/14 del 21.11.2014, alla pena di anni tre di reclusione – pena estinta per indulto – ed alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

2. Il Consiglio di disciplina – cui la documentazione era stata trasmessa – non ravvisava ipotesi di provvedimento disciplinare e trasmetteva gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) ai sensi del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 20 e 46.

3. In data (OMISSIS) il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) deliberava la cancellazione dall’albo dell’ingegner C.V..

Dava atto il Consiglio che l’irrogazione della pena accessoria valeva a privare l’ingegner C. del pieno godimento dei diritti civili e quindi importava il venir meno della condizione necessaria per il permanere dell’iscrizione all’albo professionale.

4. Avverso l’anzidetta delibera l’ingegner C.V. proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

5. Con decisione n. 22 dei 16.5/17.7.2018 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri accoglieva il reclamo e disponeva trasmettersi il fascicolo al Consiglio di Disciplina di (OMISSIS).

Evidenziava il Consiglio Nazionale che la pena dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni non era atta a comportare la perdita del pieno godimento dei diritti civili, perdita a sua volta idonea a determinare ai sensi del R.D. n. 2537 del 1925, art. 20 la cancellazione dall’albo.

Evidenziava che viceversa sarebbe stata idonea a determinare la cancellazione d’ufficio ed automatica dall’albo, ai sensi della L. n. 1938 del 1874, art. 28 richiamato dal R.D. n. 2537 del 1925, art. 7 la condanna cumulativamente ad una pena detentiva “maggiore dei carcere” e alla sanzione dell’interdizione dall’esercizio della professione.

Evidenziava tuttavia che la sanzione dell’interdizione dall’esercizio di una professione non risultava irrogata con la sentenza n. 3486/14 del 21.11.2014.

6. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

C.V. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara non ha svolto difese.

7. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) ha depositato memoria. Parimenti hanno depositato memoria C.V. ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2537 del 1925, artt. 7, 20 e 46.

Deduce che la condanna alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici comporta, ai sensi dell’art. 28 c.p., comma 2, n. 1, la perdita del diritto di elettorato e quindi dei diritti civili, la cui fruizione costituisce presupposto per l’iscrizione all’albo professionale.

Deduce al contempo che in ipotesi di perdita dei diritti civili l’ordine professionale deve solo prendere atto di tale effetto e procedere necessariamente alla cancellazione dall’albo del proprio iscritto.

9. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 2537 del 1925, art. 20.

Deduce che la perdita dei diritti civili – conseguente alla condanna alla pena dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici – importa necessariamente la cancellazione dall’albo professionale, cancellazione correlata non già all’irrogazione di una sanzione disciplinare, ma al mero accertamento del sopravvenuto difetto di un requisito necessario per l’iscrizione.

10. Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ha legittimazione a resistere, viepiù che trattasi dell’organo giurisdizionale che ha pronunciato la statuizione in questa sede impugnata (cfr. Cass. 4.9.2019, n. 22090).

11. Correttamente il ricorso è stato notificato anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pescara.

Invero la cancellazione dall’albo R.D. 23 ottobre 1925, n. 253, ex art. 20 può esser pronunciata di ufficio o su richiesta del pubblico ministero.

12. I motivi di ricorso sono strettamente connessi; il che ne giustifica la disamina congiunta; ambedue i motivi comunque sono – nei confronti di C.V. – fondati e meritevoli di accoglimento.

13. Ha valenza preliminare il rilievo veicolato dal secondo mezzo.

Ovvero va innanzitutto puntualizzato che non si versa in un’ipotesi di cancellazione dall’albo correlata all’irrogazione di sanzioni disciplinari.

Cosicchè va recepita la prospettazione dell’Ordine ricorrente secondo cui “è illegittimo sostenere che, nel caso di specie, sussista la competenza a provvedere da parte del consiglio di disciplina del Consiglio dell’Ordine” (così ricorso, pag. 10). Ossia va dato atto che ha errato il Consiglio Nazionale degli Ingegneri a disporre la trasmissione del fascicolo al Consiglio di Disciplina del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS).

14. Nel solco della testè operata puntualizzazione si evidenzia quanto segue. Per un verso, in dipendenza della irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea, per la durata di cinque anni, dai pubblici uffici, si sono determinati in danno del controricorrente, per la durata della pena accessoria, gli effetti enunciati in linea generale dall’art. 28 c.p., comma 2 ovvero la perdita del diritto (politico) di elettorato attivo e passivo ed ulteriormente, art. 28 c.p., comma 2, ex n. 7 la perdita della capacità di assumere i diritti contemplati nei precedenti numeri dello stesso art. 28 c.p., comma 2 ossia – tra l’altro – la perdita della capacità di assumere l’ufficio “civile” di tutore o di curatore (così come riconosce pur il controricorrente: cfr. controricorso, pag. 25) e dunque la menomazione in tal senso della capacità giuridica “civile”.

Per altro verso, il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 20 cioè del “regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, dispone che “la cancellazione dall’albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell’ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione”.

15. In questo quadro va innanzitutto rimarcato che l’art. 20 cit. fa riferimento sic et simpliciter alla “perdita del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata”, ovvero utilizza un’espressione che, pur nel segno di un’interpretazione di tipo restrittivo, ingloba in sè l’evenienza in cui la perdita dei diritti civili sia solo quantitativa e cronologicamente circoscritta.

16. In questo quadro dunque la menomazione “quantitativa e temporale” dei diritti civili, recte la perdita, parziale e cronologicamente delimitata, del “pieno” godimento dei diritti civili, della “piena” capacità giuridica “civile”, che, in dipendenza dell’irrogazione della pena accessoria, C.V. senza dubbio soffre, era ed è atta di per sè, ai sensi dell’art. 20 cit., a legittimare la pronuncia – avente valenza dichiarativa e non costitutiva – del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) di cancellazione dall’albo, evidentemente per la durata della pena accessoria e della correlata menomazione della capacità giuridica “civile” (cfr. Cass. 22.1.2016, n. 1204, secondo cui la cancellazione dall’albo professionale, R.D. n. 2537 del 1925, ex art. 20 da parte del consiglio dell’ordine degli architetti per la perdita del “pieno” godimento dei diritti civili, per effetto di condanna penale comportante l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p., ha natura meramente accertativa del sopravvenuto difetto dei requisiti dell’iscrizione e non integra un provvedimento irrogativo di sanzione disciplinare).

17. Si badi che la menomazione del “pieno” godimento dei diritti civili, della “piena” capacità giuridica “civile”, che, a motivo dell’irrogazione della pena accessoria G.V. soffre, costituisce un effetto destinato a prodursi ex lege, in quanto tale per nulla smentito o, quanto meno, revocato in dubbio dal “certificato di godimento dei diritti civili rilasciato in data 5 settembre 2016 all’ing. G. dal competente Tribunale di Pescara” (cfr. controricorso, pagg., tra le altre, 12, 15 e 28).

Del resto le pubbliche certificazioni fanno fede fino a querela di falso solo per quanto attiene alle circostanze oggettive cadute sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, non già per quanto attiene a mere valutazioni e giudizi in esse contenuti, il cui contenuto, perciò, può essere oggetto di libere valutazioni del giudice di merito (cfr. Cass. 13.5.1977, n. 1897; cfr. Cass. 28.4.2006, n. 9919, con riferimento all’ambito di esplicazione della fede privilegiata dell’atto pubblico).

18. In accoglimento – nei confronti di C.V. – di ambedue i motivi di ricorso la decisione n. 22 del 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri va cassata.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto può farsi luogo nei termini seguenti:

la perdita del pieno godimento dei diritti civili, pur quantitativamente limitata e cronologicamente circoscritta, correlata alla irrogazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, importa ai sensi del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 20 ovvero del “regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto”, che il competente consiglio dell’ordine degli ingegneri o degli architetti pronunci – con statuizione meramente dichiarativa – di ufficio o su richiesta del pubblico ministero la cancellazione dall’albo dell’ingegnere o dell’architetto per il tempo corrispondente alla durata della pena accessoria all’uopo irrogata.

19. In dipendenza dell’insussistente necessità di ulteriori accertamenti di fatto, nulla osta a che questa Corte decida ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p. nel merito e quindi rigetti il reclamo proposto da C.V. al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la Delib. 29 luglio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS).

20. Gli aspetti di indiscutibile novità che la vicenda litigiosa de qua agitur presenta, giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) e G.V. ed analogamente l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara non ha svolto difese. In ogni caso nessuna statuizione in ordine alle spese va nei suoi confronti assunta.

21. In dipendenza del parziale accoglimento, nei confronti di G.V., del ricorso non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie nei confronti di C.V. il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS); per l’effetto, cassa la decisione n. 22 del 16.5/17.7.2018 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e, decidendo nel merito, rigetta il reclamo proposto da C.V. al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la Delib. 29 luglio 2016 del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS);

dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) nei confronti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) e C.V.;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità con riferimento al rapporto processuale tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS) ed il Consiglio Nazionale degli Ingegneri;

non sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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