Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16514 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16514

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29048/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate e del Territorio, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

Emozioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Di Pietro, con domicilio eletto

presso il suo studio, sito in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 229;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia, sez. dist. di Messina, n. 137/02/12, depositata il 5

novembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio

del 2′. gennaio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Messina, depositata il 5 novembre 2012, che, in accoglimento dell’appello della Emozioni s.r.l., ha annullato l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2003, recuperato le maggiori imposte non versate e irrogato le relative sanzioni;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo era stata contestata l’omessa contabilizzazione di ricavi;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, ha accolto il gravame di quest’ultima, evidenziando che l’avviso di accertamento era privo di sufficiente motivazione, omettendo il riferimento al metodo di accertamento operato;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Emozioni s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla controricorrente in ragione del fatto che l’impugnazione sarebbe stata proposta con il sistema del cd. assemblaggio – ossia, mediante la riproduzione in sequenza cronologica degli atti della causa, senza che ad esso faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale e una illustrazione delle ragioni di censura -, atteso che l’esame del contenuto dell’atto consente di escludere che la ricorrente abbia fatto ricorso ad un siffatto sistema;

– ciò posto, con il primo motivo l’Agenzia deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, per aver la sentenza impugnata accolto il gravame della contribuente in considerazione della insufficiente motivazione della sentenza di primo grado sulla questione relativa all’omessa valutazione e decisione di fatti e documenti decisivi, non prospettata nel ricorso introduttivo quale vizio dell’atto impositivo;

– il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi;

– come rilevato in precedenza, la decisione di appello fonda la sua decisione sulla carenza di motivazione dell’atto impositivo e non già sull’insufficiente motivazione della sentenza appellata;

– infatti, se è vero che la Commissione regionale stigmatizza tale ultima circostanza, perviene all’annullamento dell’atto impositivo non per tale ragione, ma per la mancata esplicitazione del metodo di accertamento eseguito;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, 54, per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’avviso di accertamento fosse privo di sufficiente motivazione;

– il motivo è inammissibile, atteso che l’omessa riproduzione dell’atto impositivo, sia pure limitatamente alla sua parte motiva, non consente, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, di poter esaminare la fondatezza di tale profilo, non potendo farsi rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr., in tema, Cass., ord., 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 7 marzo 2018, n. 5478);

– pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente-alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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