Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16513 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24111-2015 proposto da:

S.M., rappresentata e difesa dall’avvocata Valentina

Pinna, con studio in Sassari, via Manno 55;

– ricorrente –

contro

Curatela Fallimento (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Via

Pian Di Sco 68A, presso lo studio dell’avvocato Francesco Antonio

Puccio, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Sei;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 498/2015 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Dott. Capasso

Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Antonella Pinna, per parte ricorrente che ha

concluso come in atti e l’Avvocato Francesco Antonio Puccio, munito

di delega per parte controricorrente che ha concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato da S.M. nei confronti del Fallimento (OMISSIS) (d’ora in poi solo Fallimento) avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha rigettato l’appello proposto dalla medesima.

2. Il contenzioso fra le parti era insorto a seguito del decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento nei confronti della S. per il pagamento di Euro 16.581,22 importo corrispondente a quanto dalla stessa dovuto all’ex coniuge R.L. per i canoni percepiti dalla locazione degli immobili in comproprietà al momento della sentenza dichiarativa del fallimento del medesimo R..

3. La S. proponeva opposizione deducendo che l’immobile cui si riferivano i canoni richiesti era stato oggetto di assegnazione a suo favore nell’ambito della separazione giudiziale e che, inoltre, ella era creditrice nei confronti del coniuge separato di Euro 34.344,59 a titolo di assegno periodico di mantenimento mai versatole nonostante l’accordo in tal senso raggiunto dai coniugi nell’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale.

4. All’esito del giudizio, il tribunale adito dichiarava inammissibile l’opposizione e l’incompetenza per materia del tribunale ordinario sulla domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente.

5. Proponeva appello la S. contestando la statuizione del giudice di prime cure pronunciata sul presupposto che si verteva in materia soggetta al rito locatizio, mentre secondo l’appellante si trattava di domanda riguardante la divisione dei frutti civili dell’immobile e, pertanto, soggetta all’ordinario rito civile.

6. L’appellante deduceva altresì l’inesistenza di un tribunale fallimentare presso il tribunale adito ed anche in considerazione di ciò chiedeva la riforma della sentenza di prime cure.

7. La Corte d’appello sostanzialmente accoglieva il motivo di impugnazione riguardante la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione ed osservava come il credito monitoriamente azionato non riguardasse una controversia locativa ma, piuttosto, la domanda introdotta tempestivamente con le forme del rito ordinario.

8. Ciò posto la corte territoriale dichiarava infondata l’opposizione e confermava, quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente, la necessità della procedura concorsuale.

9. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla S. sulla base di tre motivi, cui resiste il Fallimento con controricorso, illustrato pure da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, due profili, uno attinente, la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost. e art. 24 Cost., comma 2 e l’altro riguardante il difetto dei requisiti di ammissibilità e legittimità del decreto ingiuntivo opposto.

10.1. La doglianza è inammissibile rispetto ad entrambi i profili. 10.2. La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. 15879/2018; id. 3708/2014).

10.3. Quanto alla censura di difetto dei presupposti per l’accesso al rito monitorio essa appare inammissibile per novità, non avendo la parte indicato dove aveva prima sollevato la questione.

11. Con il secondo motivo di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su censure e motivi di impugnazione.

11.1. La doglianza è inammissibile per difetto di localizzazione, non avendo specificato la parte dove aveva sollevato in precedenza la questione in ordine alla quantificazione del credito e alla detrazione di importi per asserite spese ed oneri gravanti sugli immobili in comproprietà.

12. Con il terzo motivo di denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.p.c..

12.1. La doglianza è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 7155/2017).

12.2. La questione risulta essere stata, infatti, correttamente ricondotta dalla Corte distrettuale nell’alveo del rito speciale da seguire e cioè l’insinuazione al passivo nell’ambito della procedura concorsuale ai sensi della legge fallimentare, con la opportuna precisazione che non si tratta di statuizione sulla competenza per materia.

12.3 La decisione adottata sul punto è pienamente conforme al consolidato orientamento secondo il quale le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono, in realtà, questioni di rito (Cfr. Cass. 10485/2011; id. 21669/2013) e il ricorrente non ha fornito elementi per riconsiderarne la fondatezza.

13. L’inammissibilità di tutti i motivi comporta l’inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione della spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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