Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16513 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Avellino, Elettivamente domiciliato in Roma, via Pavia, n.

28, nello studio dell’avv. Raffaele Porpora; rappresentato e difeso

dall’Avv. Pastena Ernesto, come da procura speciale rilasciata a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A. Elettivamente dom.ta in Roma, via Cremona, n.

43, nello studio dell’Avv. Pennella Nicola, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Campania,

Sezione distaccata di Salerno, n. 119/5/04, depositata in data 14

giugno 2004;

sentita la relazione del consigliere Dott. Pietro Campanile alla

pubblica udienza del 3 marzo 2010;

Sentito l’Avv. Ernesto Pastena, per il Comune di Avellino;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto

Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

1.1. V.A. proponeva ricorso avverso gli avvisi di accertamento con cui il Comune di Avallino chiedeva il pagamento della maggiore imposta comunale sugli immobili, con relative sanzioni, per gli anni 1998 e 1999, assumendo come dato fondante per la determinazione del maggior valore il prezzo di acquisto quale risultante dall’asta cui il dante causa della contribuente aveva partecipato per acquisire le aree fabbricabili oggetto di imposta.

1.2 – La Commissione tributaria provinciale di Avellino accoglieva il ricorso.

1.3 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal Comune di Avellino, osservando, in primo luogo, che la base imponibile dell’area edificabile va determinata, sulla scorta delle indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 prescindendo dal prezzo corrisposto; ed aggiungendo che l’ente non aveva fornito, se non tardivamente, alcuna motivazione circa il valore di mercato dell’area, mentre la contribuente aveva specificamente dedotto, senza che il Comune avesse sollevato alcun rilievo, oneri che determinavano una limitazione della superficie utile.

Sotto tale profilo si precisava che il valore denunciato dagli altri comproprietari (spettando alla V. una quota pari al 4,75 per cento), al quale la contribuente si era conformata, non era stato rettificato dal Comune di Avellino.

1.4 – Nei confronti della suindicata decisione il Comune propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La V. resiste con controricorso.

Diritto

2.1 – Con il primo motivo il Comune denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che bene il valore dell’area era stato desunto dal prezzo di aggiudicazione della stessa.

2.2 – Con il secondo motivo viene dedotta motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con particolare riferimento alla tesi secondo cui nell’aggiudicazione del bene sarebbe stato pagato un prezzo di affezione.

2.3 – Con il terzo motivo vengono denunciati, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ulteriori vizi motivazionali, soprattutto con riferimento all’attribuzione, contrariamente al vero, della coincidenza del valore dichiarato con quello risultante dalla stima peritale eseguita nell’ambito della procedura esecutiva.

2.3 – I motivi possono essere congiuntamente esaminati, in considerazione della loro intima connessione, non potendosi omettere di rilevare, quanto alla terza censura, che la stessa attiene a un vizio di natura revocatoria.

2.4 – Il ricorso e’ inammissibile, in quanto tutti i motivi si fondano sulla utilizzabilita’, ai fini della determinazione del valore imponibile dell’area, del prezzo di aggiudicazione, senza prendere in considerazione l’ulteriore (ed autonoma) ratio decidendi, fondata sulla valenza probatoria (anche in considerazione delle successive restrizioni all’edificabilita’ dell’area) delle deduzioni della V., per altro estensibili alle altre quote dello stesso lotto, non rettificate dal Comune (Cfr., in proposito, Cass., n. 7408 del 2005, che ha rigettato, fra le stesse parti, il ricorso del Comune di Avellino in relazione alle annate precedenti).

Questa Corte ha infatti affermato il principio, che intende ribadire, secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su piu’ ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilita’, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non inciderebbe sulla “ratio decidendi” non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (Cass., 18 aprile 1998, n. 3951; Cass ., 28 agosto 1999, n. 9057; Cass., 24 maggio 2001, n. 7077; Cass., 23 aprile 2002, n. 5902; Cass., 27 gennaio 2005, n. 1658).

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del Comune al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 2.500,00 di cui Euro 2.300,00 per onorari, oltre accessori.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

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