Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16513 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 08/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27635-2015 proposto da:

G.A., D.E., in proprio e nella loro qualità di

legittime eredi del defunto G.F., domiciliate ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate

e difese dall’avvocato DANIELE CARRA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL, in persona del suo procuratore

speciale Dott. B.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MENDOLA 198, presso lo studio dell’avvocato MARIO

MATTICOLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 636/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

per il risarcimento dei danni patiti – iure proprio e iure hereditatis – a seguito della morte del proprio figlio e fratello G.A., perito in un incidente stradale in (OMISSIS), G.F., D.E. ed G.A. convennero in giudizio il conducente del veicolo su cui la vittima era trasportata, M.P., nonchè l’assicuratrice RcA del veicolo Cattolica Assicurazioni s.c.a r.l.;

l’adito tribunale di Parma – sez. dist. di Fidenza, respingendo la riconvenzionale del M., accolse la domanda attorea, ma riconoscendo il concorso della colpa della vittima e liquidando, da un lato, il danno catastrofale in rapporto ai pochi minuti tra il sinistro e la morte e, dall’altro, il danno da perdita del rapporto parentale in misura appena superiore al minimo delle cc.dd. tabelle di Milano;

l’appello principale di D.E. ed G.A., proposto anche nell’acquisita qualità di eredi di G.F., nelle more del giudizio di primo grado mancato ai vivi, per contestare il concorso di colpa e l’entità del risarcimento, nonchè quello incidentale dell’assicuratrice sono stati poi rigettati dall’adita corte di appello di Bologna con sentenza pubblicata il 17/04/2015 col n. 636: per la cui cassazione ricorrono oggi D.E. ed G.A., affidandosi a quattro motivi, poi illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., mentre la sola Soc. Cattolica di Assicurazione spa resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata;

delle doglianze delle ricorrenti (la prima, di “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2056 c.c…. in ordine all’accertamento di corresponsabilità della vittima”; la seconda, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio… nella determinazione della corresponsabilità della vittima nella causazione del sinistro”; la terza, di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 e 2059 c.c…. in merito alla liquidazione dei danni da perdita parentale”; la quarta, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 2043 e 2059 c.c…. in ordine alla liquidazione dei danni iure hereditatis”), nonchè della confutazione ad opera della controricorrente, è superflua la stessa illustrazione, non rispettando il ricorso il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 3;

invero, nel ricorso manca l’esposizione sommaria del fatto, essendo riprodotte solo le conclusioni dell’atto introduttivo ed il dispositivo della prima sentenza, con un cenno talmente sommario alla causa petendi delle parti contrapposte da non consentire alcuna, tanto meno appagante, ricostruzione neppure del fatto, solo in minima parte intuibile soltanto dalla meticolosa decifrazione dei singoli motivi di ricorso e non consentita sulla base della lettura della sentenza gravata, in base a generalissimi principi in punto di formulazione del ricorso per Cassazione;

ma, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito: occorre quindi che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (in tali espressi termini, tra molte, v. Cass. ord. 03/02/2015, n. 1926; Cass. 27/07/2015, n. 15783; Cass. 08/01/2016, n. 130);

in difetto di tanto, esclude il Collegio che i motivi possano essere anche solo presi in considerazione, sicchè già solamente per questa ragione il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna delle soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente;

infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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