Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16513 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16513 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 1926-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA & BASILICATA – UFFICIO PROVINCIALE
80416110585, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;

– ricorrente contro
BUONOMO MARIA, MASTROJANNI ANNA, MASTROJANNI
PAOLA;

Data pubblicazione: 02/07/2013

- intimate avverso la sentenza n. 290/3/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 3/11/2010, depositata
il 29/11/2010;

22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 01926 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 1926/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimate: Maria Buonomo, Anna e Paola Mastrojanni

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 290/03/10, depositata il 29
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Maria Buonomo, Anna e Paola Mastrojanni, relativa all’avviso di
accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di
due immobili urbani, di cui la prima era usufruttuaria e le altre
proprietarie, adibiti ad abitazione, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere le interessate
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
degl’immobili, che degl’edifici in cui sono ubicati, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano
mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo con-/ 7
traddittorio con la parte. Le intimate non si sono costituite
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo quarto e quinto motivi la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della
categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita
sopralluogo e di preventivo contraddittorio, anche sulla scorta di
altri immobili similari indicati nell’atto impositivo.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo già esaminato.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva delle intimate.
2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.

in Roma, il 22 maggio 2013.

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