Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16512 del 14/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16512
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.L., Elettivamente dom.ta in Roma, via Oslavia, n.
37, presso Petrillo Francesco; rappresentata e difesa, giusta procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Castelluccio Giovanni;
– ricorrente –
contro
Comune di Avellino;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria della Campania,
Sezione distaccata di Salerno, n. 103, depositata in data 13
settembre 2004;
sentita la relazione del consigliere Dott. Pietro Campanile alla
pubblica udienza del 3 marzo 2010;
Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del Sostituto
Dott. SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del
primo motivo di ricorso.
Fatto
1. A.L. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Avellino, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, era stato rigettato il proprio ricorso avverso l’avviso di liquidazione relativo a maggiori somme richieste da detto ente, per ICI dell’anno 1999, sulla base di quanto dichiarato dalla stesse contribuente.
1.2 – Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non aver ricevuto l’appellata, pur essendosi costituita, l’avviso di trattazione.
1.3 – Con il secondo motivo e’ stata dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2 e art. 5, comma 5.
1.4 – L’intimato non svolgeva attivita’ difensiva.
Diritto
2.1 – Il primo motivo di ricorso e’ fondato, ed il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo.
2.2 – Dall’esame del fascicolo, consentito dalla natura procedurale del vizio denunciato, risulta che l’avviso di trattazione relativo all’udienza del 20 maggio 2004 non e’ stato notificato alla parte regolarmente costituitasi in data 29 marzo 2004 (v. Cass., 8 ottobre 2007, n. 21059, in tema di costituzione tardiva).
Deve quindi rilevarsi la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio cui la norma contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31 e’ preordinata, con conseguente nullita’ dell’udienza e degli atti successivi, compresa l’impugnata decisione (Cass., 10 maggio 2007, n. 10335; Cass., 29 settembre 2006, n. 21224;
Cass., 14 luglio 2003, n. 11014; Cass. 6 marzo 2000, n. 2509; Cass. 28 agosto 2000, n. 11229; 15 giugno 2001, n. 8133; Cass. 1 agosto 1996, n. 6952, con riferimento al D.P.R. n. 636 del 1972, art. 19).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che, provvedendo anche in merito alle spese, procedera’ al giudizio previa rinnovazione degli atti nulli.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile – tributaria, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010