Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16512 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13659/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

O.S.,

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna, n. 74/3/2012 depositata il 19 novembre 2012,

non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 26 gennaio 2021

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da O.S. e implicitamente rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna n. 198/06/2010 la quale, a sua volta, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e addizionali 2006.

2. In particolare con l’atto impositivo l’Agenzia riqualificava l’attività svolta dal contribuente, venditore di servizi telefonici per conto di Faeb S.p.a. presso il domicilio di potenziali clienti, identificato come agente di commercio anzichè venditore a domicilio con conseguente ripresa ad imposizione dei corrispondenti redditi di impresa non dichiarati. Il giudice del primo grado accoglieva la prospettazione del contribuente limitatamente all’IRAP e la CTR anche con riferimento all’IRPEF, confermando la ripresa IVA.

3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi, mentre il contribuente non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è lo scrutinio della tempestività dello stesso, controllo che dev’essere effettuato d’ufficio.

La Corte osserva che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 19 novembre 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato portato all’Ufficiale postale per la notifica una prima volta il 20 maggio 2013, notifica non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, ed una seconda volta il 2.7.2013.

Dal momento che il ricorso avanti alla CTP è stato notificato dopo il 4.7.2009, il ricorso per cassazione si rivela tardivo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 38, comma 3, trovando applicazione il termine “lungo” di sei mesi per impugnare le sentenze delle Commissioni tributarie ex art. 327 c.p.c..

5. Non è utile a sanare il vizio la successiva rinnovazione della notifica, intrapresa dall’Avvocatura dello Stato il 2.7.2013, in quanto la ripresa del procedimento notificatorio è a sua volta tardiva. Va al proposito reiterato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01).

6. Orbene, considerato che la cartolina con cui è stato dato atto dell’insuccesso del primo tentativo di notifica reca il timbro e la data di restituzione con la firma dell’addetto al recapito del 30.5.2013, la riattivazione del procedimento notificatorio nel caso di specie è comunque intervenuta oltre la regola dei 30 giorni individuata dalle Sezioni Unite, principio giurisprudenziale non superato dal quale non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie.

7. In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche per altre ragioni, oltre che per tardività. Il secondo motivo deduce un’insufficienza motivazionale non censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato, dal momento che il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012.

8. Il primo motivo – con cui si denuncia una violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 204 del 1985, art. 9 (in relazione alla Dir. CE n. 653 del 1986), al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25-bis, art. 39, comma 2, lett. a), e art. 41 – e il terzo motivo per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, sono anch’essi inammissibili. I due motivi fanno valere la prospettata riqualificazione dell’attività svolta dal contribuente come agente di commercio, ma postulano un assunto non dimostrato, il fatto che il contribuente avesse sottoscritto con Fastweb un contratto di agenzia rilevante per il periodo di imposta benchè registrato in un secondo momento/ nel 2007, avesse emesso fattura con la ritenuta d’acconto prevista per l’attività di agente di commercio e avesse applicato il contributo Enasarco (cfr. pp.3 e ss. ricorso), smentito dalla CTR con un preciso accertamento in fatto a pag.3 della sentenza: “non è mai stato prodotto un contratto di agenzia per i periodi oggetto di accertamento, ma è sempre stato fatto riferimento ad un contratto stipulato nell’anno 2007”.

9. Tale accertamento non è uitilmente impugnato dall’Agenzia con deduzione e dimostrazione del fatto decisivo e contrario riproducendo o riassumendo eventuali documenti a supporto, in quanto la ricorrente ragiona sulla registrazione del contratto nel 2007, fatto in sè non decisivo, mentre la CTR ha accertato la stipula del contratto nel 2007, ossia dopo il periodo di imposta oggetto delle riprese per cui è causa, da cui ulteriori ragioni di inammissibilità delle censure e del ricorso. 10. Nessun provvedimento va adottato quanto alle spese di lite, considerata la mancata costituzione del contribuente. La Corte dà atto del fatto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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