Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16512 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16512

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22516-2014 proposto da:

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del procuratore e legale rappresentante

pro tempore Dott. M.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO CASTELLANI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.V.A., D.V.S., G.M., FALLIMENTO

(OMISSIS) SAS;

– intimati –

Nonchè da:

D.V.M.G., D.V.D., D.V.B.,

D.V.S., D.V.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA C. FRACASSINI N. 18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

BAILO, rappresentati e difesi dagli avvocati VITO PETRAROTA,

GIUSEPPINA CHIARELLO giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

DEUTSCHE BANK SPA, in persona del procuratore e legale rappresentante

pro tempore Dott. M.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

FABIO AROSSA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ENRICO CASTELLANI giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

G.M., FALLIMENTO (OMISSIS) SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1339/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/09/2014;

la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/2017

dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale p.q.r. con particolare riferimento al 2 motivo,

inammissibilità o comunque rigetto del gravame incidentale;

udito l’Avvocato ENRICO CASTELLANI;

udito l’Avvocato VITO PETRAROTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.V.S. e D.V.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Trani – sezione distaccata di Ruvo di Puglia Deutsche Bank s.p.a. e G.M. chiedendo la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 1.024.523,70, in favore degli attori nella misura del cinquanta per cento cadauno, oltre il risarcimento del danno. Esposero in particolare gli attori di avere, su proposta del G. (direttore della filiale della banca), acceso presso la banca convenuta un libretto di risparmio vincolato denominato “(OMISSIS)”, e che erano stati effettuati numerosi versamenti e prelievi su un libretto cartaceo rilasciato dal G.. Aggiunsero che alla data del 30 giugno 1997 il libretto aveva un saldo attivo di Lire 1.983.754.509, come attestato da una distinta del 10 luglio 1997 rilasciata dal G., e che, a seguito dell’instaurazione di procedimento penale nei confronti del G. medesimo, erano stati informati dalla banca dell’inesistenza di alcun deposito a loro intestato e della falsità della documentazione in loro possesso. Si costituì Deutsche Bank eccependo in via preliminare la prescrizione relativamente alle operazioni antecedenti il 28 luglio 1994 e chiedendo il rigetto della domanda, oltre la proposizione di rivalsa nei confronti del G.. Si costituì quest’ultimo, chiamando in causa il Fallimento (OMISSIS) s.a.s..

2. Nel corso dell’istruzione vennero assunte prove orali e disposta CTU, che concluse nel senso della non compatibilità della firma in calce alla distinta del 10 luglio 1997 con le firme del G.. Il Tribunale adito, previo rigetto dell’eccezione di prescrizione, rigettò la domanda.

3. Avverso detta sentenza proposero appello D.V.S. e D.V.A.. Si costituirono le parti appellate chiedendo il rigetto dell’appello.

4. Con sentenza di data 2 settembre 2014 la Corte d’appello di Bari accolse l’appello, condannando Deutsche Bank s.p.a. e G.M. in solido al pagamento della somma di Euro 929.747,66, oltre rivalutazione ed interessi, e G.M. a tenere indenne la banca per la metà della somma corrisposta agli appellanti, con dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla domanda proposta dal G. nei confronti della curatela fallimentare. Osservò la corte territoriale, premessa l’esistenza di giudicato interno sulla prescrizione essendosi la banca limitata a riproporre l’eccezione senza proporre appello incidentale, che risultava provato l’illecito commesso dal G. sulla base della mancata contestazione da parte di costui dei fatti allegati dagli appellanti e della mancata risposta senza giustificato motivo all’interrogatorio formale deferitogli e che le testimonianze de relato di parte attrice si inserivano in tale quadro probatorio confermando le circostanze non contestate (e su cui c’era anche mancata presentazione all’interrogatorio), mentre informazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti potevano trarsi anche dalla sentenza penale del Tribunale di Trani (a tali prove doveva aggiungersi la confessione extragiudiziale resa dal G. al teste (OMISSIS), al quale il primo aveva dichiarato che il denaro con cui finanziava l’impresa (OMISSIS) poi fallita proveniva dai conti dei D.V. – gli atti del procedimento penale nei confronti del G. per usura ed estorsione in danno del (OMISSIS), costituenti prove atipiche, non evidenziavano tuttavia un coinvolgimento degli appellanti in tale attività del G.).

Aggiunse il giudice di appello che il disconoscimento effettuato dalla banca della sottoscrizione della distinta del 10 luglio 1997 attribuita al G. era inefficace in quanto la banca, come affermato da Cass. 1 dicembre 1997 n. 12179, avrebbe dovuto operare il disconoscimento con riferimento a tutti i preposti, identificandoli nominativamente o per funzione, in modo da rendere possibile la verificazione e che risultava così assorbita la censura di nullità della CTU (svolta in parte su documentazione non prodotta nei termini di legge). Osservò inoltre che la documentazione rilasciata dal pubblico ministero era in copia conforme, salvo il fascicolo personale del G. redatto dalla banca privo di attestazione di copia conforme, non utilizzabile stante la contestazione di conformità all’originale, e che quanto al disconoscimento delle distinte del 3 aprile 1997 e 15 luglio 1996, prodotte in copia autentica, valeva quanto evidenziato circa l’inefficacia del disconoscimento, mentre gli ulteriori libretti pro-memoria, privi di firma, erano attribuibili al G. non essendo mai stata contestata da questi l’attribuzione. Quanto alla responsabilità della banca, osservò la Corte che ricorreva il presupposto dell’occasionalità necessaria e che supponendosi eguali le responsabilità la rivalsa ai sensi dell’art. 2055 cod. civ. doveva essere contenuta nella metà dell’importo risarcitorio.

5. Ha proposto ricorso per cassazione Deutsche Bank s.p.a. sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso D.V.B., D.V.M.G. e D.V.D. in qualità di eredi D.V.A. e D.V.S., che hanno proposto altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stata depositata memoria di parte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto da D.V.B., D.V.M.G. e D.V.D. in qualità di eredi D.V.A., conformemente a quanto eccepito da Deutsche Bank s.p.a.. Incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 cod. proc. civ., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (fra le tante Cass. 22 aprile 2013, n. 9692; 27 gennaio 2011, n. 1943). Nessun documento è stato tempestivamente prodotto circa la legittimazione ad impugnare.

2. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 342, 346 e 329 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che le eccezioni non accolte di prescrizione e tardività della domanda di condanna alla rivalutazione monetaria erano state riproposte ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. e che non ricorrevano i presupposti dell’appello incidentale.

2.1. Il motivo è infondato. Come di recente affermato da Cass. Sez. U. 12 maggio 2017, n. 11799, riprendendo uno spunto di Cass. Sez. U. 16 aprile 2016, n. 7700, “qualora un’eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado o attraverso un’enunciazione in modo espresso, o attraverso un’enunciazione indiretta, ma che sottenda in modo chiaro ed inequivoco la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione da parte sua dell’appello incidentale, che è regolato dall’art. 342 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 cod. proc. civ. Qualora l’eccezione sia a regime di rilevazione affidato anche al giudice, la mancanza dell’appello incidentale preclude, per il giudicato interno formatasi ex art. 329 c.p.c., comma 2, anche il potere del giudice d’appello di rilevazione d’ufficio, di cui all’art. 345 cod. proc. civ., comma 2. Viceversa, l’art. 346 cod. proc. civ., con l’espressione “eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado”, nell’ammettere la mera riproposizione dell’eccezione di merito da parte del convenuto rimasto vittorioso con riguardo all’esito finale della lite, intende riferirsi all’ipotesi in cui l’eccezione non sia stata dal primo giudice ritenuta infondata nella motivazione nè attraverso un’enunciazione in modo espresso, nè attraverso un’enunciazione indiretta, ma chiara ed inequivoca. Quando la mera riproposizione (che dev’essere espressa) è possibile, la sua mancanza rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di rilevazione riguardo ad essa è riservato alla parte, mentre, se il potere di rilevazione compete anche al giudice, non impedisce – ferma la preclusione del potere del convenuto – che il giudice d’appello eserciti detto potere a norma dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 2″.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, artt. 214 e 215 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente, con riferimento a quanto rilevato dal giudice di appello in ordine all’inefficacia del disconoscimento, che, a differenza del caso contemplato da Cass. 1 dicembre 1997 n. 12179, ove il disconoscimento della sottoscrizione riguardava la persona giuridica e dunque postulava la dichiarazione di diversità della firma apposta sul documento rispetto alla sottoscrizione di tutti i propri organi rappresentativi da indicare specificatamente, nel presente caso la redazione da parte del G. della documentazione oggetto di disconoscimento era alla base della deduzione della fattispecie di responsabilità ai sensi dell’art. 2049 cod. civ..

4. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2733 cod. civ., artt. 115, 228, 229, 232 e 257 cod. proc. civ., art. 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha attribuito efficacia probatoria nei confronti del preponente al contegno processuale ed extraprocessuale del preposto e che la mancata contestazione dei fatti allegati dalla controparte o la mancata risposta all’interrogatorio formale non possono avere la medesima efficacia di prova nei confronti del litisconsorte. Aggiunge che gli attori non hanno assolto il proprio onere probatorio e che la sentenza penale utilizzata dal giudice di appello era stata annullata in sede di impugnazione già prima della decisione impugnata. Osserva inoltre la ricorrente che le testimonianze de relato actoris non hanno alcun valore probatorio.

4.1 Stante la pregiudizialità, va esaminato prioritariamente il terzo motivo. Trattasi di motivo inammissibile. La censura non coglie la ratio decidendi. La mancata contestazione da parte del G. dei fatti allegati dagli appellanti e la mancata risposta senza giustificato motivo all’interrogatorio formale deferitogli sono stati valutati dal giudice di appello ai fini della prova del fatto illecito commesso dal preposto, mentre ai fini della responsabilità della banca il presupposto valutato è stato quello dell’occasionalità necessaria. La valutazione di mancato assolvimento dell’onere probatorio attiene poi al merito e non è consentita nella presente sede di legittimità. Anche per ciò che concerne il rilievo nella motivazione della sentenza penale del Tribunale di Trani si tratta di profilo rientrante nel libero apprezzamento del giudice di merito. Infine la decisione impugnata non contraddice il principio secondo cui la testimonianza de relato ex parte actoris può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (fra le tante da ultimo Cass. 31 luglio 2013, n. 18352).

4.2. Il secondo motivo è inammissibile. Ha affermato il giudice di merito che risultava provato l’illecito commesso dal G. sulla base della mancata contestazione da parte di costui dei fatti allegati dagli appellanti e della mancata risposta senza giustificato motivo all’interrogatorio formale deferitogli e che le testimonianze de relato di parte attrice si inserivano in tale quadro probatorio confermando le circostanze non contestate. Tali elementi, ha concluso il giudice di appello, consentono di “ritenere come provato l’illecito aquiliano del G.”. Tale ratio decidendi non è incisa dalla censura poichè l’impugnazione della statuizione in ordine all’inefficacia del disconoscimento lascia in vigore la statuizione in ordine all’attribuzione del fatto illecito in capo al G. e alla responsabilità indiretta della banca in virtù del nesso di occasionalità necessaria.

5. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2049 e 2055 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha fatto erroneamente applicazione del regime previsto dall’art. 2055 cod. civ., il quale presuppone che alla produzione del fatto abbiano concorso con efficacia causale più condotte lesive, laddove invece la responsabilità ai sensi dell’art. 2049 ha carattere obiettivo ed è indipendente dalla colpa del soggetto responsabile.

5.1 Il motivo è fondato. Poichè nella fattispecie di cui all’art. 2049 cod. civ. i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti, ma uno solo di essi è l’autore del danno, non si verifica l’ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell’onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall’art. 2055. Non essendo configurabile alcun apporto causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato il preponente responsabile per il fatto altrui può agire in regresso contro l’effettivo autore del fatto per l’intero e non pro quota. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte.

E’ stato in particolare affermato che sebbene la norma di cui all’art. 2055 c.c., comma 2, non detti alcuna disciplina del regresso nell’ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e colpevoli, deve riconoscersi che, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire l’onere del risarcimento tra i coobbligati in proporzione della rispettiva colpa e quindi di attribuire al responsabile per fatto altrui (come il padrone, il committente), per definizione estraneo alla produzione dell’evento dannoso, una qualsiasi parte dell’onere nei rapporti interni col responsabile diretto del fatto dannoso, il responsabile mediato o indiretto, che ha risarcito il danno a cagione della solidarietà verso il danneggiato, potrà esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per l’intera somma pagata (Cass. 5 settembre 2005, n. 17763; conforme Cass. 1 dicembre 2016, n. 24567 e 8 ottobre 2008, n. 24802, ma si veda già Cass. 12 febbraio 1982, n. 856). Non contraddice l’indirizzo di questa Corte Cass. 27 luglio 2011, n. 16417, che si occupa del diverso caso dell’azione di regresso proposta dai corresponsabili solidali del commesso, nella misura determinata dalla gravità della colpa di quest’ultimo, nei confronti del padrone e del committente.

Va pertanto riconosciuto il seguente principio di diritto: “il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente a cagione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l’azione di regresso, nei confronti dell’autore immediato del danno, per l’intera somma pagata”.

6. Venendo al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2719 cod. civ., artt. 214 e 215 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente in via incidentale che errata è l’affermazione del giudice di appello circa l’inutilizzabilità della copia del fascicolo personale del G. redatto dalla banca privo di attestazione di copia conforme per l’elevata contestazione di conformità all’originale perchè la banca all’udienza del 24 febbraio 2004, immediatamente successiva alla produzione documentale, aveva disconosciuto la conformità all’originale solo delle copie del libretto c.d. “conto corrente” e di tutte le distinte bancarie e non anche del fascicolo personale del G..

6.1. Stante il rigetto del ricorso principale relativamente al rapporto processuale corrente con la parte che ha proposto il ricorso incidentale, quest’ultimo va dichiarato assorbito.

7. Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con l’integrale accoglimento della domanda di regresso proposta dalla banca.

8. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Circa le spese delle fasi di merito, quanto al rapporto processuale relativo all’azione di regresso, le stesse vanno liquidate conformemente alla liquidazione del giudice di appello.

Va dato atto della non sussistenza dell’obbligo di versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

accoglie il quarto motivo del ricorso principale e lo rigetta per il resto; dichiara assorbito il ricorso incidentale; dichiara l’inammissibilità del controricorso proposto da D.V.B., D.V.M.G. e D.V.D..

Decidendo la causa nel merito condanna G.M. a tenere indenne Deutsche Bank s.p.a. di quanto corrisposto in virtù della sentenza impugnata alle parti appellanti.

Condanna Deutsche Bank s.p.a. al pagamento, in favore di D.V.S., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.338,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna G.M. al pagamento, in favore di Deutsche Bank s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna G.M. al pagamento, in favore di Deutsche Bank s.p.a., delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in Euro 6.300,00 per compensi, e di quelle del giudizio di appello, che liquida in Euro 15.050,00, oltre accessori come per legge.

Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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