Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16512 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16512 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 1906-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORI080416110585, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DELLA PAOLERA ALFONSO;

– intimato –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 222/32/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/10/2010,
depositata 11 29/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA c e
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 01906 sez. MT – ud. 22-05-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 1906/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Alfonso Della Paolera

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 222/32/10, depositata il 29
novembre 2011, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Alfonso Della Paolera, relativa all’avviso di accertamento,
concernente la revisione della rendita catastale di un immobile
urbano di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di
classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere
l’interessato nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Il
tribuente non si è costituito.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente
deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari
a stabilire il diverso classamento attraverso l’indicazione della
categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò
in base ai dati forniti dagli stessi contribuenti, oltre che alla
segnalazione del Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi
delle unità similari della zona, in cui diverse strutture pubbliche erano state ammodernate.

13L-1
\5

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppu-

cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto, ancorchè sintetico.
3.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, i 22 maggio 2013.

re ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in

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