Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16511 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 31/07/2020), n.16511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16816-2015 proposto da:

CONDOMINIO CASTELLO CIVICI DAL 1599 AL 1604, in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2282/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale ed il rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Nicola Di Pierro, difensore del ricorrente, che si

è riportato agli atti depositati;

udito l’Avvocato Grazia Tiberia Pomponi con delega depositata in

udienza dall’avvocato Luigi Parenti, difensore della resistente, che

ha chiesto di riportarsi agli atti depositati.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

P.A., quale condomina e proprietaria di appartamento facente parte del (OMISSIS), in (OMISSIS), conveniva il medesimo Condominio innanzi al Tribunale di Venezia.

Premesse la descrizione delle vistose infiltrazioni di acqua patite dal suo appartamento per mancanza di interventi sulle parti condominiali dell’edificio e la complessa vicenda condominiale relativa all’effettuazione dei detti interventi, di poi ordinati con provvedimento giudiziario in atti, l’attrice chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni subiti.

La domanda era resistita dal convenuto Condominio.

L’adito Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 1865/2010, rigettava, con condanna alla refusione delle spese di lite, la domanda dell’attrice.

Quest’ultima interponeva, avverso la succitata sentenza, appello resistito dall’appellato Condominio, il quale – a sua volta-interponeva gravame incidentale per la maggiore quantificazione delle spese legali a proprio favore, previa formulazione di eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello principale. Con sentenza n. 2282/2014 l’adita Corte di Appello di Venezia, per quanto rileva ancora in questa sede, respingeva l’anzidetta eccezione di inammissibilità dell’appello principale, di poi accolto per quanto di ragione con parziale riforma della prima decisione e condanna alla corresponsione in favore della P. della somma di Euro 23mi1a, oltre spese di lite del doppio grado di giudizio.

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ricorre il Condominio con atto affidato ad un unico motivo in ordine alla declaratoria di ammissibilità dell’appello ex adverso interposto avverso la decisione del Tribunale di prima istanza.

Il ricorso è resistito con controricorso dalla intimata, che ha proposto ricorso incidentale basato su un unico articolato motivo. Il Condominio resiste, con controricorso ex art. 371 c.p.c., avverso il ricorso incidentale.

Diritto

RITENUTO in DIRITTO

1.- Con il motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 170,285,325 e 326 c.p.c. e R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82).

Viene riproposta la questione, già sollevata nello svolto giudizio di secondo grado, della inammissibilità per tardività dell’appello principale.

Quest’ultimo, notificato in data 21.3.2011, sarebbe stato – secondo la prospettazione di parte odierna ricorrente – tardivo in quanto proposto dopo la scadenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente ex art. 326 c.p.c. dalla data di notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 16.2.2011.

La sentenza impugnata disattendeva tale dirimente eccezione affermando testualmente che “la notifica della sentenza risulta eseguita presso il solo domiciliatario non procuratore e non presso il procuratore costituito, sostanzialmente equivalendo, in tal modo, ad una notifica fatta alla parte personalmente, inidonea a far decorrere il termine breve per l’appello”.

Parte ricorrente sostiene che la notifica avvenne – in ossequio all’indicazione di cui al mandato conferito in primo grado dalla P. – nel domicilio eletto, “presso lo studio dell’avv. Zampieri in (OMISSIS)”, dall’avv. Balzan, legale del Foro di Rovigo.

Insiste, quindi, la medesima parte ricorrente nel prospettare la validità di quella notifica al fine della decorrenza del predetto termine breve, nella fattispecie trascorso con conseguente inammissibilità dell’appello.

Parte controricorrente contesta l’addotto motivo qui in esame riepilogando le complesse vicende di revoche e rinunce dei mandati alla propria difesa e contestando che il succitato legale era ancora proprio difensore al momento della notifica della sentenza presso il domiciliatario indicato.

La Corte rileva quanto segue rammentando che solo la valida notifica a chi, al momento della stessa, è procuratore della parte è idonea a far decorrere quel termine breve alla cui stregua parte ricorrente ritiene intervenuta l’inammissibilità del’appello della P. con conseguente erroneità della gravata decisione della Corte di Appello che avrebbe disatteso la relativa formula-eccezione.

Orbene, dalla verifica – consentita per il tipo di vizio dedotto -degli atti processuali disponibili, è risultato che – in epilogo alle accennate vicende varie della rappresentanza dell’attrice nel giudizio di primo grado – l’ultimo procuratore, in quel giudizio, della P. era l’avv. Gloria Mariano alla quale fu comunicata (nonostante l’errata indicazione contenuta nella intestazione della stessa) la sentenza di primo grado.

La comunicazione della sentenza con esplicita indicazione dell’avv. Mariano fu inoltrata, ovviamente, anche al procuratore della odierna parte ricorrente.

L’atto da cui risulta il conferimento alla anzidetta Mariano è una istanza, depositata nella cancelleria del Tribunale di Venezia del 12 luglio 2010, con la quale si chiedeva “di voler cortesemente pronunciare sentenza in merito, alla pratica”.

A margine di tale istanza risulta il conferimento in data 7 luglio 2010 del mandato all’avv. Mariano.

Pur nel contesto di un atto di costituzione processualmente nullo, in quanto è con la comparsa che si costituisce il nuovo difensore, il mandato comunque esplicava nella fattispecie i propri effetti. Conseguentemente, anche alla stregua della citata comunicazione della sentenza, la rituale notifica della sentenza – al fine della invocazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. – non poteva decorrere dalla notifica della prima decisione così come effettuata.

Per di più, secondo noto e condiviso principio che questa Corte ha già avuto modo di esprimere, ” la nomina, nel corso del giudizio, di un nuovo difensore in luogo di un altro può essere effettuata anche in un atto diverso da quelli indicati dall’art. 83 c.p.c., comma 3 purchè idoneo a dare la certezza della riferibilitàò senza che valga ad escludere la validità del conferimento della procura la circostanza che l’atto in questione sia inammissibile non comunicandosi l’eventuale sua abnormità o inammissibilità come scritto difensivo al negozio (mandato ad litem) che contiene” (Cass. Civ. Sez. Seconda, Sent. 14 febbraio, 2002, n. 2149; nonchè Cass. n. 17872/2003).

Risultano, infine, del tutto ultronee le difese, pure svolte (con riferimento a Cass. 19 marzo 2004, n. 5563) in controricorso, relative al fatto che la sentenza di primo grado fu notificata senza l’espressa menzione per nome e cognome del procuratore.

Il motivo è, dunque, infondato, e va respinto.

2.- Il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato.

3.- Con il motivo del ricorso incidentale eccepisce la nullità della sentenza per mancanza della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5″.

La doglianza, stante il carattere non estremamente succinto della motivazione della sentenza (di ben trentadue pagine) impugnata, appare, di per sè e prima facie, non fondata. Per di più la doglianza sostanziale di cui al motivo in esame attiene alla quantificazione dei danni, valutazione eminentemente in fatto ed esplicazione di attività propria del Giudice del merito non più revisionabile in sede di legittimità.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

4.- Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

5.- Le spese del giudizio vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.

6.- Sussistono l’presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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