Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16511 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11975-2016 proposto da:

V.V., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato MARTINO MONTUORI;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 9726/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA

SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– V.V. impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, col quale veniva contestato un maggior reddito nell’anno d’imposta 2007, reputando l’Ufficio incongruo il reddito dichiarato con spese e incrementi patrimoniali;

– la C.T.P. di Salerno respingeva il ricorso;

– la C.T.R. Campania, con la sentenza n. 9726 del 6/11/2015, respingeva l’appello;

– avverso tale decisione V. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la C.T.R. reso una decisione priva di motivazione, avendo omesso di pronunciarsi sul gravame, esaminando i documenti e le discrasie segnalate con l’appello.

La censura è infondata.

A seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il sindacato di legittimità sulla motivazione si riduce al “minimo costituzionale” e, cioè, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

Nel caso in esame, la decisione impugnata reca una motivazione sintetica, ma esaustiva, perchè individua specifiche circostanze fattuali (“incremento del reddito pari ad Euro 253.558,00, derivante dalla somma degli acquisti dei conferimenti societari per la quota di competenza e del bonifico effettuato nell’anno di imposta 2007 di Euro 281.058, al netto delle vendite di cespiti avvenute nello stesso anno, pari ad Euro 27.500,00”) che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, ratione temporis applicabile, integrano gli “elementi e circostanze di fatto certi” per la determinazione del reddito con accertamento sintetico (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 13602 del 30/05/2018, Rv. 648745-01: “In tema di accertamento sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, una volta che l’amministrazione abbia dimostrato, anche mediante un unico elemento certo, la divergenza tra il reddito risultante attraverso la determinazione analitica e quello attribuibile al contribuente, quest’ultimo è onerato della prova che l’imponibile così accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti ovvero da finanziamenti di terzi”) e, conformemente alla previsione del comma 6 della succitata disposizione, onera il contribuente di dimostrare – attraverso idonea documentazione – che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (così la sentenza impugnata: “Il contribuente deve fornire prova concreta atta ad escludere l’incidenza degli elementi sensibili dalla ricostruzione del reddito personale, non potendo opporre a sua volta, alla presunzione iuris tantum di cui si avvale l’Ufficio (il riscontro oggettivo dell’acquisto di beni indicativi di una più elevata redditività), una inversa presunzione iuris tantum”).

Nell’affermare che il V. “nessuna prova ha invece fornito… nel caso di specie” la C.T.R. compie una valutazione del materiale probatorio che spetta al giudice del merito e che non può essere sottoposta a nuovo sindacato della Corte di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831-01: “L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”).

2. Col secondo motivo (dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), si censura la sentenza per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, degli artt. 24 e 53 Cost., della L. n. 241 del 1990, art. 21, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, in quanto la C.T.R. avrebbe confermato l’avviso di accertamento nonostante la violazione del contraddittorio endoprocedimentale (avendo mancato l’Agenzia delle Entrate di replicare ai documenti forniti dal V.) con conseguente difetto di motivazione del provvedimento, formato anche sulla base di circostanze non veritiere (non risultando bonifici e conferimenti societari degli importi indicati nella pronuncia); inoltre, il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull’eccezione, sollevata con memoria del 6/10/2015, riguardante la carenza dei poteri del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso.

Col terzo motivo, formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono vizio di motivazione e violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, della L. n. 212 del 2000, art. 7, degli artt. 112,113,115 c.p.c., per avere la C.T.R. considerato come non contestate circostanze che erano state, invece, contrastate sin dal primo atto difensivo, così confermando un provvedimento affetto da violazione o falsa applicazione delle suddette disposizioni normative.

Entrambe le censure sono inammissibili.

Il ricorrente lamenta la violazione del contraddittorio endoprocedimentale, perchè l’Agenzia delle Entrate non ha mostrato di aver tenuto in considerazione la documentazione depositata nel corso degli incontri del 12/1/2011 e del 21/1/2011, che si sono svolti in seguito ad invito a comparire notificato dall’Ufficio (perciò, proprio dall’esposizione dei fatti nel ricorso del V., emerge che l’Amministrazione ha avviato e svolto il prescritto contraddittorio prima di emettere l’avviso di accertamento).

Il ricorso, però, è lacunoso (e come tale inammissibile) perchè si omette di riportare la motivazione dell’avviso di accertamento che avrebbe mancato di considerare i documenti esibiti, anch’essi non indicati, nè trascritti (in proposito, tra le altre: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018, Rv. 651277-01, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell’avviso di accertamento, nè quella degli atti istruttori sui quali l’atto impugnato in primo grado si fondava; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16147 del 28/06/2017, Rv. 644703-01: “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso”).

Parimenti inammissibile è la censura con cui il ricorrente vorrebbe investire questa Corte dell’esame di circostanze asseritamente non veritiere riportate nella sentenza della C.T.R., atteso che la valutazione delle risultanze probatorie spetta al giudice di merito e che eventuali errori di fatto risultante dagli atti o documenti della causa devono essere denunciati con la revocazione ex art. 395 c.p.c. e non col ricorso per cassazione.

Riguardo all’eccezione concernente la carenza dei poteri del funzionario che aveva sottoscritto l’avviso, lo stesso ricorrente afferma che la medesima è stata sollevata con memoria del 6/10/2015, presentata nel corso del giudizio di appello, sicchè è evidente la sua inammissibilità, trattandosi di questione nuova.

Il ricorso è lacunoso e irrispettoso dell’art. 366 c.p.c. anche nella parte dove si attribuisce alla C.T.R. di aver erroneamente considerato come non contestate circostanze controverse.

Infatti, secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20637 del 13/10/2016, Rv. 642919-01, in virtù del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non può prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare, atteso che l’onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova.

In altri termini, il ricorrente avrebbe dovuto esporre nel ricorso le deduzioni difensive volte a contrastare le circostanze indicate nell’avviso e ritenute provate, anche per effetto di non contestazione, dalla C.T.R.

Un ulteriore profilo di inammissibilità concerne la denuncia di violazione di norme di legge perchè “l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23745 del 28/10/2020, Rv. 659448-01).

3. In conclusione, il ricorso di V.V. va respinto.

Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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