Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16510 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 14/07/2010), n.16510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.R., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PECORARO DANILO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONDRAGONE in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso

lo studio dell’avvocato MORICHI MASSIMILIANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MIGLIORE ANTONIO, delega in atti;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 416/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.R. ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta ICI per l’anno 1993, notificato dal Comune di Mondragone il giorno 8 ottobre 1999, deducendo la decadenza dell’ente per la decadenza dell’ente dal potere impositivo per superamento del termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha rigettato il ricorso, con decisione che la Commissione Tributaria Regionale ha confermato in appello con la sentenza oggi denunciata, la C.T.R. ha rilevato che l’avviso era stato notificato tempestivamente entro il termine prorogato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31, comma 6.

Avverso tale decisione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il Comune di Mondragone si e’ costituito con il deposito di procura speciale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 6 e la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11. La ricorrente ripropone l’assunto secondo cui il termine perentorio fissato dalla prima norma richiamata era scaduto alla data della notifica dell’avviso, non potendo operare la proroga prevista dal citato L. n. 448 del 1998, art. 31 entrata in vigore dopo il decorso di tale termine.

La censura e’ manifestamente infondata, posto che il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativo agli anni 1993, 1994, 1995 e’ stato prorogato al 31 dicembre 1999 dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, comma 6 ed al 31 dicembre 2000 dalla L. n. 488 del 1999, art. 30, comma 10 (che ha coinvolto nella proroga anche il termine relativo all’anno 1996) senza che tra le due proroghe si determini alcuna soluzione di continuita’, essendosi la prima scadenza consumata temporalmente non prima dello spirare delle ore 24 del giorno 31 dicembre 1999, ed avendo la seconda cominciato a decorrere fin dalla prima ora del giorno successivo (Cass. 27 luglio 2007 n. 16714, 10 giugno 2009 n. 13342).

Il ricorso deve essere quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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