Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16510 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28561-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.V. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO

440 1P, presso lo studio dell’avvocato SPAGNULO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALANZANO VITTORIO

EMANUELE;

– controricorrente-

e contro

STUDIO SALERNO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4300/2014 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ.

DIST. di SALERNO, Sez. 4, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Studio Salerno S.r.l. e V.V. impugnavano, con separati ricorsi alla C.T.P. di Salerno, gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate coi quali si accertavano maggiori redditi della società e del socio (con partecipazione del 95%) negli anni di imposta 2005 e 2006;

– la C.T.P. di Salerno, riuniti i ricorsi, superava le eccezioni preliminari relative ai vizi di notifica degli atti impositivi (sanati dalla proposizione dell’impugnazione), ma accoglieva nel merito le doglianze dei contribuenti sui maggiori ricavi ricostruiti dall’Amministrazione e, conseguentemente, annullava gli avvisi;

– proposto appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, la C.T.R. Campania, con la sentenza n. 4300 del 7/5/2014, respingeva il gravame, sulla scorta della questione, definita e reputata “assorbente”, inerente ai pretesi vizi di notifica degli atti impugnati;

– riteneva, infatti, la Commissione che la riscontrata nullità delle notificazioni degli atti impositivi fosse ostativa ad una possibile sanatoria determinata dalla proposizione dell’impugnazione da parte del destinatario;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

– resiste con controricorso V.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La ricorrente deduce (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, per avere la C.T.R. posto a fondamento della propria decisione una questione che era già stata decisa dal giudice di primo grado e che non era stata ritualmente riproposta in appello dalla parte appellata.

Il motivo – che è possibile riqualificare come censura di nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, essendo chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (in proposito, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419-01) – è fondato.

Infatti, l’esame e il rigetto delle doglianze dei contribuentì da parte del giudice di primo grado – che ha ritenuto sanati i dedotti vizi di notifica degli atti impositivi per effetto della proposizione dell’impugnazione (come risulta dalla stessa pronuncia della C.T.R.) – determina il passaggio in giudicato di tale punto della sentenza, a meno che la parte, comunque vittoriosa per altre ragioni, non avanzi appello incidentale ex art. 343 c.p.c. avverso la decisione (come statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 11799 del 12/05/2017, Rv. 644305-01).

Perciò, la pretesa invalidità della notifica degli avvisi, che contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente – non è rilevabile ex officio, non poteva formare oggetto di ulteriori statuizioni da parte del giudice d’appello, stante la formazione del giudicato interno sul punto.

2. In accoglimento del motivo, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di questo giudizio.

3. Restano assorbiti il secondo e il terzo motivo coi quali l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per contraddittorietà della motivazione (per avere la C.T.R. richiamato, a fondamento della decisione, un precedente di tenore opposto rispetto a quanto affermato nella pronuncia impugnata) e lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dalla notifica degli accertamenti al liquidatore della società presso la nuova sede.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbiti gli altri;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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