Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16510 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19599-2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ELISABETTA

LANZETTA, FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA

CIRIELLO, GIUSEPPINA GIANNICO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 312/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 08/11/2013, depositata il 27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA GIANNICO, difensore del ricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.: ” Chiara R., dipendente del Ministero dell’istruzione transitata in esito a mobilità volontaria all’INPS, adiva il giudice del lavoro chiedendo l’accertamento del diritto ad ottenere l’assegno ad personam in misura fissa e continuativa, non riassorbibile con i futuri miglioramenti, il riconoscimento dell’esatta qualifica asseritamente spettante, il ricalcolo della tredicesima mensilità e la condanna dell’ente convenuto al risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda e condannava la ricorrente alle spese di lite.

La Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della decisione di primo grado, nel resto confermata, compensava integralmente le spese del giudizio di primo grado.

La compensazione delle spese del giudizio di primo grado è stata motivata con riferimento al “carattere interpretativo delle questioni affrontate”.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di primo grado. Ha sostenuto la incongruità della relativa motivazione fondata sul rilievo del “carattere interpretativo delle questioni affrontate” in quanto tale espressione, ove intesa come oggettiva opinabilità della soluzione accolta dal Giudice, investe il nucleo tipico della funzione giudiziaria, e cioè quello della precisa identificazione del significato da attribuire al testo di legge in considerazione della fattispecie concreta alla quale esso deve essere applicato. In altri tenini; la necessità di esegesi del testo normativo di riferimento, in quanto tipica dell’attività giurisdizionale, non poteva costituire ragione idonea a giustificare la deroga al generale criterio della soccombenza.

Il motivo è manifestamente fondato.

Si premette che poichè il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato depositato in data 4 dicembre 2008 trova applicazione, ratione temporis, l’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo sostituito della L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1 come modificato dal D.L. n. 273 del 2005, art. 39 quater conv. in L. n. 51 del 2006, in base al quale la compensazione delle spese di lite è ammessa “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”.

Detta norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che la motivazione sulle spese è censurabile in sede di legittimità soltanto se sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale (v. per tutte, Cass. nn. 316/2012, 24531/10).

In particolare, poi, per quanto attiene ai casi che possono giustificare la compensazione, è stato ritenuto, a titolo meramente esemplificativo, che l’obbligo motivazionale è assolto nel caso in cui il giudice di merito dia atto delle oggettive difficoltà dell’accertamento in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. S.U. n. 20598/08 e successive conformi). L’individuazione, nello specifico caso, dell’uno piuttosto che dell’altro giusto motivo di compensazione è attività che compete al giudice di merito e che, se congruamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità.

Nell’ipotesi in esame la motivazione adottata dalla Corte di merito per giustificare la compensazione delle spese non risponde ai prescritti parametri di logicità e congruità.

Il mero riferimento alla natura interpretativa delle questioni trattate, avendo riguardo ad un’attività connaturata all’esercizio della funzione giurisdizionale e quindi comune alla generalità delle controversie, non individua alcuna effettiva, idonea ragione di deroga al criterio della soccombenza. La sentenza impugnata, infatti, nulla chiarisce in ordine a specifiche, obiettive difficoltà di ricostruzione delle norme in concreto applicate nè, tantomeno, dà atto di eventuali contrasti giurisprudenziali in merito.

In base alle considerazioni che precedono, quindi, il ricorso, previa verifica della rituale instaurazione del contraddittorio con la parte intimata, deve essere accolto.

Si chiede che il Presidente voglia fissare la data dell’adunanza camerale”.

Ritiene questo Collegio, verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, che le considerazioni svolte dal Relatore, alle quali ha prestato adesione la memoria di parte ricorrente, sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per la definizione camerale.

A tanto consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, anche ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice di secondo grado che si designa nella Corte d’appello dell’Aquila.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello dell’Aquila.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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