Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16510 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 23/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21025-2015 proposto da:

G.L., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ENRICO VISCIANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA N MARTELLI 40,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO BASSO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Gr.Lu., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 798/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 02/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Biella, con sentenza 1.6.2012 n. 329, rigettando ogni altra domanda, in seguito alla presentazione del rendiconto e risolvendo le relative contestazioni, riconosceva il diritto di G.L. a ripetere dal fratello e dal nipote, Gr.Lu. e S. la somma di Euro 123.040,69 da questi ingiustificatamente prelevata da conti bancari di cui il primo era titolare ed i secondi abilitati a compiere operazioni, con delega che era stata poi revocata nel giugno 2003. Riconosceva altresì il diritto di Gr.Lu. ad ottenere dal fratello la quota di una metà dei titoli e delle obbligazioni in deposito su conto cointestato ad entrambi.

La Corte d’appello investita con impugnazione principale di G.L. ed impugnazioni incidentali di Gr.Lu. e S., nonchè di B.A., rigettava la prima ed accoglieva parzialmente le seconde, rideterminando alla data della sentenza di primo grado il controvalore dei titoli che G.L. era stato condannato a restituire a Gr.Lu., presumendo che quest’ultimo avrebbe mantenuto l’investimento finanziario se il fratello non si fosse indebitamente appropriato dei titoli; riformava la statuizione del primo giudice che compensava le spese di lite nei confronti di B.A., sebbene risultata interamente vittoriosa, ponendole interamente a carico di G.L..

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da G.L. con due motivi.

Resistono con tre identici controricorsi e memorie illustrative Stefano G., Gr.Lu. ed B.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo (violazione degli artt. 769 ss c.c. e conseguenti error juris ed error in procedendo nel percorso sillogistico adottato per la giustificazione della decisione) è manifestamente inammissibile in quanto non consente di comprendere:

a) la statuizione della sentenza di appello impugnata;

b) le ragioni della critica mossa alla sentenza.

E’ dato solo intuire che la censura attiene alla applicazione della prescrizione da parte del Giudice di appello e, traendo elementi interpretativi dalla motivazione della sentenza, la questione sembra doversi individuare nel rigetto del primo motivo di gravame concernente la applicazione del termine prescrizionale breve fatto valere da G.L. quale fatto estintivo della pretesa restitutoria formulata da Gr.Lu. ed avente ad oggetto il controvalore dei titoli, depositati su conto bancario cointestato, di cui il fratello si era indebitamente appropriato trasferendoli su un proprio conto.

Sul punto la Corte d’appello ha ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione dei diritti e non il termine della prescrizione breve invocato da G.L. con riferimento, invia alternativa, all’art. 2948 c.c., n. 4 ovvero all’art. 2949 c.c..

La Corte ha escluso che si trattasse nella specie di prestazione caratterizzata dall’elemento causale di durata, atteso che essendo stata proposta domanda di condanna alla restituzione dell’indebito, il soggetto obbligato alla restituzione era tenuta ad adempire la prestazione contestualmente e per l’intero. Ha altresì escluso che ricorresse nella specie il presupposto applicativo della disposizione dell’art. 2949 c.c., in quanto il diritto controverso trovava fondamento nella cointestazione del conto di deposito ed amministrazione dei titoli e non trovava fonte pertanto in un rapporto derivante dal contratto sociale.

Il ricorrente sembra contestare la decisione in quanto asseritamente contraddittoria rispetto alla affermazione della non onerosità del mandato conferito da L. a Gr.Lu. con la delega di firma, poi revocata.

L’argomento sulla non onerosità del mandato appare del tutto sconnesso ed incongruente rispetto alla “ratio decidendi” sulla individuazione del termine prescrizionale, essendo appena il caso di osservare come altro sia la controversia avente ad oggetto l’appropriazione di titoli depositati su conto bancario cointestato, questione nella quale non viene in alcun modo in rilievo un rapporto di mandato, ed altra sia, invece, la questione – diversa, in quanto concernente domanda del tutto autonoma e distinta – relativa alla “mala gestio” imputata a Gr.Lu. e S. in ordine all’ingiustificato prelievo ed impiego di somme di pertinenza di G.L., in quanto giacenti su conti bancari di cui egli era unico titolare e sui quali i parenti operavano in virtù di delega di firma bancaria, fattispecie ricondotta dai Giudici di merito nello schema del negozio di mandato, rapporto in relazione al quale i Giudici hanno ritenuto di superare la presunzione di onerosità ex art. 1709 c.c., in considerazione della relazione di parentela, senza tuttavia che ciò determinasse anche il venire meno dell’obbligo di rendiconto dei mandatari, ai sensi dell’art. 1713 c.c..

Il secondo motivo (omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è del pari inammissibile.

La censura si svolge sull’assunto, del tutto immaginario, che la Corte d’appello abbia ricondotto i rapporti tra fratelli allo schema negoziale della liberalità: ma a parte che neppure viene specificato dal ricorrente quale, tra i diversi rapporti dedotti in giudizio, sarebbe stato sussunto in tale schema negoziale (la qualificazione di “rapporto personale” – inteso dalla Corte territoriale come comune rapporto obbligatorio assoggetto al diritto privato – in antitesi a “rapporto sociale” – intrattenuto nell’ambito societario -, non legittima, secondo la logica comune, alcuna assimilazione della prima categoria ad un rapporto improntato a spirito di liberalità), è appena il caso di osservare come la congerie di argomenti svolti per sostenere che le parti agivano tutte nell’ambito di rapporti facenti capo ad una società, non assolve al requisito di specificità prescritto per l’accesso della censura al sindacato di legittimità ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non essendo neppure indicati gli atti e documenti, prodotti nel giudizio di merito, alla stregua dei quali questa Corte dovrebbe verificare l’assunto difensivo.

Il ricorrente, peraltro, viene a lamentare la mancata considerazione del rapporto sociale per contestare la pretesa di Gr.Lu. e S. al compenso richiesto per lo svolgimento del mandato, senza avvedersi che sul punto la Corte d’appello ha escluso il motivo di gravame incidentale con il quale veniva fatta valere dai mandatari la pretesa al compenso, sul presupposto del superamento della presunzione di onerosità del mandato, proprio in considerazione della relazione di parentela tra i soggetti, sicchè l’attuale censura si palesa carente di interesse.

Ma la censura si palesa, altresì, “ictu oculi” inammissibile in quanto al vizio di legittimità denunciato non corrisponde la indicazione di un “fatto storico decisivo” che il Giudice di appello avrebbe omesso di considerare, venendo in sostanza a chiedere il ricorrente una inammissibile revisione del materiale istruttorio già compiutamente valutato dal Giudice di appello.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e la parte ricorrente condannata ala rifusione delle spese del giudizio di legittimità liquidate in dispositivo.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso principale.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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