Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16510 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16510 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 27339-2010 proposto da:
SURACE

SALVATORE

SRCSVT52R17G288E,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 55,
presso lo studio dell’avvocato CIPPONE ANTONIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato CARDONE LUIGI,
giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1882

contro

P.P.M. – PIANA PALMI MULTISERVIZI S.P.A. 02000990800,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. GHERZI 8,

Data pubblicazione: 02/07/2013

presso lo studio dell’avvocato NAPOLI FRANCESCO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

COMUNE DI PALMI;

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

di

REGGIO

1307/2010 della CORTE
CALABRIA,

depositata

il

19/10/2010 R.G.N. 609/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAI SANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19 ottobre 2010 la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha
dichiarato improcedibile l’appello proposto da Surace Salvatore avverso la
sentenza del Tribunale di Palmi del 23 novembre 2009 con la quale era
stata rigettata la domanda proposta nei confronti della Piana Palmi

la condanna al pagamento delle relative differenze retributive come
lavoratore socialmente utile dapprima presso il Comune di Palmi e
successivamente presso la Piana Palmi Multiservizi. La Corte territoriale ha
considerato il difetto di costituzione del contraddittorio dovuto
all’inadempienza insanabile conseguente all’inesistenza materiale della
notifica che preclude la possibilità di una valida vocatio in ius successiva.
Surace Salvatore propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza
affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la Piana Palmi Multiservizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art.
348 cod. proc. civ. Si deduce che la Corte d’appello, rilevata l’assenza
dell’appellante all’udienza di comparizione, avrebbe dovuto disporre il
rinvio della causa ad altra udienza successiva come previsto dall’art. 348,
secondo comma cod. proc. civ.
Il ricorso è fondato. La disciplina dell’inattività delle parti dettata dal codice
di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello
di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate
dalla legge n. 533 del 1973, non ostandovi la specialità del rito da questa
introdotto, nè i principi cui essa si ispira. Ne consegue che, ai sensi dell’art.
348, comma primo, cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata

A

Multiservizi s.p.a. ed intesa ad ottenere l’inquadramento nella categoria C e

comparizione dell’appellante all’udienza di cui all’art. 437 cod. proc. civ.
non consente la decisione della causa nel merito né in rito, ma impone la
fissazione di nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il
ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di
improcedibilità dell’appello.

Catanzaro che, adeguandosi al suddetto principio, provvederà a fissare una
nuova udienza di discussione in cui l’appellante potrà fornire la prova
dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza
originariamente fissata, e giudicherà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese, alla Corte
d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma il 22 maggio 2013.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di

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