Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1651 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1651 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 18594-2007 proposto da:
ASSESSORATO

REGIONALE AI

BENI

CULTURALI

AMBIENTALI, in persona del legale rappresentante
pro tempore,

domiciliato in ROMA,

VIA DEI

Data pubblicazione: 27/01/2014

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013

contro

1787

GIGLIO GIUSEPPE;
– intimato –

1

sul ricorso 23987-2007 proposto da:
GIGLIO

GIUSEPPE

GCLGPP19L14B429B),

(C.F.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l’avvocato ALESSI
ROSARIO LIVIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ASSESSORATO

REGIONALE AI

BENI

CULTURALI

E

AMBIENTALI;
– intimato –

avverso la sentenza n.
D’APPELLO

di

152/2006 della CORTE

CALTANISSETTA,

depositata

il

05/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

MAIRA RAIMONDO, giusta procura a margine del

Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor Giuseppe Giglio citò l’Assessorato ai
Beni Culturali della Regione Siciliana davanti alla
Corte d’appello di Caltanissetta, chiedendo l’indennità

proprietà in catasto al fg. 104, part. 129, oggetto di
procedura espropriativa per la realizzazione del parco
archeologico di Sabucina. Nella prima comparsa conclusionale, secondo quanto si riferisce ‘nel controricorso
con ricorso incidentale depositato dallo stesso Giglio
davanti a questa corte, l’attore chiese l’indennità per
l’occupazione provvisoria dello stesso terreno.
La corte adita, avendo accertato che il decreto di
espropriazione non era stato emesso, qualificò la domanda come risarcimento del danno, e si chiarò incompetente.
2. La causa fu tempestivamente riassunta davanti
al Tribunale di Caltanissetta dal Giglio, che ripropose
le sue domande, aggiungendovi la richiesta di risarcimento dei danni per l’ampliamento del piano di espropriazione, che nelle more del giudizio si era esteso
alla particella n. 120 dello stesso fg. 104.
Il tribunale respinse la richiesta del Giglio, di
liquidare il danno in relazione al valore estrattivo
dei due terreni espropriati, avendo accertato che nes3

a lui spettante per l’espropriazione del fondo di sua

suno di essi era concretamente adibito a cava al tempo
della vicenda, e che il terreno alla particella n. 129
non poteva esserlo, perché soggetto a vincolo archeologico di carattere conformativo sin dal 1959, e liquidò
il danno in base al valore agricolo.
La corte d’appello di Caltanissetta, con la

sentenza 5 maggio 2006, respinta l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei
motivi, che era stata sollevata dall’amministrazione,
in parziale riforma della sentenza di primo grado ha
liquidato il danno relativo all’irreversibile trasformazione del terreno alla particella n. 120 fg. 104 in
base al valore estrattivo della cava, dichiarando ininfluente l’assenza di autorizzazione all’estrazione e la
non attualità della coltivazione della medesima. La
corte ha ritenuto inammissibili le richieste dell’appellante in ordine al danno da illegittima occupazione,
non essendo stati censurati gli accertamenti del primo
giudice in ordine alla legittimità delle occupazioni.
Per la cassazione della sentenza, non notificata,
ricorre l’amministrazione siciliana con atto notificato
il 20 Giugno 2007, per un unico motivo.
Giuseppe Giglio resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, illustrato con memoria.

4

Il con ‘./e1. est.
dr. Ald
cherini

3.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335
c.p.c.
6. Con l’unico motivo del ricorso principale, l’am-

territoriale, dell’eccezione d’inammissibilità dei motivi dell’appello proposto dal Giglio. A fronte della
motivazione con la quale il tribunale aveva respinto la
domanda di risarcimento del danno commisurato al valore
estrattivo dei terreni espropriati, basata sul difetto
dell’attualità della destinazione estrattiva, che secondo quanto affermato dal Giglio nell’atto di citazione era stata abbandonata dal 1976, l’appello si era limitato a osservare che “la motivazione addotta dal tribunale di Caltanissetta nella sentenza impugnata contrasta con la legislazione e con la giurisprudenza in
tema di risarcibilità dei danni provocati dalla p.a.
nella materia della illegittima occupazione di fondi.
E’ principio consolidato, infatti, che il privato cittadino, soprattutto quando si discute di attività industriale qual è quella estrattiva, che dalla illegittima
attività della p.a. riceva un danno, debba essere per
ciò stesso ristorato”. Si formula il quesito “se la
specificità dei motivi di appello richiesta dall’art.
342 c.p.c. imponga all’appellante di individuare con
5

ministrazione censura il rigetto, da parte della corte

chiarezza le statuizioni investite dal gravame e indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza
impugnata a sostegno della decisione sul punto oggetto
della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di
diritto, che l’appellante ritenga che quella doglianza

7.

Il motivo è fondato. Il punto censurato era il

rigetto della pretesa dell’attore, di vedersi liquidato
il danno in ragione del valore estrattivo della cava,
in relazione al quale il giudice di primo grado aveva
esposto dei motivi specifici (mancata coltivazione della cava da molti anni). E’ noto che la specificità dei
motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione che sorregge la decisione impugnata. Nel caso in esame l’appellante, senza prendere
posizione sull’esattezza, in punto di fatto o di diritto, della motivazione esposta dal tribunale, si era limitato ad affermazioni del tutto generiche, circa l’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di risarcire il danno cagionato alla sua attività industriale;
affermazioni per di più, e nonostante la loro genericità, inidonee a inficiare la decisione, la quale non
metteva in discussione il diritto del privato al risarcimento del danno, ma il criterio di quantificazione
del danno medesimo.

6

Il coff. rel. est.
dr. Al , , ■ n eccherini

possa giustificare”.

8.

L’accoglimento del ricorso principale comporta

la cassazione della sentenza impugnata, che non si è
conformata al principio di diritto per il quale la specificità dei motivi d’appello deve essere commisurata
alla specificità della motivazione, e non è ravvisabile

tenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza
impugnata a sostegno della decisione sul punto oggetto
della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di
diritto, che ritenga idonee a giustificare la doglianza.
8. L’accoglimento del ricorso principale comporta
la cassazione della sentenza impugnata, che ha giudicato sull’appello inammissibile del Giglio, e assorbe
l’esame del ricorso incidentale di questi. La cassazione, inoltre è senza rinvio, a norma dell’art. 382, comma terzo c.p.c., perché per l’inammissibilità dell’appello la causa non poteva essere proseguita.
9. Le spese del giudizio sono a carico di Giuseppe
Giglio, parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo.
P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso
principale, e dichiara assorbito quello incidentale.
7

laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni con-

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché l’azione non poteva essere proseguita, e condanna Giuseppe

Giglio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate
per il giudizio di appello in 4.800,00 per onorari, e
450,00 per diritti, oltre alle spese prenotate a de-

e

4.000,00 per

compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazione,
il giorno 21 novembre 2013.

bito; e per il giudizio di cassazione in

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