Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1651 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 23/09/2010, dep. 24/01/2011), n.1651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via del Gambero

37, presso lo studio dell’avvocato Enrico Baldelli, rappresentato e

difeso dall’avv.to GIANNICO Bruno, giusta mandato a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 266/41/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 14 dicembre 2007, depositata il 21

marzo 2008, R.G. 3117/07;

udito l’avvocato Bruno Giannico per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 settembre 2010 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 7 luglio 2010 è stata depositata una relazione che, con alcuni emendamenti destinati a una migliore esposizione dei fatti o alla correzione di errori materiali, qui si riporta:

Il relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni, letti gli atti depositati, osserva:

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione, da parte del contribuente C.A., dell’avviso di accertamento IRPEF e IRAP per l’anno 2000. Il ricorrente contestava l’applicazione dei parametri, deducendo di svolgere attività privata part-time, e la stessa liquidazione dell’imponibile e dell’imposta;

2. La C.T.P. di Caserta accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo penalizzante in relazione alla concreta attività svolta dal C. l’attribuzione pura e semplice dei parametri;

3. Hanno proposto appello il contribuente e l’Agenzia delle Entrate;

4. La C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado;

5. Ricorre per cassazione il contribuente con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e all’art. 2729 c.c.; b) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione;

Ritiene che:

1. il primo motivo sia in parte inammissibile laddove ripropone una valutazione di merito (secondo e terzo quesito) e infondato laddove (primo e quarto quesito) non tiene conto della rideterminazione del reddito da parte della C.T.P. sulla base di valutazioni che attengono proprio alle deduzioni in fatto del contribuente; il secondo motivo è invece fondato essendo palese la contraddizione logica che ha viziato l’iter decisionale della CTR;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso;

ritenuto che tale relazione non può essere condivisa quanto al secondo motivo di ricorso che si dimostra anche esso inammissibile perchè sfornito di una sintesi che, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, sia in grado di indicare il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione cosicchè il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.200,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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