Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16509 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. un., 14/07/2010, (ud. 25/05/2010, dep. 14/07/2010), n.16509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del

Ministro, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex

lege;

– ricorrente –

contro

Società Lamberti Costruzioni s.r.l. in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

Arnaldo da Brescia 9, presso l’avv. Arturo Leone, rappresentata e

difesa dall’avv. VOSA Paolo giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

Consorzio Sicar in liquidazione in persona del legale rappresentante;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n.

84/04 del 20.7.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25.5.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Bacosi per il ricorrente principale;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo

motivo, l’accoglimento del secondo e l’assorbimento del terzo, quanto

al ricorso principale; per il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo, quanto a quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato nel gennaio 1993 la Lamberti Costruzioni s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli la Agensud ed il Consorzio Sicar, per sentirli condannare al risarcimento del danno ovvero al pagamento della giusta indennità di esproprio, previa relativa determinazione, con riferimento all’avvenuta occupazione di circa 7.000 mq. di terreni da parte del Consorzio, concessionario dei lavori, cui aveva fatto seguito in data 21.9.92 decreto prefettizio di esproprio asseritamente illegittimo, contenente una offerta di indennità ritenuta del tutto inadeguata.

I convenuti si costituivano deducendo il difetto di giurisdizione del giudice adito, il difetto di legittimazione passiva, l’infondatezza della domanda, ed il Tribunale Regionale delle Acque riteneva superata la questione di giurisdizione, ravvisava la legittimazione passiva sia del Consorzio che dell’Agensud, ravvisava una ipotesi di occupazione usurpativa e condannava infine in solido i due convenuti (con una ripartizione interna di responsabilità apprezzata nell’80% per l’Agensud e nel 20% per il Consorzio) a risarcire il danno liquidato in Euro 40.561,06 oltre interessi, sulla base del valore venale del terreno. Rigettava infine la domanda di determinazione dell’indennità di occupazione legittima, avendo ritenuta congrua quella offerta.

Avverso la decisione proponevano appello sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, succeduto alla Agensud, che il Consorzio Sicar.

In particolare il primo sosteneva che il decreto di esproprio era efficace, poichè emesso prima della scadenza dell’ultimo dei termini fissati ai sensi della L. n. 158 del 1865, art. 13; che comunque vi era stata accessione invertita e che, essendo il terreno agricolo, il risarcimento avrebbe dovuto essere liquidato ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; che in ogni modo la responsabilità dell’illecito doveva essere addossata esclusivamente o prevalentemente sul Consorzio, tenuto conto della sua qualità di concessionario dell’opera.

Il Consorzio, a sua volta, deduceva ancora la propria carenza di legittimazione e contestava la correttezza del giudizio secondo il quale il decreto di esproprio emanato dopo la scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori, ma prima di quella stabilita per la conclusione della procedura espropriativa, sarebbe stato emesso in carenza di potere.

La Lamberti Costruzioni, costituitasi, eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello del Ministero per mancata indicazione dei motivi di gravame, sostenendo comunque nel merito l’infondatezza delle impugnazioni. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in parziale accoglimento degli appelli, quantificava il danno da risarcire nella minor somma di Euro 37.582,80, rilevando: che l’eccezione di inammissibilità del ricorso del Ministero per violazione dell’art. 342 c.p.c., risultava infondata, pur essendo alcune domande inidonee ad individuare la statuizione contestata per la loro genericità; che la Agensud aveva dichiarato la pubblica utilità dell’opera idraulica con una prima Delib. 15 giugno 1988, con la quale erano stati stabiliti i termini del 15.3.1989 e del 15.12.1990, rispettivamente per il compimento dei lavori e per la definizione del procedimento espropriativo; che a seguito dell’avvertita necessità di effettuare una variante al progetto, l’opera commissionata era stata sottoposta ad una nuova valutazione di pubblica utilità; che questa veniva riapprovata con Delib. 15 novembre 1989, con la quale veniva anche fissato il nuovo termine finale dell’11.11.1991, sia per il completamento dei lavori che della procedura espropriativa, termine quest’ultimo poi prorogato al 14.11.1992, con Delib. 13 novembre 1991, adottata prima della scadenza; che il Prefetto con decreto del 14.11.1991 aveva a sua volta prorogato al 14.11.1992 la scadenza (inizialmente fissata al 15.12.1991) del periodo di occupazione legittima ed in data 21.9.1992 aveva poi emesso decreto di esproprio; che la sentenza di primo grado aveva affermato l’illegittimità della Delib. 15 novembre 1989, perchè adottata soltanto al fine di eludere le conseguenze della intervenuta scadenza del termine originariamente fissato, e aveva quindi identificato la conseguenza dell’illecito protrarsi dell’occupazione del suolo e della realizzazione dell’opera, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, nell’illiceità permanente dell’occupazione anzichè nell’accessione invertita; che le “rationes decidendi”, incentrate sulla disapplicazione della seconda dichiarazione di pubblica utilità e sull’inefficacia iniziale della prima, non sarebbero state adeguatamente censurate;

che dei quattro termini indicati dal citato art. 13 solo l’ultimo (ordinariamente, ma non necessariamente, coincidente con quello relativo al completamento dei lavori), sarebbe perentorio; che da tale premessa doveva conseguentemente discendere che, ai fini del computo dell’indennizzo da occupazione legittima, il termine da considerare non era quello del 16.3.1989 attinente all’ultimazione dei lavori e indicato nella sentenza impugnata, ma quello del 15.12.1990 avente ad oggetto la definizione della procedura; che non essendo stata proposta censura contro la statuizione relativa alla quantificazione dell’indennità da occupazione legittima, l’unico effetto derivante dalle considerazioni sopra esposte sarebbe stato quello della riduzione del risarcimento da occupazione illegittima;

che correttamente la quantificazione del danno era stata ancorata al valore del terreno, trattandosi di risarcimento riconducibile ad illecito permanente; che la responsabilità dell’illecito doveva essere addebitata sia al Ministero che al Consorzio, il primo a titolo di negligenze, ritardi, carenze di vigilanza ed assistenza, il secondo a causa delle omesse sollecitazioni all’emissione dei provvedimenti espropriativi, pur nella consapevolezza del carattere illecito che aveva finito per assumere il persistere nell’occupazione e nell’attività di trasformazione del suolo; che risultava condivisibile anche la ripartizione interna delle relative responsabilità.

Avverso la decisione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva la Lamberti Costruzioni con controricorso contenente, ricorso incidentale articolato in due motivi.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 25.5.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con il ricorso principale il Ministero ha denunciato violazione di legge con riferimento:

– 1a) agli artt. 342, 329, 112 c.p.c., L. n. 2359 del 1865, art. 13, per l’affermata pretesa inosservanza della disposizione relativa alla specificità dei motivi di appello. La detta genericità, secondo il giudicante, non avrebbe infatti consentito di trarre ulteriori conseguenze – oltre a quella ravvisata della riduzione dell’arco temporale da considerare ai fini della determinazione dell’indennità di occupazione illegittima, dalla constatata natura perentoria del solo termine fissato per il completamento della procedura di esproprio (mentre gli altri tre termini indicati dal legislatore avrebbero natura ordinatoria), ma la statuizione tuttavia sarebbe errata, in quanto gli ulteriori punti in aggiunta a quelli espressamente considerati sarebbero stati implicitamente connessi con i temi censurati.

La doglianza prospettata in ordine alla ingiusta irrilevanza attribuita dal primo giudice al più lungo termine concesso per la conclusione della procedura espropriativa sarebbe stata invero in rapporto di diretta connessione con quella, implicita, concernente la retroattività della decadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità, e quindi l’illegittimità dell’intera procedura.

– 1b) In ogni modo la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità sotto i seguenti aspetti: a) per aver il giudicante ritenuto acquiescente l’Amministrazione per le parti della decisione che assumeva a torto non impugnate; b) per non aver la Corte pronunciato su tutte le censure dedotte in grado di appello anche se implicite;

c) per violazione del citato art. 13, in quanto con la dichiarazione di inefficacia della seconda dichiarazione di pubblica utilità la stessa pronuncia attribuisce irrilevanza all’ultimo termine fissato per la conclusione della procedura espropriativa;

– 2) all’art. 1362 c.c., e segg., art. 2043 c.c., poichè: a) il risarcimento del danno sarebbe dovuto dal soggetto autore dell’occupazione del bene immobile e della realizzazione dell’opera;

b) al Consorzio sarebbe stato attribuito il potere di compiere l’attività in nome proprio, onde allo stesso ente sarebbero stati imputabili gli effetti dell’attività; c) non vi sarebbe stata motivazione in ordine all’interpretazione degli atti amministrativi posti in essere, soprattutto sotto il profilo dell’avvenuta ripartizione delle responsabilità nella misura dell’80% e del 20%;

d) sarebbero state violate le norme dettate per l’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi;

– 3) agli artt. 2056 e 2043 c.c., in relazione alla quantificazione del danno, rispetto al quale era stato utilizzato, ai fini della determinazione del valore venale del bene, anche il criterio della prevista o auspicata evoluzione urbanistica della zona. Tale parametro sarebbe stato censurabile sotto diversi aspetti, e cioè:

a) per contraddittorietà, atteso che da una parte era stata affermata l’impossibilità di risarcire come edificabile un terreno che tale non era e, dall’altra, era stata considerata la “prevista o sperata evoluzione urbanistica”; b) poichè la previsione di evoluzione sarebbe stata del tutto sfornita di prova, mentre il criterio basato sulla speranza sarebbe stato assolutamente arbitrario; c) in quanto non era stata fornita alcuna indicazione in ordine alle modalità del calcolo effettuato, che comunque avrebbe dovuto quantificare il danno ingiusto attuale, e non soltanto quello meramente eventuale.

4) Con il ricorso incidentale la società Lamberti ha a sua volta denunciato:

4.1) violazione dell’art. 342 c.p.c., R.D. n. 1775 del 1933, art. 208, per l’affermata ammissibilità del primo (motivo di impugnazione, che viceversa non avrebbe adeguatamente risposto al requisito della specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c.;

4.2) violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, interpretato dal Tribunale Superiore delle Acque nel senso che unicamente la scadenza di tutti i termini ivi previsti, di cui solo l’ultimo perentorio, determinerebbe l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, mentre invece natura perentoria sarebbe attribuibile al termine finale per il compimento dei lavori, sicchè la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e la perdita del potere di procedere all’espropriazione sarebbe riconducibile soltanto alla sua inutile scadenza.

4.3a) Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

Al riguardo va invero rilevato che, come già precedentemente esposto, il Tribunale regionale delle Acque aveva ravvisato nella specie una ipotesi di occupazione usurpativa (con le conseguenze da ciò derivanti), per le seguenti considerazioni: a) una prima dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, intervenuta in data 15.6.1988, aveva indicato il termine del 15.3.1989 e quello del 15.12.1990, rispettivamente per il compimento dei lavori ed il completamento della procedura espropriativa; b) una seconda dichiarazione di pubblica utilità, risalente al 15.11.1989, aveva poi prorogato i due detti termini all’11.11.1991 (dei quali quello relativo alla definizione della procedura ulteriormente prorogato);

c) la Delib. 15 novembre 1989, sarebbe stata illegittima, e quindi da disapplicare, in quanto adottata al solo fine di eludere le conseguenze derivanti dalla scadenza del termine originariamente stabilito per l’esecuzione dei lavori; d) la natura perentoria di detto ultimo termine avrebbe determinato la decadenza della (prima) dichiarazione di pubblica utilità, rendendola così inefficace dall’inizio.

Il successivo appello del Ministero, sull’eccezione della Lamberti Costruzioni, veniva dichiarato parzialmente inammissibile per genericità, laddove era stato affermato che solo il termine per il compimento dei lavori avrebbe natura perentoria. La doglianza in sè, secondo il giudice del gravame, sarebbe stata invero condivisibile, ma gli effetti sarebbero stati limitati soltanto al ridimensionamento del periodo di occupazione illegittima, da far decorrere dal dicembre 1990 anzichè dal marzo 1989.

Il Ministero infatti, secondo il Tribunale Superiore, non avrebbe contestato ne la disapplicazione della delibera contenente la seconda dichiarazione di pubblica utilità, nè l’affermata retroattività della decadenza della prima dichiarazione di pubblica utilità, sicchè il semplice assunto secondo cui la Lamberti Costruzioni avrebbe; perso la proprietà solo a causa del fenomeno dell’accessione invertita non avrebbe consentito “di comprendere quale argomento della sentenza viene censurato” e non avrebbe pertanto esaurito “neppure quella minima indicazione dell’oggetto dell’appello” prescritta dall’art. 342 c.p.c..

La ricorrente, per vero, non ha criticato in punto di fatto quanto rappresentato dal Tribunale Superiore, ma ha sostenuto che la preclusione dell’indagine sui punti non direttamente investiti dal gravame opererebbe solo nel caso in cui questi non fossero connessi, neanche per implicito, con i temi censurati, ipotesi da escludere nella specie, poichè le due censure inespresse avrebbero costituito un corollario logico e giuridico di quella esplicitamente dedotta.

Il rilievo è privo di pregio.

In proposito occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sussistenza del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall’art. 342 c.p.c., occorre che siano indicate le ragioni concrete per cui si sollecita una nuova delibazione, con l’esposizione di un supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata e ad incrinare il fondamento logico della decisione (C. 09/4068, C. 09/2213, C. 03/18229, C. 03/9060, C. 03/7629, C. 92/852), ipotesi insussistente nel caso di specie. Ne a sostegno della prospettazione della parte può essere utilmente invocato il principio per il quale, pur in assenza di una espressa indicazione delle censure, il richiesto requisito della specificità dei motivi avrebbe potuto essere indirettamente desunto dal tenore di quelle esplicitamente formulate.

Al riguardo va invero considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è da intendere rispettato il disposto di cui all’art. 342 c.p.c., comma 1, laddove le ragioni fatte valere, seppur non esplicitamente espresse, appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle chiaramente dedotte nei motivi di impugnazione, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (C. 08/28739, C. 08/15166, C. 08/9038, C. 02/10734, C. 99/3905).

Orbene, alla stregua dei principi sopra delineati non è ravvisabile la denunciata violazione di legge poichè la Corte territoriale, come detto, ha individuato le due “rationes decidendi” della sentenza impugnata nella disapplicazione della seconda dichiarazione di pubblica utilità e nella inefficacia, fin dall’inizio, della prima dichiarazione di pubblica utilità, e rispetto ad esse la prospettata (e condivisa dal giudice del gravame) erroneità della decisione per l’affermata irrilevanza del più ampio termine concesso per la conclusione della procedura espropriativa non sì pone in un rapporto di consequenzialità o di connessione necessaria.

In realtà la doglianza del Ministero attiene essenzialmente all’interpretazione della sentenza di primo grado e dei relativi motivi di impugnazione da parte del giudicante, interpretazione che per un verso appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte e per un altro risulta adeguatamente motivata, sicchè è incensurabile in questa sede di legittimità.

Gli ulteriori rilievi contenuti nella parte conclusiva del motivo (p. 11) sono privi di autonomia rispetto a quelli precedentemente esposti di cui si è sopra detto, e restano pertanto assorbiti dalle relative conclusioni adottate al riguardo.

4.3b) Il secondo motivo di impugnazione, come anticipato, è incentrato sull’erroneità della decisione nella parte in cui è stata affermata la responsabilità di esso ricorrente. Al Consorzio sarebbe stato infatti attribuito il compito di operare in nome proprio, vi sarebbe stata errata interpretazione degli atti amministrativi rilevanti in proposito, sarebbe stata ingiustificata la ripartizione di responsabilità fra i due convenuti nella misura indicata.

Anche tali doglianze, tuttavia, sono prive di pregio.

Come considerazione di carattere generale sembra innanzitutto utile precisare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, neppure il ricorso allo strumento della concessione traslativa (peraltro non configurato nella specie), con l’attribuzione al concessionario affidatario dell’opera della titolarità di poteri espropriativi, comporta indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità del concedente, salva espressa previsione normativa al riguardo, in quanto sussiste comunque a carico del concedente un obbligo di vigilanza, oltre che di tutela del diritto di proprietà (C. 09/6769, C. 07/21096, C. 06/27140).

Nel caso in esame, poi, con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, il Tribunale Superiore ha escluso che l’Agensud avesse delegato al Consorzio poteri amministrativi (per quanto ad esso spettasse il compito di gestire le procedure espropriative) ed ha conseguentemente ritenuto, da una parte, che non potesse essere addebitata al Consorzio il ritardo nell’emissione dei provvedimenti espropriativi e, dall’altra, che l’amministrazione fosse a sua volta “incorsa in negligenze, ritardi, carenza di vigilanza ed assistenza”, per effetto dei quali non vi era stata la tempestiva adozione dei provvedimenti programmati.

Orbene, a fronte di tali specifiche (e corrette in linea di diritto) indicazioni del Tribunale Superiore, il ricorrente si è limitato ad offrire una difforme interpretazione delle risultanze acquisite, denunciando da un lato l’omessa lettura dell’art. 3 della Delib. 15 giugno 1988, n. 3709, dell’Agensud, che avrebbe fatto riferimento al compito del Consorzio di seguire le procedure di cui alla L. n. 2359 del 1865, e, dall’altro, una violazione dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 1362 c.c., e segg..

Per quanto riguarda tale ultimo punto, tuttavia, il ricorrente ha omesso di riportare il testo degli atti amministrativi che sarebbero stati erroneamente interpretati, nonchè il parametro interpretativo asseritamente violato, con l’indicazione dei relativi motivi; in ordine poi al citato art. 3 è sufficiente considerare che il semplice richiamo ad un periodo di una delibera dell’Agensud non può valere a consentire una corretta interpretazione del contenuto dell’intero rapporto intercorso tra le parti.

Per di più la doglianza in esame non è calibrata sulla decisione contestata, atteso che il Tribunale Superiore, nel delineare le competenze assegnate al Consorzio, ha chiarito che ad esso “spettava il compito di gestire le procedure espropriative”, così mostrando di aver tenuto debito conto dell’art. 3 della citata Delib. n. 3709, pur diversamente interpretata.

Una censura correttamente formulata, dunque, anzichè limitarsi ad rappresentare semplicemente il contenuto del detto art. 3, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui la differente rilevanza attribuita dal Tribunale Superiore alla delibera in questione, riconducibile comunque a valutazione di merito, sarebbe imputabile ad errore dell’organo giudicante.

Resta infine la questione relativa alla ripartizione di responsabilità fra Ministero e Consorzio, che si assume in ogni modo erroneamente determinata per mancanza di motivazione sul punto, rispetto alla quale occorre rilevare che si tratta di apprezzamento in fatto, sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici (p. 15).

4.3c) Resta da ultimo il terzo motivo, con il quale il ricorrente si è lamentato del parametro adottato per la quantificazione del danno, determinato in base al valore venale del bene stimato anche in ragione della prevista o sperata evoluzione urbanistica della zona.

Tale ultimo criterio non sarebbe infatti previsto da alcuna disposizione di legge, e sarebbe comunque illegittimo per la mancanza di una previsione nel senso indicato oltre che per l’irrilevanza giuridica del parametro della speranza. In proposito occorre innanzitutto precisare che il Tribunale Superiore, con affermazione non contestata sul punto, ha ritenuto che, trattandosi nella specie di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno, dovesse essere commisurato al valore pieno del terreno perduto (C. 07/2207, C. 03/6853, C. 03/5902, C. 01/4451, C. 00/1814).

Ciò premesso, ha poi chiarito che il “valore venale non può non essere considerato quello che il mercato è disposto a pagare” in ragione delle concrete caratteristiche del terreno, valutazione compiutamente formulata dal primo giudice con specifica motivazione sul punto, richiamata in particolare per quanto riguarda la pagina 22.

Anche in questo caso si tratta di valutazione di merito, basata su un corretto criterio di riferimento (valore venale di mercato del bene) sufficientemente motivata con il richiamo alle specifiche condizioni del terreno e alle argomentazioni svolte dal primo giudice, censurata con doglianza del tutto generica, in quanto priva di ogni considerazione in ordine alla condivisa valutazione del terreno operata dal primo giudice ed essenzialmente incentrata su un giudizio difforme da quello compiuto nella sentenza impugnata.

5a) Passando poi al ricorso incidentale, con il primo motivo la Lamberti Costruzioni ha lamentato l’affermata ammissibilità del primo motivo di appello, avente ad oggetto l’efficacia del decreto di esproprio emesso in pendenza del termine per il compimento delle espropriazioni.

Secondo l’appellante Lamberti Costruzioni, odierno ricorrente incidentale, il motivo sarebbe stato infatti inammissibile perchè privo del requisito della specificità, essendosi l’appellante limitato a richiamare in proposito una decisione di questa Corte.

Osserva il Collegio che la doglianza è inconsistente, poichè il giudice del gravame ha emesso il proprio giudizio nel rispetto dei principi stabiliti da questa Cortei, sopra richiamati (C. 03/18229, C. 03/9060, C. 03/7629), avendo individuato l’oggetto della censura nella circostanza che il Tribunale Regionale “abbia ritenuto irrilevante il più lungo termine concesso per la conclusione della procedura espropriativa, collegando l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità alla scadenza del (più breve) termine per il completamento dei lavori” (p. 10), ed avendo riscontrato il supporto argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata nel contenuto della sentenza 94/9266 di questa Corte, espressamente richiamata in proposito dall’appellante.

5b) Ad identiche conclusioni deve pervenirsi per quanto riguardai il secondo motivo del ricorso incidentale.

La doglianza è basata sull’assunto che nell’ambito dei termini indicati dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, soltanto quello finale relativo al compimento dei lavori avrebbe natura perentoria.

Tale assunto, tuttavia, non è condivisibile alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale soltanto la scadenza di tutti i termini previsti dall’art. 13 determina l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, sicchè è unicamente l’ultimo di essi a risultare perentorio (C. 10/3177, C. 08/22399, C. 07/10375, C. 07/10024, C. 03/16907, C. 94/9266).

Il fatto poi che il termine per il completamento dei lavori sia ordinariamente l’ultimo dei quattro previsti dal citato art. 13 (e che pertanto finisca nel concreto per essere quello perentorio) non esclude comunque, come peraltro già puntualmente rilevato dal Tribunale Superiore, che possa essere fissato, quale ultimo termine, quello relativo alla conclusione della procedura espropriativa e che pertanto in tal caso, ricorrente nella specie, l’inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità debba essere ancorata all’avvenuta scadenza di quest’ultimo.

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere rigettati, circostanza che induce alla compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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