Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16509 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15373-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempo,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L., in qualità di socia della IMAV SRL GIA’ IN

LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIROLI 125,

presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI DESIDERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUCIANO ROMANO;

– controricorrente –

e contro

EREDI DI V.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 110/47/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 23/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la I.MA.V. S.r.l. impugnava la cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, deducendo vizio di notifica dell’atto, mancanza di un pregresso avviso bonario (con conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e illegittimità dell’iscrizione a ruolo) e difetto di motivazione della cartella;

– la C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso in ragione della carenza di motivazione dell’atto impositivo;

– con sentenza n. 110/47/2013 del 23/4/2013, la C.T.R. Campania respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione fondato su due motivi (tra loro in rapporto di subordinazione), atto notificato in data (OMISSIS) (tempestivamente) a L.M., già socia (con partecipazione al 50%) dell’originaria ricorrente, e, collettivamente e impersonalmente, agli eredi di V.V., già socio (con partecipazione al 50%) della I.MA.V. S.r.l., società cancellata dal registro delle imprese in data 21/5/2013;

– resistono con controricorso M.L., V.L.R., V.U., V.M. (e per essa il tutore V.U.), questi ultimi quali eredi legittimi di V.V..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente, si osserva che il ricorso introduttivo non è stato notificato all’agente della riscossione.

Quest’ultimo era parte del giudizio in primo grado, mentre non lo è stato in appello e non è stato intimato nel giudizio di cassazione.

In ragione della qualità di litisconsorte processuale da riconoscersi all’agente della riscossione sarebbe, perciò, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.

Tuttavia, in forza del principio della ragionevole durata del processo, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., può ritenersi anche superflua, ove il gravame appaia prima facie infondato, e l’integrazione del contraddittorio si riveli, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (arg. da Cass., Sez. U, Sentenza n. 21670 del 23/09/2013, Rv. 627449-01).

2. Col primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, dell’art. 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per avere la C.T.R. supportato la decisione di rigetto dell’appello con una motivazione apparente in relazione al motivo di impugnazione col quale la stessa Agenzia aveva ribadito l’eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, essendo stati contestati dal contribuente vizi della cartella, atto dell’agente della riscossione e non dell’ente impositore.

Il motivo è infondato.

La C.T.R. richiama, nella sentenza impugnata, il consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269-01, secondo cui, in caso di allegazione di un vizio di notifica della cartella, il contribuente ha facoltà “di impugnare quest’ultimo atto, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando, in via alternativa, la stessa pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente”; al predetto principio si sono uniformate numerose altre pronunce (tra le altre: Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480-01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14991 del 15/07/2020, Rv. 658358-01).

Inoltre, la C.T.R. afferma espressamente che, oltre ad aver dedotto il vizio di notifica, “la società IMAV, impugnando la cartella, ha eccepito, tra l’altro, la nullità dell’iscrizione a ruolo per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, nonchè la violazione della citata legge, art. 7, comma 3, vizi questi ascrivibili all’Ufficio procedente”; tale argomentazione, non contrastata dalla ricorrente, corrobora ulteriormente il rigetto della doglianza dell’Agenzia della Entrate, posto che – come già rilevato anche dal giudice d’appello – “in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l’ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 8329 del 29/04/2020, Rv. 65759001).

3. E’ inammissibile il secondo motivo (formulato in via subordinata), col quale si deduce – richiamando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione successiva alla modifica apportata dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, senza nemmeno indicare un fatto storico non considerato e, anzi, argomentando sulla pretesa insufficienza della motivazione relativamente alle medesime questioni indicate col primo motivo.

4. In conclusione, il ricorso è rigettato.

Alla decisione fa seguito la condanna dell’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

5. Poichè la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550-01; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate a rifondere ai controricorrenti le spese di questo giudizio, che liquida, in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 4 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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