Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16509 del 02/07/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 16509 Anno 2013
Presidente: MIANI CANEVARI FABRIZIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 7657-2010 proposto da:
ZURLO
LEONARDO
elettivamente
ZRLLRD45A16G187Y,
domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio
dell’avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PAPADIA FRANCESCO VINCENZO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1810
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
persona
del
legale
01585570581,
rappresentante
pro
in
tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI S. ANDREA
Data pubblicazione: 02/07/2013
DELLA VALLE 6, presso lo studio dell’avvocato D’ERCOLE
STEFANO, che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1223/2009 della CORTE D’APPELLO
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato PAPADIA FRANCESCO;
udito l’Avvocato PALOMBI NICOLA per delega STEFANO
D’ERCOLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
di BARI, depositata il 16/03/2009 r.g.n. 4863/2004;
RG 7657-10
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bari rigettava la domanda di Leonardo Zurlo,
proposta nei confronti della società Ferrovie dello Stato di cui era
all’inquadramento nel VI livello a decorrere dal 1 ° dicembre 1992, o
da altra data
ritenuta di giustizia
in forza di quanto previsto
dall’art. 32 del CCNL con conseguente condanna al pagamento delle
relative differenze retributive.
A
•
La Corte del merito rilevava, in primo luogo, che l’art. 32 del
richiamato CCNL pur prevedendo il passaggio di determinate attività dal
5 ° livello al livello 6 ° ( cd. valorizzazione) subordinava tale
passaggio ad un accordo specifico fra l’allora Ente e le 00.SS. inteso
a determinare i criteri funzionali ed organizzativi del passaggio
medesimo e poiché non era stata fornita la prova di tale successivo
accordo la domanda del lavoratore non poteva essere accolta.
Inoltre osservava la predetta Corte che lo Zurlo era stato escluso, con
dispaccio 21 maggio 1992, dai servizi interessati alla circolazione
dei treni e che, successivamente, con referto del 2 settembre 1992,era
stato dichiarato, in via definitiva, inidoneo alle mansioni di
macchinista sicché, tenuto conto che la data del 1 ° dicembre 1991 cui
faceva riferimento l’art. 32 indicava unicamente la decorrenza
economico giuridica del passaggio, non erano sussistenti le condizioni
dipendente, avente ad oggetto la declaratoria del proprio diritto
per
la
realizzazione
del
reclamato
passaggio
al
momento,
necessariamente successivo, in cui l’accordo fosse intervenuto.
Avverso questa sentenza Zurlo Leonardo ricorre in cassazione sulla base
di tre censure.
illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura il ricorrente, deducendo violazione degli artt.
1362, 1363 e seg. cc , 420 bis cpc e vizio di motivazione, formula il
seguente quesito:”non avendo tenuto” conto “la Corte territoriale dei
principi sanciti dagli artt. 1362,1363 e segg. cc , così violando i
canoni legali di ermeneutica contrattuale e , in più, disattendendo le
norme del codice di rito (art. 420 bis) non provvedendo – quindi – ad
emettere un provvedimento nelle forme e con i modi in esse norme
indicati”.
Precisa, poi, quanto al vizio di motivazione che posto il mancato
chiarimento da parte della Corte delle ragioni per le quali ha
obliterato del tutto le previsioni della stessa norma riconoscendone
la vigenza e validità solo in relazione ad un accordo futuro e posto
che tale accordo in ogni caso risultava intervenuto dica la Corte se
una motivazione di tal genere sia del tutto insufficiente in
considerazione che la stessa norma
delle funzioni
già
ex
se, prevedeva il numero
da promuovere e la data dell’inquadramento e se la
2
Resiste con controricorso la società intimata che deposita memoria
motivazione permane dopo aver appreso dal teste dell’intervenuto
successivo accordo di natura organizzativa.
Con la seconda critica il ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 115 e 116 cpc e vizio di motivazione, pone il seguente
particolare delle prove orali, delle quali, tra l’altro non vi è alcuna
menzione nella sentenza impugnata omissis
costituisca violazione degli
artt. 115 e 116 cpc omissis”.
Relativamente al dedotto vizio di motivazione il ricorrente chiede se
A
aver omesso di valutare le risultanze delle prove orali costituisce o
meno vizio di motivazione più in particolare perché tali prove
attenevano ed attengono ad un punto decisivo della controversia
riguardando l’accordo che, secondo la corte territoriale, era
indispensabile per rendere operativa la norma contrattuale esaminata”.
Con la terza censura il ricorrente, allegando violazione degli artt.
1362, 1363 e segg. cc nonché vizio di motivazione, formula il seguente
quesito di diritto “se, non aver seguito, nella interpretazione delle
norme contrattuali i criteri legali di cui all’art. 1362 e seg cc,
peraltro riferendosi a circostanze che pur previste dalle stesse norme
( quanto alla decorrenza per il passaggio al superiore profilo
stipendiale) non potevano che essere interpretate con riferimento la
dato letterale,
ermeneutica
costituisce violazione dei principi legali di
contrattuale tali da giustificare la cassazione della
sentenza e rinvio ad altro giudice di merito”.
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quesito:”se non aver tenuto conto delle prove acquisite al processo, in
Circa
il vizio motivazionale il ricorrente
statuito, senza altro
chiede se, “l’aver
aggiungere, che risulterebbe irrilevante ed
insufficiente il fatto che il ricorrente, alla data del 1/12/1991 fosse
in servizio con qualifica (ed espletando le mansioni) di macchinista
T.M., costituisce erronea e certamente insufficiente motivazione, non
ritenersi superata da un giudizio d’idoneità a tali mansioni,
verificato in capo al ricorrente,a seguito di una visita medica ( ad
opera degli organi
sanitari delle F.S.)
dell’anno successivo
21.5.1992)”.
Le critiche in quanto strettamente connesse dal punto di vista logico e
giuridico vanno valutate unitariamente.
In primo luogo mette conto osservare che, rispondendo in tal modo anche
all’eccezione di inammissibilità sollevata da parte resistente, che i
quesiti di diritto e la precisazione del fatto controverso sono in gran
parte idonei a svolgere la loro funzione in quanto, salvo l’eccezione
di cui su dà conto in seguito, vi è quel minimum indispensabile tale da
far intendere immediatamente, come più volte ribadito da questa Corte,
l’oggetto della censura ed il relativo devolutum.
A tale idoneità, come accennato, fa eccezione tuttavia il quesito
riguardante la violazione dell’art. 420 bis cpc difettando al riguardo
qualsiasi indicazione, nel quesito, in ordine alle ragioni della
assunta violazione e dell’errore in cui sarebbe incorsa la Corte del
merito.
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avendo mai chiarito la corte, perché tale circostanza diverrebbe
Tanto precisato ritiene il Collegio che l’interpretazione fornita dal
giudice del merito della norma contrattuale di cui all’art. 32 in
discussione sia corretta in quanto conforme ai criteri ermenutici di
cui agli artt. 1362 e segg. cc .
desumibile dal tenore letterale del testo, sia stata
subordinare l’operatività della
quella di
prevista valorizzazione, pur facendo
decorrere agli effetti economici e giuridici del passaggio di livello,
a successivo “specifico” accordo volto a determinare
”
criteri
funzionali ed organizzativi per il passaggio di determinate attività
dal 5 ° livello (Area II operatori specializzati) al livello 6 ° ( Area
III tecnici)”.
Se così non fosse, e cioè se il passaggio fosse da ritenere operante’
sulla sola base della norma in questione, non avrebbe alcun senso
prevedere la conclusione di un successivo “specifico” accordo per
stabilire i criteri funzionali ed organizzativi di detto passaggio.
Ciò detto non può non ulteriormente osservarsi che effettivamente la
Corte del merito non dà conto del perché non ha considerato la
dichiarazione del teste ( sindacalista) che ha riferito dell’avvenuta
conclusione di siffatto accordo.
Ma
a parte ogni considerazione circa la genericità di tale
dichiarazione – dalla quale non è consentito evincere, almeno nella
parte riportata nel ricorso in esame in conformità al principio di
autosufficienza, il contenuto di siffatto accordo e la data della
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Infatti è indubitabile che la comune volontà della parti, così come
relativa stipula
vi è il rilevo che non risulta in alcun modo
censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata secondo la quale,
comunque, essendo stato lo Zurlo escluso nel maggio 1992 dai servizi
interessanti la circolazione dei treni e la sicurezza ed essendo stato
lo stesso dichiarato nel settembre del 1992 inidoneo in via definitiva
dell’accordo specifico successivo, i presupposti per il reclamato
passaggio.
Per vero questo punto della sentenza impugnata è censurato, ma non
sotto il profilo esaminato, bensì in quanto secondo il ricorrente,
come desumesi dall’interpello sopra riportato, la Corte non spiega le
ragioni in base alle quali non sarebbe rilevante che alla data del l °
dicembre 1991 venivano espletate le mansioni di macchinista.
Ma a tale interrogativo è agevole rispondere che il giudice di merito,
come avallato da questa Corte, ha ritenuto che la data del l ° dicembre
1991 è la data per la decorrenza economica e giuridica del passaggio
di livello, mentre, ai fini del riconoscimento del passaggio, bisogna
avere riguardo alla stipula dell’accordo specifico successivo che ha
determinato i criteri per il passaggio.
Sulla base delle esposte considerazioni nelle quali rimangono assorbite
tutte le altre critiche ed eccezioni il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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alle mansioni di macchinista, non sussistevano più,alla stipula
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 50,00 per
esborsi ed C 2.500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Il Presidente
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2013