Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16508 del 31/07/2020
Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 30/07/2020, dep. 31/07/2020), n.16508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – rel. Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17196-2020 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 9,
presso lo studio dell’avvocato MARIO NUZZO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MATTEO NUZZO;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO, elettivamente 2020
domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio
dell’avvocato CARLO BALDASSARI, che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza n. 13111/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/07/2020 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 13111/2010, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto da G.S. nei confronti del predetto istante, ha condannato il soccombente a rifondere al Consorzio le spese del giudizio di legittimità, “che si liquidano in Euro 7.00,00, oltre accessori di legge”, assumendo che l’importo dei compensi professionali dovesse essere quello di “Euro 7.000,00 oltre accessori di legge”.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
La richiesta correzione dell’erronea indicazione delle spese liquidate va accolta nei termini che seguono.
La determinazione delle spese del giudizio di legittimità nella misura di Euro 7.00,00 è all’evidenza frutto di un mero errore di battitura, posto che l’importo indicato dal Consorzio si presenta del tutto avulso dal valore della controversia – pari ad Euro 513,29, come dichiarato dal G. nel ricorso – laddove la somma di Euro 700,00 risulta affatto in linea con il valore della causa, collocandosi sostanzialmente nell’ambito del valore medio dei compensi.
In conclusione, il ricorso va accolto per quanto di ragione, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 13111/2020 sia corretto nel senso che dove si legge “Euro 7.00,00” si debba esattamente leggere “Euro 700,00”.
P.Q.M.
Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 13111/2020, depositata il 30/6/2020, sia corretto nel senso che dove si legge “Euro 7.00,00” si debba leggere “Euro 700,00”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 30 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020