Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16508 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 19/01/2021, dep. 11/06/2021), n.16508
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovan – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13287-2013 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. A. GRAMSCI 54,
presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO TASCO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIORGIO POZZI;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 91/2012 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,
depositata il 01/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott. GIACALONE GIOVANNI che ha
chiesto che la Suprema Corte, in Camera di Consiglio, rigetti il
ricorso ed emetta le pronunzie conseguenti per legge.
Fatto
RILEVATO
che:
– R.A. impugnava cartella di pagamento emessa per recupero di IVA (anno d’imposta 1997) e correlate sanzioni;
– la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso;
– la C.T.R. del Lazio, con la sentenza n. 91/9/12 dell’1/6/2012, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado condannando il contribuente al pagamento delle sanzioni;
– avverso tale decisione il R. proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– con atto depositato il 17/11/2020, R.A. presentava dichiarazione di adesione alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, e prova del pagamento dell’intero importo comunicato dall’agente della riscossione; chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, e ha provveduto al pagamento integrale del debito, nella misura comunicatagli dall’agente della riscossione.
2. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01).
3. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “in tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicchè, anche se l’ente impositore non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 65173301; conforme a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968-01).
4. “Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01, in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata).
PQM
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 19 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021