Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16508 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16508 Anno 2013
Presidente: DE RENZIS ALESSANDRO
Relatore: MAISANO GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 10967-2011 proposto da:
MARTINI GIANFRANCO MRTGFR42P03H501W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo
studio dell’avvocato ANTONUCCI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUSCHI
FLAVIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1734

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI S.P.A.);
– intimata –

Data pubblicazione: 02/07/2013

Nonché da:
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO
STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI S.P.A.), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

MARTINI GIANFRANCO MRTGFR42P03H501W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo
studio

dell’avvocato

ANTONUCCI

PAOLO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUSCHI
FLAVIA, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 780/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/04/2010 R.G.N. 7091/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito l’Avvocato BRUSCHI FLAVIA;
udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega MORRICO
ENZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA alL Kee Pah_aitsopez.
r;vto

()ti;

ekatambia; i IA-c.491-1.Z-

presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO, che la

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 maggio 2005 il Tribunale di Roma, in parziale
accoglimento del ricorso proposto da Martini Gianfranco ha condannato
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. al risarcimento del danno da
dequalificazione professionale patito dal dipendente, liquidato nella
subito, liquidato nella complessiva somma di E 2.975,43. Con sentenza del
20 aprile 2010 la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di detta
sentenza di primo grado, ha respinto la domanda relativa al risarcimento
del danno alla professionalità, confermando, nel resto, la sentenza di primo
grado. La corte territoriale ha motivato tale decisione considerando che il
Martini, dipendente della società attuale contro ricorrente inquadrato nel 9°
livello contrattuale con il profilo di “Capo Settore Tecnico” nonché
responsabile dell’impianto O.M.R. Roma Smistamento, è stato trasferito
allo Staff Tecnico presso la Struttura Organizzativa Produzione della
Direzione Regionale Lazio dove non ha ricevuto alcun incarico specifico,
come emerso dall’istruttoria svolta. La Corte romana ha considerato
irrilevante la circostanza per cui il lavoratore non ha concretamente
prestato servizio presso la sede di destinazione essendo stato in malattia
prima del prepensionamento, in quanto la malattia è stata determinata
proprio dal demansionamento subito. In ordini al risarcimento del danno
professionale la Corte d’Appello di Roma ha considerato che il medesimo
non è stato specificamente dedotto né tanto meno provato, mentre il danno
biologico è stato provato a mezzo delle risultanze mediche attestanti le
patologie da cui è rimasto affetto il lavoratore in coincidenza con il subito
demansionamento.
Il Martini propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad
un unico motivo.

complessiva somma di E 5.035,45, nonché del danno biologico dallo stesso

Resiste con controricorso Rete Ferroviaria Italiana che svolge ricorso
incidentale affidato anch’esso ad un unico motivo.
Il Martini resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il ricorso principale si lamenta violazione dell’art. 360, primo comma,
nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione delle norme di
cui agli artt. 2103 e 2087 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa i presupposti del danno professionale; mancata
valutazione di circostanze decisive provate per tabulas ed emerse nel corso
dell’istruttoria che comproverebbero il danno professionale subito dal
dipendente.
Con il ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia. In particolare si rileva la
contraddittorietà della pronuncia che afferma il demansionamento in
assenza di un’effettiva attività lavorativa, essendosi il dipendente assentato
per quasi tutto il periodo successivo al trasferimento in questione; inoltre
l’espletata istruttoria avrebbe dimostrato la mancanza di qualsiasi danno
alla professionalità del dipendente. La stessa malattia denunciata dal
dipendente non potrebbe ascriversi al demansionamento dedotto in quanto
lo stesso lavoratore si è subito assentato senza pertanto avere subito gli
effetti del dedotto mansionamento.
Entrambi i ricorsi sono infondati in quanto sostanzialmente censurano sotto
il profilo sia della violazione di legge che del vizio di motivazione
l’accertamento di fatto operato dal giudice di merito che ha escluso il

MOTIVI DELLA DECISIONE.

danno alla professionalità sulla base dell’attività istruttoria svolta e, in
particolare, sulla corretta considerazione per cui non ogni
demansionamento comporta comunque un danno alla professionalità, ma
solo quello concretamente allegato e provato. Tale giudizio sull’allegazione
e sulla prova costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del
sentenza impugnata. A tale principio va pure aggiunto quello, pure
affermato dalla Cassazione secondo cui, comunque, in caso di accertato
demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla
professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno e
del relativo nesso causale con l’asserito demansionamento, ferma la
necessità di evitare, trattandosi di danno non patrimoniale, ogni
duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale accomunate dalla
medesima fonte causale (Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in
esame la corte ha adeguatamente motivato in merito all’assenza di prova
sul preteso danno alla professionalità, una volta escluso, come detto,
l’automaticità del danno quale effetto del demansionamento.
Riguardo, invece, al danno biologico, viceversa riconosciuto dal giudice di
appello, va osservato che, analogamente a quanto affermato rigiardo al
danno alla professionalità il rgiudizio relativo alla sua sussistenza è
parimente riservato al giudice

d’i merito. Nel caso in esame la Corte

territoriale ha logicamente considerato che il danno è conseguito al
demansionamento, cioè alla perdita delle mansioni superiori
precedentemente svolte, e tale tipo di danno può maturare anche in assenza
dellp’effettivo svolgimento di tali inferiori mansioni. Tale giudizio,
congruamente e logicamente motivato, sfugge ad ogni censura di
legittimità.
Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensarte
fra le parti.

3

merito, come ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte citata nella

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2013.

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