Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16507 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. un., 14/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/07/2010), n.16507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato TOBIA RENATO, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati. –

avverso la decisione n. 45/2009 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositala il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svelta nella Camera di consiglio del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze infliggeva all’avv. A.L., con provvedimento dell’11.10.2006, la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo, riconoscendolo responsabile dello seguenti incolpazioni:

“violazione del R.D.L. 1578 del 1933, artt. 12 e 38, per essersi reso colpevole, in Firenze, dal giugno 2005, nell’esercizio della professione, di abusi, mancanze e comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale ed in particolare:

1) per aver richiesto in data 27.6.2005 alle proprie clienti L. K. e B.B. compensi manifestamente non dovuti, in spregio all’opinamento espresso dal Coa di Pisa in data 20.5.2005;

2) per aver inviato tale richieste, al fine di giustificare il trattenimento di somme, ed ometterne così il versamento alle aventi, diritto a L.K. e B.B., reiterando così i comportamenti già oggetto del procedimento disciplinare n. 124/2004;

3) per aver richiesto a L.K. compensi non dovuti in quanto riferiti a prestazioni d assistenza legale, per una vicenda successoria, mai effettuate;

l’ A. era stato, peraltro, già destinatario, della sanzione interdittiva per mesi otto inflittagli dal Coa di Firenze in data 4.5.2005 (conformata dal Consiglio Nazionale Forense prima, con decisione n. 26/2007 e poi da questa Corte), per illeciti consistiti, nella riscossione, a seguito di. mandato di K.L. e B.B., rispettivamente moglie e figlia del deceduto B.A. (che aveva già conferite al l’ A. incarico di curare il recupero di crediti nei confronti del Comune di Impruneta, a titolo di indennità per ‘esproprio di alcuni terreni), di importi, per Euro 85.262,16 corrisposti dal Comune, mediante accredito sul proprio conto corrente bancario, senza darne alcuna notizia alle suddette clienti e in seguito affermando che l’indennità non era stata pagata;

avverso detta decisione n. 19817, depositata in data 4.6.2008, propone ricorso per Cassazione a queste Sezioni Unite l’avv. A.L., con cinque motivi, senza formulazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c., eccependo:

l’incompetenza territoriale del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze, per essere competente l’Ordine degli Avvocati di Pisa;

la nullità o annullabilità del procedimento di primo grado in quanto manca dalla verbalizzazione delle adunanze l’accertamento preliminare dell’avvenuta rituale convocazione di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine e per irregolare costituzione del Collegio Giudicante avendovi partecipato più Consiglieri rispetto a precedenti adunanze;

violazione del principio ne bis in idem, risultando nei procedimenti disciplinari, a carico dell’odierno ricorrente gli stessi fatti oggetto di incolpazione e di successive due diverse sanzioni;

nullità della decisione per essere stato il ricorrente sanzionato per un fatto diverso da quello contestato;

difetto di motivazione, con specifico riferimento a punti decisivi dedotti dalle parti in quanto il Consiglio Nazionale non ha considerato che i ricorrente comunicò comunque alle clienti, pur se in ritardo, l’avvenuto incasso delle somme in questione, rinunciando in parte alle proprie pretese economiche;

non ha svolto attività difensiva l’intimato Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze;

nell’ambito della procedure camerale in oggetto è stata espletata relazione ex art. 380 bis c.p.c. (con cui si chiede dichiararsi inammissibile il ricorso), a seguito di provvedimento presidenziale di nomina del relatore in data 3.11.2009;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

preliminarmente li ricorso appare inammissibile in quanto, come già statuito da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 218 64/2007), la previsione dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso per Cassazione si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione del quesito di diritto, si applica anche nei confronti del ricorso avverso i provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio Nazionale Forense e pubblicati in data successiva al 2 marzo 2006, per cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nel quale l’illustrazione dei motivi di violazione di legge non si concluda con una specifica formulazione di un quesito di diritto per ciascuna censura e la doglianza di difetto di motivazione non indichi con chiarezza il fatto controverso in relazione al quale la stessa si assume carente;

altresì inammissibile risulta il ricorso perchè ripropone le medesime censure già sottoposte all’esame del Consiglio Nazionale Forense e da quest’ultimo decise con motivazioni ampie, logiche ed analitiche, a fronte delle quali l’odierno ricorrente, nel prospettare censure generiche, incorre anche nella mancanza di autosufficienza;

che non deve provvedersi sulle spese della presente fase in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimato Consiglio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

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