Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16507 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/06/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 11/06/2021), n.16507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11158/2014 R.G. proposto da:

GI & VI VIDEOGIOCHI S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Egidio Annechini e Corrado De

Martini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo

in Roma, via Francesco Siacci n. 2;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli

Venezia Giulia – Trieste, n. 54/09/2013 depositata il 2 settembre

2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, veniva parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone n. 95/2/2011 di accoglimento, previa riunione, dell’impugnazione di tre avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP IVA 2003-5.

– Le riprese traevano origine da indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 1, n. 2, che individuavano ricavi non dichiarati per i tre anni di imposta, risultanze poste alla base di un accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39. A seguito dell’incardinamento del giudizio interveniva l’annullamento parziale delle riprese in autotutela e, assunta una consulenza tecnica, la CTP accoglieva i ricorsi. Al contrario, il giudice d’appello, dato atto del passaggio in giudicato di un capo di domanda relativo all’operazione di finanziamento “(OMISSIS)”, per il resto accoglieva i motivi di appello dell’Agenzia, ritenendo che la contribuente non avesse giustificato le movimentazioni bancarie attraverso le puntuali indicazioni contabili afferenti la fonte delle somme singolarmente versate e prelevate.

– Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per due motivi, che illustra con memoria, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 -, su cui insiste in memoria, la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, la violazione del giudicato interno, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR errato ad identificare la materia del contendere, che avrebbe riguardato una sola delle ipotesi previste dal citato art. 32, e precisamente quella del versamento di somme di denaro nei conti correnti bancari riconducibili alla contribuente, e non sarebbe stata estesa anche ai prelevamenti, in merito ai quali il giudice d’appello avrebbe mancato di rilevare la formazione del giudicato interno, questione rilevabile d’ufficio.

– Il motivo è inammissibile. La complessiva doglianza consiste in una censura di erronea ricognizione da parte del giudice d’appello della materia del contendere. Al proposito va ribadito “Il consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione. A tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (tra varie, Cass. 8 agosto 2006, n. 17947 e 21 febbraio 2014, n. 4205)” (Cass. Sez. Un, Sentenza n. 27435 del 2017). Nel caso di specie la contribuente ha male censurato la ricognizione della materia giustiziabile operata dalla motivazione dalla CTR a pag. 5 della sentenza, a dire della società non estesa anche ai prelevamenti ai fini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, per formazione in un giudicato interno, dal momento che la contribuente avrebbe dovuto contrastarla deducendo il vizio motivazionale e unicamente sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

– Con il secondo motivo, ulteriormente illustrato in memoria, – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la contribuente lamenta il vizio motivazionale, declinandolo sia come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento alle risultanze della consulenza tecnica espletata in primo grado, sia come omesso esame della stessa circostanza ai fini della formulazione dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 5, rispettivamente nel testo anteriore e successivo alla novella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b).

– Il motivo è inammissibile per più concorrenti ragioni. Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012. La novella trova dunque applicazione nella fattispecie, in cui la sentenza impugnata è stata depositata il 2 settembre 2013 e, nel testo applicabile, il vizio motivazionale deve essere dedotto censurando l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e non più l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio come precedentemente previsto dal “vecchio” n. 5 (cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 19881 del 2014), con conseguente inammissibilità del motivo in parte qua.

– Quanto alla concorrente formulazione del vizio motivazionale sotto forma di omesso esame, essa è sì scrutinabile sotto un profilo formale, ma, a sua volta, come eccepito in controricorso, inammissibile per ulteriori profili. Va ribadito che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti.” (Cass. 28 novembre 2014, n. 25332).

– Il motivo invoca genericamente le risultanze della consulenza tecnica, sul presupposto che queste siano a sè favorevoli, ma non le riproduce e neppure le sintetizza adeguatamente e, così facendo, nel ricorso non ricava dall’elaborato in termini precisi l’esistenza di un fatto decisivo e contrario all’iter logico motivazionale seguito dalla CTR di cui non avrebbe tenuto conto il giudice d’appello, risolvendosi il motivo in una indebita domanda di rivalutazione del materiale probatorio preclusa al giudice di legittimità. Proprio questo difetto di autosufficienza impedisce anche di recuperare – previa riqualificazione come vizio motivazionale – la doglianza relativa alle risultanze della CTU contenuta in parte anche nel primo motivo.

– In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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