Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16507 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2904-2016 proposto da:

M.A., S.V., M.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI

30, presso lo studio dell’avvocato MARCO ROMOLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato LUCA FRIGO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CSD SRL;

– intimata –

e contro

SC.MA., G.V., elettivamente domiciliati in

Roma, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

RAPPAZZO che li rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5913/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUCA FRIGO;

udito l’Avvocato FABRIZIO CIPOLLARO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

CSD s.r.l. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma M.V., M.A. e S.V., domandando la risoluzione della transazione non novativa stipulata tra le parti per la definizione della controversia pendente dinanzi ad altro tribunale con riguardo alle obbligazioni nascenti da un precedente preliminare di vendita immobiliare, nonchè la condanna dei convenuti alla restituzione dell’immobile, nel cui possesso erano stati immessi in seguito al preliminare.

I convenuti sollevarono eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. deducendo di non avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dalla transazione (stipulazione del contratto definitivo e pagamento del prezzo) per il fatto che la CSD s.r.l. non aveva offerto di adempiere alle proprie obbligazioni derivanti dal medesimo titolo, consistenti nell’effettuazione di taluni lavori, nella produzione del nuovo “atto d’obbligo” reso necessario da un’ordinanza comunale che aveva prescritto la modifica delle superfici a parcheggio e nella cancellazione di iscrizioni pregiudizievoli gravanti sull’immobile.

Il tribunale rigettò entrambe le domande: quella di risoluzione della transazione, sul rilievo che CSD s.r.l., a fronte dell’eccezione sollevata dai convenuti, non aveva assolto l’onere di provare il suo adempimento; quella di restituzione dell’immobile, sul rilievo che la consegna dello stesso ai promissari acquirenti aveva trovato titolo nel preliminare che avrebbe prodotto i suoi effetti anche in caso di risoluzione della transazione.

In riforma della sentenza del tribunale, la Corte di Appello di Roma ha accolto la domanda di risoluzione della transazione, sui rilievi: che nella scrittura transattiva (art. 11) era stato stabilito che i lavori avrebbero potuto essere eseguiti dai promissari acquirenti (scomputandone l’importo dal prezzo dell’immobile) se non li avesse eseguiti la promittente alienante entro una certa data; che il nuovo “atto d’obbligo” per la modifica delle superfici a parcheggio era stato debitamente prodotto con deposito dell’atto di rettifica notarile; che, con riguardo alla mancata cancellazione delle trascrizioni, era stato concordato nella medesima scrittura che in tale evenienza gli acquirenti avrebbero potuto trattenere dal prezzo di vendita la somma di 25.000 Euro; che dunque non sussisteva l’eccepito inadempimento della società attrice; e che, in ogni caso, non vi era stata adeguata comparazione dei reciproci inadempimenti da parte del giudice di primo grado, atteso che sulla base del confronto tra il prezzo dell’immobile (complessivamente pari a 374.020 Euro, di cui i convenuti avevano pagato soltanto la terza parte) e il preventivo dei lavori ineseguiti (pari a 5.985 Euro) avrebbe dovuto ritenersi ben più grave quello ascrivibile ai convenuti stessi, anche in considerazione della circostanza che CSD s.r.l. aveva dimostrato l’avvenuta esecuzione di talune lavorazioni producendo le relative fatture.

La Corte di Appello ha inoltre accolto la domanda di restituzione dell’immobile nei confronti di M.A. e S.V., rigettandola nei confronti di M.V., rilevando, per un verso, che la risoluzione della transazione per inadempimento, possibile solo in ragione del carattere non novativo di tale negozio (art. 1976 c.c.), non comportava il venir meno del preliminare da cui traeva titolo la detenzione del bene; per altro verso, che, tuttavia, il predetto titolo aveva efficacia solo in favore del sottoscrittore del preliminare medesimo ( M.V.) e non anche in favore degli altri convenuti.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma propongono ricorso per cassazione M.V., M.A., e S.V. affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso SC.MA. e G.V., successori ex art. 111 c.p.c. della CSD s.r.l. la quale non svolge attività difensiva. Sia i ricorrenti che i controricorrenti depositano memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti si dolgono, in primo luogo, dell’illegittima acquisizione, da parte della Corte di Appello, delle fatture relative ai lavori effettuati da CSD s.r.l.. Deducono che, avuto riguardo al disposto dell’art. 345 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis), tali documenti non avrebbero potuto essere prodotti, sia perchè non erano stati depositati in primo grado sia perchè erano irrilevanti ai fini della decisione, in quanto riferibili a lavorazioni diverse rispetto a quelle concordate tra le parti della scrittura transattiva.

Con il medesimo motivo i ricorrenti si dolgono, in secondo luogo, del giudizio formulato dalla Corte territoriale in sede di comparazione degli inadempimenti reciprocamente allegati. Deducono che la valutazione di maggior gravità del loro inadempimento rispetto a quello imputabile alla controparte sarebbe stata erronea alla luce del numero e della rilevanza delle violazioni contrattuali poste in essere da CSD s.r.l., le quali erano tali da rendere necessaria una preventiva rivalutazione degli importi da corrispondere dagli acquirenti in sede di rogito. Sostengono, in particolare, che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della circostanza che con la scrittura transattiva era stata prevista a carico della promittente alienante una penale pari a 500 Euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori e che tale previsione, tenendo conto della data di ultimazione degli stessi risultante dalle fatture depositate da controparte, avrebbe comportato l’applicazione di una penale complessiva pari a 150.000 Euro, da aggiungersi alla somma corrispondente al valore dei lavori non eseguiti (5.000 Euro), a quella corrispondente alla spesa compiuta per i lavori eseguiti direttamente dagli acquirenti (39.126 Euro), a quella contrattualmente fissata per la mancata cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (25.000 Euro) e a quella già versata come caparra in sede di preliminare (129.114,22 Euro). Aggiungono infine che, al contrario, la maggior gravità dell’inadempimento posto in essere da CSD s.r.l. avrebbe trovato conferma in una relazione di visura ipotecaria redatta in data 27 marzo 2015 (del cui deposito si invoca l’ammissione in questo giudizio di legittimità in quanto documento sopravvenuto) dalla quale sarebbe emerso che sull’immobile oggetto di causa risulta un’iscrizione di ipoteca legale da parte di Equitalia Gerit s.p.a. risalente al 2010.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha fondato l’accoglimento della domanda proposta da CSD s.r.l. su due rationes decidendi.

In primo luogo ha ritenuto insussistente l’inadempimento della società attrice posto a fondamento dell’eccezione sollevata dai convenuti, traendo argomento dall’avvenuta produzione dell’atto d’obbligo nonchè dalle previsioni contrattuali, le quali autorizzavano i promissari acquirenti ad eseguire personalmente i lavori non eseguiti dalla promittente alienante (scomputandone la spesa dal prezzo dell’immobile) nonchè a trattenere su tale prezzo l’ulteriore somma di 25.000 Euro nell’ipotesi di mancata cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli.

In secondo luogo si è soffermata sulla gravità delle condotte di inadempimento oggetto delle reciproche deduzioni delle parti, ritenendo meno grave quella imputata a CSD s.r.l., tenuto conto dell’avvenuta effettuazione, da parte di quest’ultima, dei lavori documentati dalle relative fatture, nonchè del preventivo concernente i lavori rimasti ineseguiti in relazione al prezzo complessivo dell’immobile, di cui era stata versata soltanto la terza parte.

Le doglianze formulate dai ricorrenti con il motivo in esame si riferiscono unicamente alla seconda delle due rationes decidendi non anche alla prima.

Con esse infatti si censura l'(asseritamente) illegittima acquisizione delle fatture utilizzate dal giudice del merito per formulare il giudizio di minor gravità dell’inadempimento di CSD s.r.l. nonchè l’erroneità di tale giudizio, mentre non viene messa in discussione la statuizione con cui è stato escluso l’inadempimento medesimo.

Trova dunque applicazione il principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui, ove la decisione impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n.7931; Cass. 11/02/2011, n. 3386; Cass. 04/03/2016, n. 4293).

1.2. Nella parte in cui censura il giudizio comparativo sulla gravità dei reciproci inadempimenti, il motivo è inoltre inammissibile in quanto, pur denunciando formalmente vizi di violazione di norme di diritto, propone nella sostanza un’inammissibile rivalutazione delle circostanze di fatto che hanno condotto la Corte territoriale ad apprezzare in termini di maggior gravità la condotta inadempiente dei promissari acquirenti rispetto a quella imputata alla società promittente venditrice.

In questa parte il motivo in esame tende dunque inammissibilmente a suscitare dalla Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello motivatamente formulato dalla Corte di Appello al cui prudente apprezzamento è rimessa la questione di fatto relativa alla valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini dell’applicazione dei rimedi previsti per i contratti a prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 30/03/2015, n.6401).

In tale prospettiva, unitamente alle doglianze formulate con il motivo in esame, deve essere ritenuto inammissibile anche il deposito della relazione di visura ipotecaria eseguita in data 27 marzo 2015, dalla quale sarebbe emerso che sull’immobile oggetto di causa risulta un’iscrizione di ipoteca legale da parte di Equitalia Gerit s.p.a. risalente al 2010.

Nel giudizio di legittimità, infatti, è ammesso il deposito ex novo dei soli atti e documenti che concernono la nullità della decisione impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (art. 372 c.p.c.), mentre la produzione effettuata dai ricorrenti trova fondamento nel tentativo di introdurre inammissibilmente nel giudizio di legittimità elementi per suscitare dalla Corte di Cassazione un nuovo apprezzamento sul merito della controversia.

2. Con il secondo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: art. 360 c.p.c., n. 5) i ricorrenti si dolgono della circostanza che la Corte territoriale abbia omesso la precisa e puntuale analisi del contenuto della scrittura privata di transazione nonchè di quello delle fatture, entrambi oggetto di discussione tra le parti.

Con riguardo alla scrittura privata deducono che la Corte di merito avrebbe tenuto presente il solo art. 11 (che autorizzava i promissari acquirenti ad eseguire direttamente i lavori nell’ipotesi in cui non li avesse eseguiti la promittente alienante entro una certa data) e non anche gli artt. 10, 12 e 13, i quali stabilivano, tra l’altro, a carico di CSD s.r.l., la penale di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine essenziale di esecuzione dei lavori, l’obbligazione di stipula del nuovo “atto d’obbligo” imposto dall’ordinanza comunale e la prescrizione di provvedere alla liberazione dell’immobile dalle iscrizioni pregiudizievoli.

Con riguardo alle fatture, i ricorrenti evidenziano che ove la Corte di merito le avesse analiticamente esaminate, avrebbe compreso che esse si riferivano a lavori diversi da quelli oggetto della transazione stipulata tra le parti, riguardando la parte di proprietà oggetto di un diverso preliminare stipulato dalla CSD s.r.l. con altro promissario acquirente.

2.1. Anche questo secondo motivo è inammissibile.

Il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis alla sentenza impugnata, depositata il 27 ottobre 2015 – si integra nell’ipotesi in cui il giudice del merito ometta l’esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Questo vizio non è invece integrato dall’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU 07/07/2014, nn. 8053 e 8054).

I ricorrenti, nel denunciare l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, non si adeguano al modello legale introdotto dal “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto censurano non già l’omesso esame di un fatto storico ma l'(asseritamente) imprecisa e non puntuale analisi del contenuto dei documenti versati in atti proponendo una rivalutazione delle prove precostituite per giungere ad un accertamento di merito circa la sussistenza e la gravità dei reciproci inadempimenti diverso da quello motivatamente fatto proprio dalla Corte di Appello.

Una simile rivalutazione era inammissibile già nella vigenza del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e lo è a maggior ragione alla luce della nuova formulazione della norma, specie se si consideri che nel caso di specie la Corte territoriale non ha omesso di esaminare il contenuto della scrittura transattiva e delle fatture ma ha fondato la sua decisione proprio sul motivato apprezzamento di tali prove documentali, traendone conclusioni di merito che non possono essere rimesse in discussione in sede di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma 1-bis del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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