Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16506 del 18/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16506 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 2587-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti
contro
BENSAIA GIUSEPPE;

– intimato avverso la sentenza n. 5067/2009 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 12/06/2009, depositata il 14/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO CURZIO.

52V
7174

Data pubblicazione: 18/07/2014

Ragioni della decisione

Nelle more del giudizio di cassazione le parti hanno conciliato la controversia, come
attestato dal verbale di conciliazione depositato in cancelleria.

essendo venuto meno il contrasto tra le parti e cessata la materia del contendere. Di
conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l’interesse ad
agire, ed ad impugnare, deve persistere al momento della decisione.
Il tenore dell’accordo transattivo giustifica la compensazione integrale delle spese
processuali.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 17
giugno 2014.

La conciliazione della lite determina il venir meno dell’interesse alla decisione,

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