Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16506 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. un., 14/07/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 14/07/2010), n.16506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 221/A/2009 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE

GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO,

depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

giurisdizione della Corte dei conti.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 2 marzo 2007, il Procuratore regionale della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio A.M., proprietario di allevamento ovi-caprino, chiedendone la condanna al pagamento, in favore del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e forestali, della somma di Euro 6008,85, oltre a rivalutazione monetaria interessi legali, e spese di giudizio, pari all’ammontare dei contributi comunitari per la zootecnica, relativi alle campagne 2002 e 2003. Assumeva il Procuratore che le somme sarebbero state indebitamente percepite dal convenuto il quale aveva presentato dichiarazione non veritiera circa il numero dei capi animali, aventi i requisiti di legge, presenti nel suo allevamento nell’arco del periodo prescritto dalla normativa di riferimento, utili per ottenere il premio calcolato per ogni singolo capo.

Con sentenza n. 2434/2007, la Sezione giurisdizionale di primo grado, respinta preliminarmente l’eccezione di prescrizione, assolveva il convenuto per mancanza dell’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave.

Avverso questa sentenza il Procuratore regionale, con ricorso depositato il 23 marzo 2008, ha proposto appello.

Con il primo motivo ha contestato la declaratoria di mancanza di dolo e colpa grave pronunciata dai giudice di primo grado nonostante che per il reato di truffa fosse stata emessa una sentenza di patteggiamento, che è pur sonore una sentenza di condanna. Ha affermato, poi, che i requisiti per potere beneficiare del premio comunitario erano ai facile comprensione ed era, comunque, onere del convenuto in primo grado fornire la prova della inattendibilità dei fatti posti a base del giudizio penale e del giudice di primo grado di spiegare le ragioni per le quali non sussisteva la responsabilità.

Con il secondo motivo ha ribadito la quantificazione del danno effettuata nell’atto di citazione ed ha precisato che l’azione di responsabilità amministrativa non si pone in regime di alternatività con le sanzioni amministrative, in definitiva ha chiesto la condanna dell’appellavo alla rifusione della somma richiesta nell’atto di citazione.

Con memoria depositata il 24 ottobre 2008, A.M. si è costituito in giudizio: rilevato preliminarmente che la circolare n. 9/99 del Mini siero delle politiche agricole richiamata nell’atto di citazione risulta superata dal Reg. Cee n. 2419/2001, ha ribadito, con riferimento alla campagna 2002, la mancanza di colpa grave, e, con riferimento alla campagna del 2003, la sproporzione della richiesta di condanna rispetto alla normativa di riferimento. E ha chiesto, quindi il rigetto dell’appello o in subordine la restituzione di quella parte di contributo versata in eccedenza rispetto alla difformità riscontrare e nei limiti delle disposizioni comunitarie vigenti.

Con la decisione in esame in data 24.3.2009, n. 221/A, la Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione l’appello preposto dal Procuratore regionale; hanno affermato, tra l’altro, i giudici d’appello che “è evidente, pertanto, che il p.m. chiede l’applicazione di una disposizione avente natura sanzionatoria e non risarcitoria, non essendo finalizzata a porre rimedio ad un concreto sviamento dalle finalità perseguite, e quindi alla rifusione di un effettivo danno erariale, ma alla generica prevenzione di possibili frodi comunitarie. Ne deriva che, in mancanza di una specifica norma che attribuisca al p.m. contabile il relativo potere sanzionatorio, e di conseguenza al giudice contabile la giurisdizione in materia, sussiste sulla domanda difetto di giurisdizione di questa Corte”.

Ricorre per cassazione, con due motivi, il Procuratore generale presso la Corte dei Conti; non ha svolto attività difensiva l’intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione dell’art. 37 c.p.c., art. 276 c.p.c., comma 2, art. 329 c.p.c.; art. 103 cost., comma 2, e art. 111 Cost., ultimo comma”; si fa presento in proposito che, in virtù della recente giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite, nella vicenda in esame, in sede di appello, non poteva essere rilevato il difetto di giurisdizione.

Con il secondo motivo si deduce “violazione della L. n. 20 del 1994, art. 1 e dell’art. 103 Cost., comma 2”; si afferma in particolare che “la Corte di Cassazione, con orientamento ormai consolidato (ord. n. 4511 del 1.3.2006), ha esteso l’ambito della giurisdizione contabile fino a comprendere moduli operativi che si svolgono al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Sfato e prescindendo dalla qualità del soggetto”.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento in relazione ad entrambi i suesposti motivi.

Quanto al primo motivo si osserva che queste Sezioni Unite hanno statuito (n. 24883/2008) che, sul piano della coerenza del sistema, sarebbe del tutto ingiustificato ritenere che il giudicato implicito non abbia lo stesso effetto preclusivo del giudicato esplicito, posto che incombe su tutti i soggetti del rapporto processuale l’obbligo di controllare il corretto esercizio della potestas iudicandi sin dalle prime battute processuali, proprio in forza dell’art. 37 c.p.c., anche quando la questione non venga espressamente sollevata. In altri termini il giudice deve innanzi tutto autolegittimarsi (art. 276 c.p.c., comma 2) ed eventualmente rilevare subito il difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.) e, quindi, il suo silenzio equivale a una pronuncia positiva così come il silenzio delle parti vale acquiescenza (art. 329 c.p.c.).

Pertanto, tra i vari casi di formazione di giudicato implicito, e con riferimento alla vicenda in esame, vi è anche quello in cui la questione di giurisdizione non risulta mai eccepita dalle parti in sede di giudizio di primo grado e non è stata rilevata in tale sede di ufficio dal giudice; per cui non poteva la Corte dei Conti sezione d’appello, rilevare ex se il difetto di giurisdizione.

Inoltre, in sede di rinvio, e con riferimento anche a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, si dovrà tener conto che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale, non deve aversi riguardo alla qualità del soggetto che gestisce il denaro pubblico, che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico, bensì alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Ne consegue che qualora un privato (o anche l’amministratore di un ente), cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l’ente pubblico, del quale deve rispondere davanti al giudice contabile (in proposito, tra le altre, S.U. 20434/2009).

Censurabile è ancora, sul sunto, la decisione impugnata là dove afferma che, in un caso quale quello in esame di indebita percezione di contributi comunitari per la zootecnia, vi è solo “una generica prevenzione di possibili frodi comunitarie”, e ciò argomentando ex art. 33, par. 3 del regolamento comunitario 2419/2001.

In definitiva l’erogazione di contributivi comunitari per la zootecnia sulla base di dichiarazioni non veritiera del proprietario dell’allevamento in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa configura un’ipotesi di danno erariale (subito dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali e rientra nell’ambito della giurisdizione della Corte dei Conti secondo gli art. 103 Cost., comma 2, e della L. n. 20 del 1994, art. 1.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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