Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16505 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16505
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27404/2019 proposto da:
I.M., rappresentato e difeso dall’avv. TERESA VASSALLO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO
TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il
08/05/2019; (Rg 10091/2018);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da I.M., cittadino della Sierra Leone, avverso la decisione della Commissione territoriale, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria.
Il Tribunale ha ritenuto che non erano credibili le dichiarazioni della parte (il ricorrente aveva riferito di avere lasciato la Sierra Leone per il timore di essere ucciso dai membri della società segreta (OMISSIS), per essersi rifiutato di aderire a detto culto e prendere il posto del padre, dopo la morte di questi), risultando una serie di contraddizioni e incoerenze nella narrazione (in particolare, in relazione alla collocazione temporale della morte del padre, alla composizione della sua famiglia, alla pochissime informazioni sulla setta, alle modalità della fuga dai membri del culto); ha escluso la sussistenza dello status di rifugiato, mancandone i presupposti, così come ha escluso la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), e lett. c), avuto riguardo alla situazione socio-politica della Sierra Leone, analizzata alla stregua delle informative contenute in report internazionali.
Il Tribunale ha infine escluso la protezione umanitaria, non sussistendo motivo alcuno di vulnerabilità e operando la valutazione comparativa come richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
Avverso detta pronuncia ricorre I.M., sulla base di due motivi.
Il Ministero si è limitato a depositare “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1 e art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il Tribunale preso in considerazione le fonti disponibili “limitandosi di fatto ad un giudizio parziale e comunque personale e apodittico sulla credibilità del racconto”; col secondo mezzo, il ricorrente si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere il Giudice esaminato la situazione di vulnerabilità e le condizioni vita della parte ai fini della protezione umanitaria, adottando “sul punto una motivazione apparente/inesistente”.
Il primo motivo è inammissibile, dato che si sostanzia nella mera critica, del tutto generica, alla valutazione a cui è pervenuto il Tribunale in relazione alle condizioni della Sierra Leone, valutando il Report di Amnesty International 2017/2018 ed intervista rintracciabile su sito web.
Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, dato che il ricorrente si duole altrettanto genericamente ed in modo apodittico della mancata valutazione delle condizioni personali e della situazione del Paese di origine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
E’ sufficiente rimarcare, a riguardo, che il Tribunale, ai fini della valutazione della ricorrenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria, ha dato atto della mancata allegazione di una specifica vulnerabilità del ricorrente, ed ha operato la valutazione comparativa tra la situazione della parte nel Paese di origine ed in Italia, escludendo sia le condizioni soggettive che oggettive di vulnerabilità.
Va conclusivamente dichiarata l’inammissibilità del ricorso; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi difeso con controricorso il Ministero. Sussistono le condizioni per la debenza da parte del ricorrente del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021