Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16505 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26913/2011 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VEZIO CRISAFULLI

91, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato IGINO MARCELLI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 4/2011 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VIGNOLI per delega dell’Avvocato

MARCELLI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che so riporta e

chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla base di una verifica della guardia di finanza in data 30 settembre 1982, nel cui ambito previa autorizzazione della procura della repubblica sono stati effettuati accessi rinvenendo contratti preliminari relativi a compravendite immobiliari, l’intendenza di finanza di Treviso ha notificato alla parte contribuente R.E., qualificato esercente di impresa di agente immobiliare in proprio, avviso di accertamento per recupero di i.v.a. non versata per complessivi odierni Euro 106.774,89 oltre sanzioni e interessi.

I ricorsi avanzati dal contribuente innanzi alla commissione tributaria di primo grado di Treviso – sulla base di dedotte illegittimità della verifica, nullità delle acquisizioni, dei verbali e degli avvisi di accertamento, anche per vizio di motivazione – sono stati, previa riunione, rigettati.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria di secondo grado di Treviso.

E’ stato quindi proposto ricorso dal contribuente innanzi alla commissione tributaria centrale, deducendo illegittimità dell’accesso, del sequestro, dei verbali, nonchè nullità degli avvisi di accertamento per vizio di motivazione; è stato altresì dedotto, nel merito, non potersi considerare i contratti preliminari come atti definitivi ai fini dei rilievi. Il procedimento è stato definito dalla sezione di Venezia della commissione tributaria centrale con sentenza di rigetto.

Avverso questa decisione, depositata il 13 gennaio 2011, la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, rispetto al quale l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, deducendo che la tesi del ricorrente – di non avere mai operato come impresa individuale bensì attraverso società – è “corroborata da alcune circostanze convincenti” non valutate nella sentenza; che l’intestazione di contratti preliminari “è spiegata dalla snellezza dei rapporti con gli acquirenti”, in effetti essendo il ricorrente mero procacciatore per conto delle società, ciò che non era stato condiviso dai giudicanti; che i pagamenti sono stati relativi a caparre, ciò che neppure era stato ritenuto, e quindi non soggetti a i.v.a.; che erroneamente era stato addossato al contribuente l’onere della prova della mancata stipula dei contratti definitivi, a fronte di preliminari o non sottoscritti o sottoscritti anche per persona da nominare.

2. – Il ricorso è inammissibile.

3. – In argomento, va premesso che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale – proponibile nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., ad es., sez. 5 n. 15920 del 2011) – è, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., conseguente alle modificazioni di cui al predetto D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile al presente procedimento “ratione temporis” (non essendo invece applicabile la modificazione di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012), proponibile per tutte le causali di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, in virtù del nuovo comma 3, che tanto dispone. Pertanto, è ammesso – non essendo come detto applicabile la novella del 2012 – ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

4. Ciò posto – a prescindere da ogni valutazione, pur idonea autonomamente a condurre all’inammissibilità, circa l’essere o meno proposti per la prima volta nel giudizio di legittimità, come deduce l’amministrazione controricorrente, taluni temi decisionali, ovvero circa l’essere o meno indicati con precisione i fatti controversi su cui non sussisterebbe adeguata motivazione – deve rilevarsi come con il motivo di ricorso, apparentemente teso a censurare il profilo motivazionale della sentenza impugnata, la parte contribuente richieda in effetti alla corte il riesame di accertamenti in fatto svolti nell’ambito del procedimento (in particolare, l’essere o meno le operazioni immobiliari riferibili al contribuente in proprio, ovvero a società per cui avrebbe operato), la cui valutazione è demandata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e sufficiente, quale è quella di specie (cfr. sul punto la p. 5 della sentenza impugnata, ove, dopo essere stata trattata la questione relativa ai contratti preliminari, si indicano quali elementi di riscontro i cospicui versamenti in conto bancario confermativi di capacità contributiva diversa da quella palesata al fisco).

5. – Resta assorbito, inoltre, il rilievo – anch’esso idoneo autonomamente a condurre ad inammissibilità – del fatto che, nel caso di specie, il contribuente ha fatto confluire in un unico motivo di ricorso anche doglianze (ad es. in ordine all’applicazione delle regole in tema di onere della prova) rilevanti ai diversi fini del ricorso per violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiedendo un inesigibile intervento integrativo della corte che dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio dedotto (cfr. sez. 1 n. 21611 del 2013).

6. – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’agenzia delle entrate delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro quattromila per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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