Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16505 del 05/07/2017

Cassazione civile, sez. III, 05/07/2017, (ud. 05/05/2017, dep.05/07/2017),  n. 16505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 185/2015 proposto da:

C.L., F.P., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MARIO FANI 106, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMILIANO ROSSI, che li rappresenta e difende unitamente agli

avvocati ANDREA SERGIO, STEFANO GHIBELLINI, ALESSANDRO GHIBELLINI

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

OSPEDALE (OMISSIS), in persona del proprio legale rappresentante pro

tempore Presidente Dott.ssa O.C.B., domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ERSILIO GAVINO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1453/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO ROSSI;

udito l’Avvocato ERSILIO GAVINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Sottoposta ad un’operazione di colecistectomia nel (OMISSIS) presso l’Ospedale (OMISSIS), F.P. accusò negli anni successivi forti dolori addominali finchè, precipitato il quadro clinico nel (OMISSIS) e resasi necessaria un’epatectomia sinistra, scoprì poi che, nel corso di quell’ormai remoto intervento, le era stato inserito un catetere a dimora occupante la via biliare sinistra, l’epatico comune ed il coledoco; e, persistendo in tempi successivi la necessità di ricoveri, acquisì documentazione medico-legale e piena contezza dell’ascrivibilità delle lesioni alle vie biliari alle modalità di esecuzione del primo intervento del (OMISSIS), sì da agire, col marito C.L., per il risarcimento del conseguente danno dinanzi al tribunale di Genova con atto di citazione notificato il 22/01/2002.

2. La domanda fu tuttavia respinta per intervenuta prescrizione, ritenutone iniziato il decorso dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale ed irrilevante il momento della percezione del danno: ma interposero appello in via principale i danneggiati, contestando la reputata prescrizione, nonchè, sia pure in via subordinata, la controparte, negando la prospettata sua responsabilità da mancato consenso informato, benchè disattesa per maturata prescrizione.

3. La corte di appello ligure, rinnovata la c.t.u. anche in relazione all’epoca di insorgenza degli effetti dannosi, corresse la motivazione della sentenza di primo grado circa la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento, ma respinse egualmente la domanda, ritenendo che il danno era percepibile – e la prescrizione aveva iniziato il suo decorso, così compiendosi il termine decennale – fin da subito dopo la prima operazione del (OMISSIS), sulla base delle stesse allegazioni degli attori in punto di sussistenza di dolori e disagi tali da non poter non rendere evidente la dannosità del relativo evento.

4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 19/12/2013 col n. 1453, ricorrono oggi la F. e il C. in base a cinque motivi; resiste con controricorso, cui replica con memoria ex art. 378 c.p.c., la ricorrente, l’Ospedale (OMISSIS).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata, dato atto che i ricorrenti si dolgono: col primo motivo, di “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; col secondo motivo, di “nullità della sentenza e del procedimento ex artt. 132 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”; col terzo motivo, di “violazione degli artt. 228, 229 e 232 e 116, c.p.c., art. 2733 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; col quarto motivo, di “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”; col quinto motivo, di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti costituito dall’insorgenza nel (OMISSIS) degli episodi colangitici conseguenti all’intervento chirurgico del (OMISSIS)”.

2. Invero, i motivi, congiuntamente esaminati per la loro intima connessione, si infrangono sul corretto impianto motivazionale della sentenza gravata, perchè tendono a censurare un giudizio di mero fatto sulla data in cui è divenuta percepibile per gli attori la rapportabilità causale e l’ingiustizia del danno alla prima operazione, eseguita nel lontano (OMISSIS): giudizio che è espresso, all’esito di una compiuta disamina della peculiarità della situazione ed alla stregua delle allegazioni delle stesse parti interessate (“a fronte di tale sintomatologia” dedotta dagli attori in primo grado e “delle pesanti ripercussioni nelle abitudini di vita” dei medesimi), nel senso che “i danni subiti a causa dell’intervento del (OMISSIS) si fossero già manifestati all’esterno e fossero già oggettivamente percepibili nel periodo immediatamente successivo al (OMISSIS)”.

3. Ora, si applica alla fattispecie, essendo stata la sentenza oggi gravata pubblicata dopo il giorno 11/09/2012, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalla formulazione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (e tanto in forza della disciplina transitoria, di cui al comma 3 del medesimo art. 54 cit.); pertanto (Cass. Sez. U. 8053 e 8054 del 2014): da un lato, il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai casi di inesistenza della motivazione in sè, cioè alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; dall’altro lato, il controllo previsto dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

4. Ed anche dopo tale recente novella legislativa resta fermo il principio, già del tutto consolidato (per tutte, ove ampi riferimenti: Cass. Sez. U. 12/10/2015, n. 20412), dell’esclusione del potere di questa Corte di legittimità di riesaminare il merito della causa, essendo ad essa consentito, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, soltanto al quale spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile): sicchè è inammissibile (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, non potendo darsi corso ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello, non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata.

6. Pertanto, richiamato correttamente il principio per cui pure nella responsabilità contrattuale la prescrizione non può che decorrere da quando il danneggiato può, usando l’ordinaria diligenza, percepire il danno e la sua causale rapportabilità all’inadempimento di controparte (su cui, tra le ultime, Cass. 03/05/2016, n. 8645), in punto di fatto e con motivazione non qui censurabile la corte di merito identifica il momento in cui tale percepibilità si è avuta: non omettendo affatto di considerare gli episodi colangitici del (OMISSIS), come vorrebbero gli odierni ricorrenti con il loro specifico quinto motivo, ma solo svalutandone la portata nel quadro di una complessiva considerazione della loro stessa condotta processuale e del complesso degli altri sintomi da subito occorsi, opportunamente e correttamente valorizzati l’una e gli altri e senza che tanto possa essere inteso come essi vorrebbero col terzo motivo – come improprio utilizzo della normativa della confessione, visto che la condotta processuale liberamente tenuta dalle parti costituisce sempre e comunque un utile e valido elemento di prova.

7. Del ricorso va quindi senz’altro dichiarata l’inammissibilità, con condanna dei soccombenti ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale, alle spese del giudizio di legittimità; mentre va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

8. Infine, ricorrendo i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 2 (codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte ed in ragione dell’oggetto della pronuncia deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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