Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16504 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24845/2019 proposto da:

J.K., elettivamente domiciliato in Taranto, via Alto Adige n.

95, presso lo studio dell’avv.to MARIAGRAZIA STIGLIANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI LECCE;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato in data 11 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da J.K., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente formulata senza indicare alcuno specifico aspetto meritevole di essere chiarito mediante l’ascolto diretto rispetto a quanto dichiarato dinanzi la commissione territoriale.

3. Il richiedente aveva riferito di essere stato costretto ad espatriare in quanto i suoi genitori erano di fede cristiana e dopo la loro morte lui era stata affidato alla famiglia degli zii paterni che al contrario erano tutti di fede musulmana. Per questo motivo era stato allontanato da casa e aveva deciso di lasciare il paese. In caso di rimpatrio non aveva nessun posto dove andare.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente in ordine alle ragioni dell’espatrio non erano attinenti a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che dal racconto non emergevano elementi tali da far ritenere sussistenti le esigenze di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). I timori infatti attenevano esclusivamente all’interno della famiglia per motivi di carattere religioso. Peraltro, il racconto circa la sua fede cristiana era scarsamente credibile.

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e, in ogni caso, la situazione generale del paese non era caratterizzata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità tenuto conto della mancanza di integrazione e della situazione soggettiva del ricorrente non caratterizzata neppure da idonee risorse economiche.

3. J.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla protezione umanitaria, sussidiaria, internazionale.

Il Tribunale nel rigettare la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non avrebbe fatto alcun riferimento alla vicenda personale del richiedente e dunque non si comprenderebbe la ragione del diniego.

La motivazione del decreto sarebbe poco appagante in quanto conterrebbe una serie di elementi non essenziali e sarebbe mancante in ordine alla credibilità del racconto. Pertanto, la motivazione sarebbe meramente apparente in quanto opererebbe solo una ricostruzione del quadro normativo delle tre forme di protezione senza alcun riferimento al fatto concreto.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, con riguardo alla valutazione di non credibilità della vicenda personale narrata dal richiedente (omesso esame di un fatto decisivo).

Il Tribunale di Lecce con riferimento al diniego della protezione sussidiaria afferma che si tratta di una vicenda strettamente personale e pertanto non intravede persecuzioni e non ritiene credibile il racconto del ricorrente in ordine alla sua fede cristiana.

E tuttavia il tribunale non avrebbe accertato se l’autorità del paese di provenienza fosse in grado di fornire tutela rispetto alla vicenda familiare e non avrebbe approfondito in sede di audizione tale aspetto. Peraltro, il ricorrente cita alcune fonti sulla situazione dei cristiani in Gambia e ritiene che vi sia stato un omesso esame di tali fonti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Nella specie il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente, a prescindere dalla sua credibilità, non contenesse elementi tali da poter desumere una situazione di persecuzione o di rischio grave. La motivazione è sufficientemente articolata e si sviluppa nella ricostruzione normativa e nei principi che regolano la materia per poi spiegarne la concreta applicazione nel caso di specie.

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti. Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese.

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Ministero intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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