Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16504 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25759/2011 proposto da:

METALARREDO SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo

studio dell’avvocato LUCA SAVINI ZANGRANDI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EUGENIO DURANDO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI DESIO in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 01/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato SAVINI ZANGRANDI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CAMASSA che si riporta e

chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato in data 19 ottobre 2006 alla parte contribuente Metalarredo s.r.l. avviso di contestazione in relazione all’anno di imposta 2004, stante il ritardo nella presentazione dell’istanza di rimborso del credito i.v.a. del secondo semestre di Euro 113.984,03 poi utilizzato in compensazione nel corso dell’anno, irrogando sanzione amministrativa di Euro 34.195,21 per errata utilizzazione di somme in compensazione relativamente alla liquidazione periodica dell’i.v.a..

La commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto il ricorso della contribuente, ritenendo non applicabile la sanzione.

Su appello dell’ufficio, la commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano ha rigettato, in riforma della prima sentenza, l’originario ricorso della contribuente.

La parte contribuente propone avverso tale sentenza ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui l’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La Metalarredo s.r.l., denunciando con unico motivo – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, e D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, deduce che – essendo pacifico il sussistere di credito IVA (tanto da essere soltanto applicata sanzione, senza azioni per la restituzione) e non essendo quindi configurabili indebita compensazione D.P.R. n. 542 cit., ex art. 8, o mancato versamento – erroneamente la sentenza impugnata avrebbe applicato sanzione non testualmente prevista dal D.Lgs. n. 471 cit., art. 13, in violazione del principio di legalità fissato dal D.Lgs. n. 472 cit., art. 3.

2. – Il motivo risulta infondato alla luce della giurisprudenza di questa corte (v. in particolare sez. 5 n. 23755 del 2015; cfr. altresì, sul generale tema delle fattispecie concretanti mancato versamento di imposta, tra le altre, sez. 5 n. 18369 del 2012 e recentemente n. 9588 del 2016; non confacente è invece il richiamo, operato dalla parte ricorrente, a sez. 5 n. 28689 del 2005, vertente sul diverso tema, non coinvolgente mancato versamento, della non prestazione di garanzia a fronte di rimborso c.d. “accelerato” di credito e debito i.v.a. tra società controllante e controllata).

3. – Come rilevato con la sentenza del 2015 cit., avuto riguardo alle disposizioni del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, in tema di versamenti delle imposte e del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, in tema di compensazioni in alternativa ai rimborsi dell’i.v.a., va richiamato che il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, stabilisce:

“Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato” (comma 1).

“Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (comma 2).

Se ne desume che la sanzione del 30% si applica, dunque, anche nei casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’i.v.a. dovuta in base alle liquidazioni periodiche, a titolo di acconto ed a titolo di conguaglio risultante dalla dichiarazione annuale, essendo la base per la commisurazione la frazione di importo non versata alle rispettive scadenze, non potendo però le somme non versate in sede di liquidazione periodica o di liquidazione dell’acconto e poi confluite nel saldo, nel caso di mancato pagamento in sede di dichiarazione annuale, essere nuovamente assoggettate a sanzione.

4. – Su tali basi, questa corte ha ritenuto indubbio che, ogniqualvolta sia utilizzata la compensazione fiscale in assenza dei relativi presupposti, si realizzi quel mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste che è sanzionato dall’art. 13 cit., non trattandosi di violazione meramente formale non punibile che deve, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, rispondere ai concorrenti requisiti di non arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e di non incidere sulla determinazione della base imponibile dell’imposta e sul versamento del tributo. Invero, ogni ritardato incasso integra una violazione sostanziale e giammai una violazione solo formale, trovando la sanzione dell’art. 13 cit. fondamento nei principi generali del diritto delle obbligazioni e, in particolare, nella mora “ex re” riguardo alla scadenza del termine per la prestazione da eseguirsi al domicilio del creditore (art. 1219 c.c.), a nulla rilevando che il debito d’imposta possa trovare compensazione o elisione in una successiva fase del procedimento tributario, nella specie quella della dichiarazione annuale, atteso il transitorio deficit di cassa che si viene a creare per effetto dell’inadempimento delle parte tenuta al versamento periodico salvo conguaglio.

5. – Ne deriva che, nel caso di specie, non avendo la contribuente presentato tempestivamente l’istanza di rimborso, presentata successivamente rispetto al termine, la stessa ha operato una compensazione che non avrebbe potuto effettuare, così fruendo anticipatamente del credito i.v.a., essendo viceversa tenuta al versamento, salvo rimborso; ciò che spiega l’applicazione della semplice sanzione, essendo irragionevole che l’ufficio richiedesse altresì il pagamento del tributo poi suscettibile di rimborso.

6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’agenzia delle entrate delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro seimila per compensi oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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