Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16503 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24918/2019 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Oria (BR) Vico Torre S.

Susanna n. 18, presso lo studio dell’avv.to ANTONIO ALMIENTO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza del 24 luglio 2019, respingeva il ricorso proposto da F.L., cittadino della Nigeria, avverso il provvedimento con il quale avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il richiedente aveva riferito di essere stato costretto ad espatriare perchè dopo la morte del padre gli era stato sottratto un terreno che coltivava ed era stata uccisa sua madre che aveva tentato di difenderlo. Egli nonostante l’appoggio del capo villaggio era stato continuamente oggetto di angherie da parte dell’uomo che gli aveva sottratto il terreno e aveva deciso di ucciderlo. Il progetto non era andata a buon fine e da quel momento era ricercato per essere ucciso, la sua casa era stata incendiata e così aveva deciso di fuggire dalla Nigeria.

3. La Corte d’Appello rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente non erano credibili e pertanto non potevano riscontrarsi fatti relativi a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. La Corte d’Appello rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che il racconto non era attendibile, in quanto intriso di contraddizioni ed estremamente generico. Pertanto, non emergevano elementi tali da far ritenere sussistenti le esigenze di protezione di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Quanto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e, in ogni caso, la situazione generale del paese non era caratterizzata da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria la Corte d’Appello evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità tenuto conto della mancanza di integrazione e della situazione soggettiva del ricorrente.

3. F.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso e con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito per il suo accoglimento.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento per omessa pronuncia sui motivi di gravame, mancanza o apparenza della motivazione. Violazione degli artt. 113,132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

La censura attiene alla credibilità del racconto ritenuto invece inattendibile dalla Corte d’Appello. Inoltre, la Corte d’Appello aveva il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti compiendo un’attività istruttoria ufficiosa acquisendo informazioni attendibili sulla situazione del paese di provenienza del ricorrente. La corte leccese avrebbe omesso di acquisire tale informazione con un mero riferimento generico a fonti EASO del 2017.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità della sentenza del procedimento per apparenza della motivazione. Violazione degli artt. 113,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, art. 111 Cost., comma 6.

La censura attiene alla schematicità dell’ordinanza che a pagina 4 dopo aver motivato logicamente le ragioni del diniego delle domande principali ed a conclusione del percorso logico avrebbe affermato che la situazione ricorrente così come ricostruita permetterebbe tuttavia il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari motivandone le ragioni. Nel paragrafo successivo invece la stessa Corte d’Appello avrebbe negato il permesso umanitario con un contrasto evidente tra dispositivo e motivazione.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, alla direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Omessa e insufficiente valutazione della situazione epidemica.

La Corte d’Appello, pur dando conto espressamente delle gravi condizioni di pericolo esistenti in Nigeria le ha ritenute irrilevanti omettendo di esercitare il potere dovere ufficioso esistente in materia, mentre avrebbe dovuto assumere ogni informazione o documento necessario e invece nel provvedimento impugnato si riscontrerebbero palesi contraddizioni. L’unica fonte riportata in sentenza sarebbe un generico riferimento ai rapporti di Amnesty International del 2016 e del 2017.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine).

La censura attiene alla omessa valutazione da parte della Corte d’Appello del rischio che il ricorrente correrebbe il caso di rientro nel paese di provenienza e ciò a prescindere dalla credibilità del suo racconto.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare al ricorrente la protezione non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre dei gravi rischi.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria senza valutare la condizione di vulnerabilità e la probabilità in caso di rimpatrio di rimanere sprovvisti di qualsiasi forma di tutela da parte delle autorità nazionali.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 8 della CEDU, violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo, mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente cita una serie di fonti nazionali ed internazionali dalle quali deduce che la protezione umanitaria rappresenta un livello di tutela sussidiaria residuale che deve essere riconosciuta al richiedente. L’integrazione nel tessuto sociale professionale italiano non è certamente un presupposto indispensabile per il riconoscimento della protezione umanitaria, essendo sempre necessario in un’ottica comparativa verificare la condizione oggettiva del paese di origine in correlazione con la situazione attuale del ricorrente. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha verificato se la situazione del richiedente integri almeno i seri motivi ai fini del rilascio della protezione umanitaria.

7. I sei motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

Le censure sono del tutto generiche, e non offrono alcun elemento per rivalutare la credibilità del racconto del richiedente o la valutazione circa la situazione del paese di origine.

Deve dunque ribadirsi che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La Corte d’Appello, inoltre, ha fatto esplicito riferimento a fonti qualificate dalle quali ha tratto la convinzione che la Nigeria non sia una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c. Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva. Nessuna contraddizione nella motivazione della Corte d’Appello è dato riscontrare, in quanto si chiarisce che la rilevata situazione di gravità derivante dalla presenza del movimento terroristico di (OMISSIS) riguarda la zona a nord della Nigeria e dunque non quella di provenienza del ricorrente. L’indicazione delle fonti qualificate è sufficiente e il ricorrente non ne indica altre idonee a smentire quanto accertato dalla Corte d’Appello circa l’insussistenza di un conflitto armato in Nigeria.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

8. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

 

 

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