Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16502 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22702/2009 proposto da:

CENTRO ITALO BULGARO IMPORT EXPORT SRL SOCIO UNICO in persona

dell’Amm.re Unico, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAMADORI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO D’ARRIGO giusta delega

in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 255/2008 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

SEZ.DIST. di BRESCIA, depositata il 09/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente Centro Italo Bulgaro Import/Export s.r.l. a socio unico in data 1 dicembre 2006 quattro avvisi di accertamento relativamente a i.v.a., i.r.pe.g. e i.r.a.p. per gli anni di imposta dal 1999 al 2002, in quanto all’esito di p.v.c. redatto il 24 maggio 2004 dalla guardia di finanza a carico della società Querre s.r.l. era emerso che la società Saurini s.r.l. emetteva fatture per operazioni inesistenti a favore, tra gli altri, della Querre s.r.l., che a sua volta emetteva fatture sempre per operazioni inesistenti a favore, tra gli altri, della contribuente Centro Italo Bulgaro Import/Export s.r.l. predetta.

La società ha presentato separati ricorsi innanzi alla commissione tributaria provinciale di Brescia che, previa riunione, li ha rigettati.

La sentenza, appellata dalla parte contribuente, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano. Avverso questa decisione la parte contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, rispetto al quale l’agenzia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deduce la società contribuente che la definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 9, con i conseguenti effetti preclusivi (art. 9, comma 10), non consente all’amministrazione finanziaria l’esercizio di poteri istruttori, differenti da quelli tassativamente indicati dall’art. 9, comma 9, con riferimento alle annualità “definite”, pena una disparità di trattamento fra il contribuente a credito d’imposta e quello a debito, e preclude l’accertamento in particolare di operazioni ritenute inesistenti e tali da inficiare quindi la posizione acquisita del contribuente.

2. – Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, si lamenta la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.. Deduce la società contribuente che, risultando espressamente dalla segnalazione della guardia di finanza che gli accertamenti di polizia giudiziaria e tributaria – incluse intercettazioni telefoniche e ambientali – venivano svolti presso la Querre s.r.l. e non presso la ricorrente, e avendo la ricorrente prodotto fatture idonee a dimostrare i costi, non esisteva alcuna prova neppure presuntiva ai sensi dell’art. 54 cit. che le specifiche operazioni nei confronti della ricorrente, posto che la Querre s.r.l. svolgeva anche attività regolare, fossero inesistenti, come invece – violando il predetto art. 54 e le norme in tema di onere della prova – la commissione regionale aveva ritenuto.

3. – Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si lamenta motivazione insufficiente motivazione circa fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dal se e le fatture emesse dalla Querre s.r.l. fossero relative a operazioni inesistenti.

4. – Deve affermarsi l’infondatezza del primo motivo. Con riferimento alla portata della disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, questa corte (v. ad es. sez. 5, n. 6982 del 2015, 5586 del 2010 e 375 del 2009, nonchè sez. 6-5, n. 9578 del 2012) ha già affermato che, in generale, nell’ipotesi di operazioni inesistenti, l’erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al richiesto rimborso di i.v.a. nè è a esso inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del credito, in quanto il condono elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio. Tale conclusione – conforme a quanto ritenuto anche dalla torte costituzionale nell’ordinanza n. 340 del 2005, con pronunzia interpretativa di rigetto – non è impedita dalla disposizione, contenuta nell’art. 9, comma 9, cit., per cui “La definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini… dell’imposta sul valore aggiunto”; tale disposizione deve essere infatti interpretata nel senso che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non nel senso che questa sottragga all’ufficio il potere di contestare il credito, ad es., per accertata inesistenza dell’operazione commerciale da cui esso deriverebbe.

Si tratta di interpretazione coerente con l’ordinanza della torte costituzionale richiamata, secondo cui l’altra norma del comma 10, a mente del quale sussiste, per effetto del condono, “la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario” “preclude bensì l’accertamento dei debiti tributari dei contribuenti che hanno ottenuto il condono, ma non impedisce l’accertamento dell’inesistenza dei crediti posti a base delle richieste di rimborso, data la natura propria del condono, che incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti”, e “pertanto, nell’ipotesi di operazioni inesistenti per le quali non sia stata versata l’IVA e per le quali sia stato richiesto il rimborso dell’imposta, le censurate disposizioni non impongono affatto all’erario di procedere al rimborso, nel caso di intervenuto condono fiscale, nè inibiscono accertamenti diretti a dimostrare l’inesistenza dell’invocato diritto al rimborso” (corte cost. n. 340 del 2005).

5. – E’ inammissibile il secondo motivo, con cui – formalmente ipotizzando un vizio di violazione della disciplina in materia di prova di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. – sostanzialmente la ricorrente richiede questa forte, mediante una inesigibile indagine di fatto, il riesame della valutazione di idoneità del materiale indiziario riservata al giudice di merito; tanto, formulando un quesito di diritto con cui si domanda alla corte “se, in caso di contestazioni di operazioni inesistenti relative a un periodo di imposta coperto da condono… l’amministrazione finanziaria abbia adempiuto il suo onere probatorio adducendo elementi indiziari tra loro contrastanti”. Al riguardo, l’inammissibilità già discende dalla lettura del citato quesito di diritto, che non assolve alla funzione voluta dall’art. 366 bis c.p.c., in quanto il quesito non è formulato in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, tale da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; infatti, come affermato ad es. da sez. un. n. 2658 del 2008 i quesiti, per essere idonei, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie; elementi questi carenti nel quesito sopra richiamato. E’ appena il caso di rilevare, quindi, che comunque – in ordine alla doglianza che pare potersi desumere dal motivo – si legge nella sentenza impugnata (e ciò dà conto dell’aderenza della decisione ai principi ritenuti invece violati) dell’imponenza del materiale probatorio, includente sentenze dell’autorità giudiziaria penale e appostamenti della guardia di finanza (in particolare in riferimento alla persona di tale B.C.) che hanno fatto ritenere falsificati i documenti di consegna della Querre s.r.l.; fatti questi che, come detto, non possono essere riesaminati in sede di legittimità.

6. – Inammissibile è anche il terzo motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., trattandosi di procedimento a tale disciplina soggetto “ratione temporis”. In base a detta norma, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione è inammissibile qualora, come nel caso di specie, non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (cfr. ad es. sez. 5 n. 24255 del 2011). Anche a voler ritenere, in un’ottica non formalistica, che detto quesito di fatto possa individuarsi – benchè non separatamente evidenziato – nell’ultimo paragrafo del motivo (p. 19 del ricorso, ove si riporta “era dunque fatto decisivo verificare se le operazioni intercorse… erano relative a operazioni inesistenti…” censurando come “apodittica” la decisione impugnata, addebitando ad essa anche di non aver “tenuto alcun conto degli elementi sopra evidenziati e della documentazione prodotta”), con il quesito stesso si richiede un riesame nel merito della decisione, invece adeguatamente motivata sull’argomento.

7. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il secondo e il terzo e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro seimila per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Quinta Civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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