Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16502 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 16502 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 27006-2007 proposto da:
TRIOLO

CATENO,

in

proprio

e

quale

legale

rappresentante della ISPECO S.R.L., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 142/C, presso lo
studio dell’avvocato PRUDENTE SIMONA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SORBELLO GAETANO, giusta delega
2013

in atti;
– ricorrente –

1095

contro

ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI MESSINA;
– intimato –

Data pubblicazione: 02/07/2013

14- n,p, ,a,cuttioAm
avverso la sentenza n. 118/2006 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI MILAllO, depositata il 17/10/2006 r.g.n.
15409/05 + altre;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per rinvio a nuovo ruolo, in subordine rigetto.

BRONZINI;

Udienza 26.3.2013, causa n. 1
n. 27006/07

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi Cateno Triolo in proprio e quale legale rappresentante della Ispeco srl proponeva
opposizione avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dall’ispettorato provinciale del lavoro di
Messina con le quali veniva ingiunto all’opponente ed alla Ispeco srl quale obbligata in solido il
pagamento di diverse sanzioni amministrative per la violazione della normativa sul lavoro in
conseguenza dell’accertamento compiuto in data 30.5.2000 e del successivo rapporto del 5.3.2001 dai
quali emergeva la violazione dell’art. 9 bis comma terzo L. n. 608/1996 per non avere consegnato
all’atto di assunzione i dati richiesti dalla normativa vigente, per non avere inviato al CPI entro 5 giorni
dall’assunzione il nominativo del lavoratore assunto e gli altri dati da comunicare e per non avere al CPI
comunicato la cessazione dei detti rapporti. L’opponente contestava il fondamento delle ordinanze
impugnati e cioè l’avere usufruito la Ispeco srl di mere prestazioni d’opera rese da 88 lavoratori
dipendenti di altra società Ispeco sud srl dal 1.3. 1999 al 31.8.200 in violazione del divieto di
interposizione di mano d’opera di cui all’art. 1 L. n. 1369/1960. Il Tribunale di Barcellona con sentenza
del 17.10.2006 rigettava tutti i ricorsi. Il Tribunale accertava nel merito la sussistenza di tutte le
contestazioni di cui alle ordinanze impugnate osservando che alla luce delle risultanze istruttorie la
Ispeco sud srl era risultata una società di comodo priva peraltro di qualsiasi attrezzatura e che tra le due
società non vi fosse alcuna effettiva distinzione per cui non poteva parlarsi di un caso di legittimo
distacco ( o anche di appalto), ma di un’ipotesi di interposizione di mano d’opera.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Cateno Triolo con due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116

c.p.c. e dell’art. 2700 c,c. e l’omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Non era emersa la prova della contestata violazione del divieto di interposizione di mano d’opera; era
stato richiamato i solo verbale ispettivo privo di riscontri.
Con il secondo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. L’art. 1 D.Igs n.
1369/60 era stato abrogato dall’art. 85 del D. 1gs. n. 276/2003.
Il ricorso va dichiarato inammissibile alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in tema di
opposizione a sanzioni amministrative, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981 – che prevedeva il
ricorso per cassazione e non l’appello come mezzo di impugnazione della sentenza che avesse definito il
giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione – tali sentenze sono diventate soggette ad appello e non
a ricorso per cassazione, secondo la regola generale dell’art. 339 cod. proc. civ. ( cass. n. 6376/2011). Nel
caso di specie la sentenza impugnata è del 17.10.2006 e quindi certamente successiva all’entrata in vigore
della norma prima citata per cui- essendo la sentenza stata impugnata per ricorso in cassazione- ne
consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso. Nulla spese posto che parte intimata non si è
costituita.

R.G.

P.Q.M.

La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2013

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