Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16501 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 31/07/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 31/07/2020), n.16501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14560-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 8,

presso studio dell’avvocato ROBERTO FERRI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST.

LATINA, depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 729/39/2012, depositata il 13.12.2012 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, era accolto il ricorso introduttivo di L.G., annullando l’avviso di accertamento che imputava al contribuente un maggior reddito con maggiori imposte ai fini Irpef, e addizionali regionali e comunali, oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno 2005.

ha rappresentato che il contenzioso traeva origine da una verifica condotta nei confronti della S.G.T. s.r.l., ritenuta una società inesistente, finalizzata alla ricezione ed emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, paravento di una associazione partecipata dal medesimo L., che aveva tratto vantaggi economici quantificati in Euro 961.281,77, proporzionalmente attribuiti all’odierno controricorrente nella misura di Euro 240.320,45.

Era stato pertanto notificato al contribuente un avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, con cui, contestandosi un maggiore imponibile medesimo D.P.R. ex art. 37, comma 3, perchè solo apparentemente i redditi accertati erano attribuibili alla società, gli erano imputate maggiori imposte per l’anno 2005.

Era seguito il contenzioso, esitato nella sentenza n. 346/03/2011 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che aveva rigettato il ricorso del L.. La pronuncia, appellata dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, era stata riformata con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice d’appello ha rilevato l’omessa allegazione dei processi verbali di constatazione cui fa rinvio l’atto impositivo notificato al contribuente, evidenziando la carenza di concreti elementi probatori raccolti nei confronti del L..

L’Agenzia delle entrate ha censurato con tre motivi la sentenza:

con il primo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41 bis e 42, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente affermato il difetto di motivazione dell’atto impositivo;

con il secondo “per motivazione apparente e/o insufficiente motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, per l’incomprensibile iter logico seguito dal collegio nella motivazione in riferimento agli elementi probatori;

con il terzo per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre con riferimento alla valutazione delle prove, per l’ipotesi di applicabilità del vizio di motivazione, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Si è costituito il L., che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per giudicato interno su un motivo dell’impugnazione in appello del contribuente, accolto dalla Commissione tributaria regionale e non impugnato dall’Agenzia delle entrate. Nel merito ha contestato i motivi articolati dall’Amministrazione finanziaria, chiedendone il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Deve preliminarmente esaminarsi l’eccepita inammissibilità del ricorso.

Il controricorrente sostiene che in sede d’appello aveva denunciato la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, per essere l’accertamento fondato su indagini condotte nei confronti di terzi, cui il L. non aveva potuto partecipare. Questo motivo sarebbe stato accolto dalla pronuncia dei giudici regionali e non contestato nel ricorso per cassazione, sicchè su di esso sarebbe intervenuto un giudicato interno.

A parte l’incomprensibilità della lettura dell’art. 12 cit. proposta dal controricorrente, la decisione avverso cui l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso ha accolto le difese del contribuente in merito all’illegittimità dell’avviso di accertamento, per le ragioni esposte nel testo, ossia per l’illegittimità dell’atto impositivo a causa della mancata allegazione degli atti che richiama, con conseguente carenza di concreti elementi probatori. Dal testo della decisione non emerge dunque l’accoglimento della lamentata violazione dell’art. 12 cit., nella dimensione interpretativa pretesa dal contribuente, sicchè a nessuna impugnazione del suddetto profilo era tenuta l’Agenzia. Conseguentemente non si è formato alcun giudicato interno sulla sentenza e nessuna inammissibilità del ricorso è dato rilevare.

Esaminando ora il merito, con il primo motivo l’Agenzia denuncia un error iuris in iudicando, incidente sulle regole a presidio della motivazione dell’atto impositivo, in particolare sulla affermazione del giudice regionale, secondo cui il processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società S.G.T., richiamato nell’avviso di accertamento notificato al contribuente, non fosse stato allegato, così incidendo sulla legittimità dell’atto impositivo. Al contrario, afferma l’Agenzia, l’atto era stato ampiamente riprodotto nell’avviso di accertamento, con esclusione di ogni violazione delle regole prescritte dallo Statuto del contribuente, art. 7 e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, che prevede, nelle ipotesi di motivazione per relationem, l’allegazione o la riproduzione dell’atto cui si fa rinvio. Pertanto opposte dovevano essere le conclusioni, escludendo il difetto di motivazione dell’atto impositivo.

Il motivo coglie nel segno.

Nella motivazione della decisione il giudice d’appello ha evidenziato che “L’accertamento, giova rammentarlo, scaturisce da un p.v.c. redatto nei confronti, non del contribuente, ma di un terzo soggetto – società S.G.T. – basato su operazioni commerciali intervenute tra la stessa soc. S.G.T. ed altre sette società. Il contribuente ha lamentato la mancata possibilità di partecipare ad indagini istruttorie i cui esiti si sono riversati sulla sua posizione, e l’omessa allegazione all’atto di accertamento emesso a suo carico, dei p.v.c. elevati nei confronti di altri soggetti.”. Dopo aver evidenziato che tale omissione incide sulla garanzia al diritto alla difesa del contribuente, nella pronuncia si afferma che “nel caso, oltre alla dedotta mancanza di tali atti, ricorre anche la circostanza, mai contestata, che il contribuente rimase estraneo alla compilazione dei processi verbali di constatazione, cui ha fatto, in seguito, riferimento l’Ufficio nell’emettere l’avviso di accertamento.”.

L’Agenzia ha sostenuto che questa motivazione sia frutto di un’erronea interpretazione delle norme, perchè non terrebbe conto che l’allegazione degli atti cui fa riferimento l’avviso di accertamento è dovuta quando in esso non siano riprodotti. Nel caso di specie il processo verbale di constatazione elevato nei confronti della S.G.T. era stato ampiamente riprodotto nell’atto impositivo notificato al L..

La censura è palesemente corretta perchè il giudice d’appello ha innanzitutto fatto cattiva applicazione della disciplina. In particolare tanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, quanto il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, prescrivono che “se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questi deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.”.

E’ quanto avvenuto nel caso di specie, e d’altronde è sintomatico il numero di pagine dell’atto impositivo dedicate alla motivazione dell’accertamento, 35 delle complessive 46. Trattasi con evidenza di una motivazione molto lunga, quasi insolita, che certamente ha consentito al contribuente di essere ampiamente messo a conoscenza di tutta la vicenda, senza che possa pertanto dolersi di limitazioni alla sua libertà e al suo diritto di difesa.

Si aggiunga, per quanto emerge in un passaggio dell’avviso di accertamento riprodotto in ricorso – in ossequio al principio di autosufficienza -, che il L. risultava presente al momento d’inizio della verifica preso la S.G.T. e, quale “rappresentante legale della società depositaria delle scritture contabili” della S.G.T. a lui i militari verificatori rivolsero l’invito ad esibire tutti i libri contabili, i registri, le scritture sociali. Si tratta dunque di soggetto particolarmente addentro alla gestione della società, coinvolto materialmente nelle operazioni di verifica.

In conclusione il motivo trova accoglimento, perchè erroneamente il giudice regionale ha ritenuto l’avviso di accertamento affetto da difetto di motivazione.

L’accoglimento del primo motivo assorbe i successivi.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza va cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà al riesame della vicenda tenendo conto della validità dell’atto impositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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