Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16501 del 18/07/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 16501 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

Rep.

sul ricorso 4026-2013 proposto da:
TALIA

ALFONSO

TLALNS55H06B584A,

Ud. 13/03/2014

elettivamenteP0

domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 251, presso lo
studio dell’avvocato SARACINO MARIA, rappresentato e
difeso

dagli

avvocati FASANELLA DOMENICO, DERAMO

ANTONIO LEONARDO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2014
673

contro

TENUTA DEL GARGANO SRL, FATIGATO PIETRO;
– intimati nonchè da

Data pubblicazione: 18/07/2014

TENUTA DEL GARGANO SRL 06496980639, in persona del suo
rappresentante legale pro tempore Sig. MAGLIO CAVINA,
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo Studio Legale GREZ,
rappresentata e difesa dall’avvocato FOLLIERI ENRICO

FOLLIERI LUIGI, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

TALIA ALFONSO, FATIGATO PIETRO;
– intimati Nonchè da

FATIGATO

PIETRO

FTGPTR47L27D643F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso
lo studio dell’Avvocato FASANO ORESTE MICHELE che lo
rappresenta e difende unitamente all’Avvocato CORSINI
GIANFRANCO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TENUTA DEL GARGANO SRL 06496980639, in persona del suo
rappresentante legale pro tempore Sig. MAGLIO CAVINA,
elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo Studio Legale GREZ,
rappresentata e difesa dall’avvocato FOLLIERI ENRICO
ANTONIO unitamente agli avvocati FOLLIERI ROSARIO e

2

ANTONIO unitamente agli avvocati FOLLIERI ROSARIO e

FOLLIERI LUIGI,

controricorso e ricorso incidentale;
‘-‘

2

controricorrente –

nonchè contro

TALIA ALFONSO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1341/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 18/12/2012 R.G.N. 1624/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza dei 13/03/2014 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato DOMENICO FASANELLA;
udito l’Avvocato ORESTE MICHELE FASANO;
udito l’Avvocato LUIGI FOLLIERI;
udito l’Avvocato ENRICO ANTONIO FOLLIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto di tutti i ricorsi.

“——–.–

3

e

giusta procura a margine del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’architetto
l’autorizzazione

Alfonso

Talia,

a procedere

a

ottenuta
sequestro

conservativo in danno della Tenuta del Gargano

sentirla condannare al pagamento del compenso
dovutogli (che quantificava in e 8.314.703,61) per
tutte le prestazioni professionali (di
progettazione architettonica ed urbanistica, di
assistenza alla procedura di verifica dell’impatto
ambientale e di redazione della relazione tecnica
per i Vigili del Fuoco) dallo stesso espletate per
la realizzazione di un complesso turisticoalberghiero in comune di Cagnano Varano.
Assumeva di avere assunto l’incarico unitamente
all’architetto Pietro Fatigato e precisava che era
stato pattuito un compenso di £ 15.000 per ogni
metro quadrato progettato di edificazione, oltre

IVA e CNPAIA, da suddividersi nella misura del 50%
ciascuno fra i due professionisti, con la
previsione che l’onorario sarebbe stato -inveceliquidato sulla base delle tariffe professionali
degli ingegneri e degli architetti nel caso in cui
l’intervento edilizio avesse beneficiato di
finanziamenti pubblici, come pure nel caso di
alienazione della proprietà e del progetto da
parte della committente.
Aggiungeva che, dopo averlo presentato alle
competenti autorità amministrative (nel dicembre
36$5

s.r.1., conveniva in giudizio detta società per

1998), la società Tenuta del Gargano aveva
ritirato il progetto elaborato dagli architetti
Talia e Fatigato, non ritenendolo più confacente
alle proprie esigenze; che, successivamente, aveva
conferito al solo arch. Talia l’incarico di

del nuovo progetto al Comune di Cagnano Varano
(avvenuta nel maggio 2002), la committente aveva
comunicato a tutte le Amministrazioni interessate
e allo stesso arch. Talia la propria volontà di
ritirare anche tale ultima domanda di concessione
edilizia.
Costituendosi in giudizio, la società convenuta
contestava la pretesa (assumendo che al Talia non
competeva null’altro oltre la somma di £
120.000.000 già versatagli) e proponeva domanda
riconvenzionale per il risarcimento dei danni
conseguiti alla trascrizione del sequestro
conservativo.
Nel corso del giudizio, proponeva atto di
intervento l’arch. Pietro Fatigato, richiedendo la
condanna della convenuta al pagamento di un
compenso quantificato in

e

759.923,92, oltre

accessori.
Il Tribunale di Lucera, Sez. Distaccata di Rodi
Garganico, pronunciava sentenza (n. 178/08 del
9.9.08) con cui condannava la Tenuta del Gargano a
pagare al Talia la somma di C 1.223.263,78 (oltre
accessori) ed al Fatigato la somma di e 246.889,78
(oltre accessori), respingendo le altre richieste
4

elaborarne uno diverso, ma, dopo la presentazione

degli attori e la domanda riconvenzionale della
società convenuta.
Pronunciando -con sentenza n. 1341/2012 del
26.10.12- sul gravame principale proposto dalla
Tenuta del Gargano e sulle impugnazioni
incidentali del Talia e del Fatigato, la Corte di
Appello di Bari riformava la sentenza impugnata,
rideterminando in

e

8.904,10 (oltre accessori) la

somma dovuta al Talia, respingendo la domanda
proposta dal Fatigato con l’atto di intervento e
rigettando, per il resto, tutte le impugnazioni,
con compensazione integrale delle spese dei due
gradi di giudizio.
Ricorrono per cassazione il Talia, che si
affida a sei articolati motivi, nonché il
Fatigato, che propone due articolati motivi; la
Tenuta del Gargano resiste al ricorso del Talia, a
mezzo di controricorso contenente ricorso
incidentale basato su un unico motivo, nonché -a
mezzo di distinto controricorso-

al

ricorso del

Fatigato. Tutte le parti hanno depositato memoria
ex art. 378 C.P.C..

moTrvI

DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Lucera ha affermato che la
condizione del rilascio della concessione edilizia
(cui ha ritenuto subordinato il pagamento di una
parte del compenso) non si

era avverata

in

conseguenza di una condotta contraria a buona fede
della società committente; ha pertanto considerato
operante la fictio di avveramento della condizione
5

2

5

(ex artt. 1358 e 1359 o. c.), riconoscendo dovuto
ad entrambi i professionisti il compenso per il
primo progetto e calcolandolo sulla base della
clausola convenzionale che lo determinava in
misura inferiore alle tariffe professionali; ha

essere applicati in relazione all’attività svolta
dal Talia per il secondo progetto.
La Corte di Appello ha, invece, escluso la
possibilità di ritenere operante la fictio di
avveramento della condizione sospensiva; ha
ritenuto che i professionisti avrebbero dovuto
proporre una domanda di risoluzione e risarcimento
danni ed ha escluso che gli stessi abbiano provato
la sussistenza di un nesso causale fra il dedotto
comportamento inadempiente della Tenuta del
Gargano e il mancato conseguimento della
concessione.
Più specificamente, la Corte territoriale ha
osservato che “le conclusioni tratte dal primo
Giudice non si appalesano condivisibili non solo e
non tanto per il fatto che la fictio iuris
dell’avveramento della condizione non potrebbe
condurre all’esecuzione del contratto, bensì alla
sua risoluzione per inadempimento con conseguente
diritto, in capo alla parte adempiente, al
risarcimento dei danni (domanda quest’ultima non
posta dai professionisti che invece hanno optato

per l’esecuzione del contratto, esigendo il
pagamento

del

corrispettivo pattuito
6

sul

infine ritenuto che gli stessi criteri dovevano

presupposto dell’avveramento della condizione), ma
soprattutto in difetto di adeguata prova in ordine
alla sussistenza del nesso causale m tra il
dedotto contegno inadempiente ascritto alla
società Tenuta del Gargano s.r.l. e l’evento

conseguimento della concessione edilizia, al
rilascio del quale era condizionata
sospensivamente l’esigibilità del credito al saldo
del compenso”.
Su queste premesse, ha affermato che nell’alveo
della convenzione del 14.9.98 “rientrano
certamente i compensi relativi al progetto
iniziale ed a quello di variante, a firma
congiunta dei due architetti, nonché il secondo
progetto redatto dal solo arch. Talia”, con la
conseguenza che “il relativo compenso, ulteriore
rispetto agli acconti già percepiti, deve
ritenersi non esigibile”, mentre “rimangono m
estranee alla disciplina posta dalla convenzione m
le prestazioni relative all’assistenza per lo
studio d’impatto ambientale e quella consistita
nella redazione della relazione tecnica presentata
ai Vigili del Fuoco”.
In parziale accoglimento della domanda del
Talia, ha pertanto confermato la pronuncia del
Tribunale limitatamente agli importi di

e

5.087,10

e di C 3.817,00 (maggiorati degli oneri fiscali e
previdenziali) liquidati per le due anzidette
attività accessorie.
7

pregiudizievole consistito nel mancato

Ha, invece, respinto la domanda proposta dal
Fatigato, come pure la domanda riconvenzionale
svolta dalla Tenuta del Gargano (ritenendola
totalmente carente di prova).
2. Il Talia propone sei articolati motivi.

all’art. 360 nn. 3 e 4 C.P.C., per violazione
degli artt. 99, 101, 111, 112 e 345 C.P.C- censura
il fatto che la Corte barese abbia introdotto -per
la prima volta e d’ufficio- il tema della verifica
della probabilità del rilascio della concessione
(probabilità mai contestata dalla Tenuta del
Gargano), giungendo alla conclusione del mancato
assolvimento dell’onere probatorio gravante sul
Tana; in tal modo sarebbe stato violato il
principio della corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato e il divieto di novum in appello
(avendo la Corte “sostanzialmente sollevato motu
proprio una autonoma eccezione volta a contrastare
la pretesa di pagamento del compenso
professionale”).
2.2. Col 2 ° motivo (ex art. 360, nn. 4 e 5
C.P.C.), il Talia si duole che la Corte abbia
omesso di considerare che la domanda (pagamento
delle spettanze professionali “secondo tariffa”)
era fondata sull’art. 2237 c.c., ossia sul dato incontestato- dell’avvenuto recesso da parte della
cliente, “a nulla rilevando il mancato rilascio
della concessione di cui alla condizione
sospensiva prevista contrattualmente”: assume che,
8

2.1. Col 1 ° motivo -dedotto in relazione

a fronte del recesso da parte del cliente, il
professionista che aveva adempiuto la propria

prestazione ben poteva agire per il pagamento,
senza chiedere la risoluzione per inadempimento e
senza dover dimostrare che la concessione sarebbe

2.3. Col 3 ° motivo (dedotto in relazione ai nn.
3 e 4 C.P.C., con riferimento, fra l’altro,

agli

artt. 1453 e 2237 c.c.), si duole del fatto che la
Corte abbia ritenuto che la tutela della pretesa
avanzata dal Talia potesse essere ottenuta
soltanto a mezzo di una domanda di risoluzione e
risarcimento dei danni, trascurando che ben poteva
essere richiesto l’adempimento dell’obbligo di
pagare il corrispettivo per l’attività svolta (che
consegue al recesso ex art. 2237 c.c.).
2.4. Il 4 ° motivo (dedotto ex art. 360, nn. 3 e
5 C.P.C.) censura la Corte per aver posto a carico
del ricorrente un onere probatorio -in termini di
“sufficiente margine di certezza” anziché di
“possibilità”- superiore a quello previsto dalla
giurisprudenza dalla stessa richiamata (ossia da

stata sicuramente o presumibilmente rilasciata.

Cass. n. 13099/2011) e, comunque, un onere non
“mantenuto entro limiti di ragionevolezza”.
2.5. Col 5 ° motivo (prospettato in relazione ai
nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 C.P.C.), contesta la
conclusione che il rilascio della concessione
costituisse “un’incognita” ed evidenzia come la
/
Corte abbia posto a carico del Talia un 75
ingiustificato onere probatorio aggiuntivo ed
9

abbia trascurato elementi che (unitamente al
complessivo comportamento processuale della Tenuta
del Gargano) avrebbero dovuto condurre ad un esito
di segno opposto.
2.6. Col 6 ° motivo (dedotto anch’esso in

contesta la valutazione compiuta dal giudice di
appello sugli esiti della C.T.U. e
sull’attendibilità e rilevanza delle dichiarazioni
di un teste,

dolendosi,

della

inoltre,

mancata

valutazione o valorizzazione di altri elementi
istruttori.
3.

Il ricorso del Fatigato è basato su due

motivi che ricalcano le prime due censure del
Talia (con l’aggiunta del profilo relativo al
mancato esame della richiesta di maggiorazione del
25% del compenso in conseguenza

della

revoca

dell’incarico effettuata nei suoi confronti).
4.

La Tenuta Del Gargano s.r.l. fonda il

proprio ricorso incidentale su un unico motivo
(dedotto genericamente sotto i profili della
violazione di norme di diritto e del vizio di
motivazione), col quale si duole del fatto che sia
stato riconosciuto al Talia un compenso specifico

per assistenza al gruppo di lavoro per la
valutazione dell’impatto ambientale e per la
relazione tecnica presentata ai Vigili del rime°.
5.

Va

preliminarmente

dichiarata

la

inammissibilità del ricorso del Fatigato, in
quanto notificato (in data 10.6.13) ben oltre il
10

relazione ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 C.P.C.),

termine previsto dagli artt. 370, 1 ° co. e 371, l °
co. C.P.C.. eventi giorni dalla scadenza del
termine stabilito per il deposito

del ricorso del

Talia, notificato il 4.2.2013).
Deve,

infatti,

trovare applicazione il

cui, “atteso il principio di unità
dell’Impugnazione, sancito dall’art. 333 cod. proc.
civ. il quale implica che l’impugnazione proposta
per prima determina la pendenza dell’unico processo
nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di
decadenza, per essere decise simultaneamente,

tutte

le eventuali impugnazioni successive proposte
avverso la stessa sentenza, le quali, in
conseguenza, possono assumere soltanto carattere
incidentale – nei procedimenti con pluralità di
parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse
la notificazione del ricorso per cassazione, le
altre parti, alle quali il ricorso sia stato
notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i
loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza
nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del
ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 cod.
proc. civ., in relazione all’art. 333 dello stesso
codice. Tuttavia, l’inosservanza della forma del
ricorso incidentale, in ragione della mancanza di
una espressa affermazione da parte della legge circa
l’essenzialità dell’osservanza di tale requisito
formale, va apprezzata secondo i principi generali
relativi alla nullità per inosservanza dei requisiti

consolidato orientamento di questa Corte secondo

formali, con la conseguenza che – una volta che
,›

l’impugnazione principale e quella successiva
autonomamente

proposta, anziché

esercitata in via

incidentale, siano state riunite ai sensi dell’art.
essa non impedisce la

335 cod. proc. civ.

conversione di detto ricorso in ricorso incidentale,

termini temporali entro i quali avrebbe dovuto
proporsi, cioè

entro i quaranta

giorni dalla

notificazione del primo ricorso principale,
determinandosi in tale ipotesi il verificarsi di una
fatti specie

di idoneità del secondo ricorso a

raggiungere quello stesso scopo che avrebbe
raggiunto la rituale proposizione dell’impugnazione
nella forma incidentale” (Cass. n. 27887/09).
Talia

6. Il ricorso del

merita -invece-

accoglimento, per le considerazioni che seguono.
70 Con l’atto di citazione introduttivo del
giudizio di primo grado, il Talia ha dedotto
l’avvenuto recesso della Tenuta Del Gargano dal
contratto di prestazione d’opera professionale e
ha richiesto il pagamento delle proprie spettanze
ai sensi

dell’art. 2237

c.c.,

con liquidazione

secondo i minimi tariffari, stante la nullità del
patto del 14.9.98 che prevedeva una deroga ai
detti minimi (rilevando, inoltre, che, “anche a
voler prendere

in esame la

condizione

dell’ottenimento della concessione edilizia, è
evidente come essa non può ormai più verificarsi

12

qualora esso risulti proposto nel rispetto dei

proprio a causa del comportamento

tenuto dalla

società convenuta”).

La domanda era dunque basata sulla previsione
dell’art. 2237, 1 ° co. c.c. (“il cliente può
recedere dal contratto, rimborsando al prestatore

che,

per l’opera svolta”)

bilanciando

contrapposti interessi, riconosce al

cliente un

illimitato diritto di recesso, ma -al tempo
stesso- garantisce al professionista il rimborso
delle spese e il pagamento del compenso per le
attività svolte fino al momento della revoca
dell’incarico.
Non è dunque corretta l’affermazione della
Corte di Appello secondo cui i professionisti
avrebbero “optato per l’esecuzione del contratto,
esigendo il corrispettivo pattuito sul presupposto
dell’avveramento della condizione” né risulta
condivisibile la tesi secondo cui la pretesa
avrebbe dovuto essere avanzata con domanda di
risoluzione per inadempimento e di risarcimento
dei danni: a fronte della revoca dell’incarico da
parte della Tenuta del Gargano, il Talia non aveva
interesse a richiedere la risoluzione del
contratto (già verificatasi per effetto del
recesso) e poteva senz’altro agire per conseguire
il pagamento delle spettanze maturate per
l’attività svolta, fatta salva la necessità di
valutare gli eventuali effetti delle clausole
contenute nella convenzione del 14.9.98.
13

d’opera le spese sostenute e pagando il compenso

B)

Altra questione è quella dell’incidenza,

sulla spettanza e sulla quantificazione del
delle

compenso,

previsioni

dell’accordo

(“convenzione d’incarico professionale” del

prestazioni e a stabilire l’entità dei compensi,
correlava il pagamento di una parte di tali
compensi al rilascio della concessione edilizia
(prevedendo il pagamento di uno degli acconti
“all’approvazione del progetto da parte del Comune
e comunque entro il 31/12/98″ e il pagamento di
ulteriori acconti -per il progetto generale”entro mesi tre dalla data di ottenimento della
concessione edilizia” ed “entro mesi sei” dalla
medesima data).
E’ proprio in relazione a ciò che si è
innestato -nella causa- il tema della condizione e
della fictio di avveramento, che ha finito per
costituire l’oggetto principale del dibattito
processuale nei suoi sviluppi di merito (con
opposto apprezzamento da parte del Tribunale, che
ha ritenuto avverata la condizione, e della Corte,
che ha, invece, escluso la stessa possibilità di
applicare l’istituto della fictio).
C) Sul tema della fictio di avveramento (art.
1359 c.c.: “la condizione si considera avverata
qualora sia mancata per causa imputabile alla
parte

che

interesse

aveva

contrario

all’avveramento di essa”) va registrato un
14

14.9.98) che, oltre ad individuare l’oggetto delle

progressivo allineamento della giurisprudenza di
questa Corte verso posizioni che, facendo leva
sull’obbligo delle parti di comportarsi secondo
buona fede nello stato di pendenza della
condizione (cfr. Cass., S.U. n. 18450/2005: “il

mista è soggetto alla disciplina di cui all’art.
1358 cod. civ., che impone alle parti l’obbligo
giuridico di comportarsi secondo buona fede
durante lo stato di pendenza della condizione, e
la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta
anche per l’attività di attuazione dell’elemento
potestativo della condizione mista”), valutano
l’esistenza di un interesse contrario
all’avveramento non in termini astratti o facendo
riferimento al solo momento della conclusione del
contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo
interesse delle parti all’epoca in cui si è
verificato il fatto o comportamento che ha reso
impossibile l’avveramento della condizione.
Più precisamente, a fronte di un orientamento
tradizionale secondo cui “la condizione può
ritenersi apposta nell’interesse di una sola delle
parti contraenti soltanto quando vi sia
un’espressa clausola contrattuale che disponga in
tal senso ovvero un insieme di elementi che nel
loro complesso inducano a ritenere che si tratti
di condizione alla quale l’altra parte non abbia
alcun interesse, in mancanza, la condizione
stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di
15

contratto sottoposto a condizione potestativa

entrambi i contraenti” (Cass. n. 4178/1998 e, più
recentemente, Cass. n. 16620/2013), si è affermato
che “l’art. 1359 cod. civ., in forza del quale la
condizione si ha per avverata se è mancata per
causa imputabile alla parte controinteressata al

che, per contratto, apparivano avere interesse al
verificarsi della condizione, ma anche ai
comportamenti di chi in concreto ha dimostrato,
con una successiva condotta, di non avere più
interesse al verificarsi della condizione, ponendo
in essere atti tali da contribuire a far
acquistare

al contratto un elemento modificativo

dell'”iter” attuativo della sua efficacia. Detta
norma è applicabile anche alla c.d. condizione
potestativa mista, il cui avveramento dipende in
parte dal caso e in parte dalla volontà di uno dei
contraenti.(Cass. n. 24235/2011; già negli stessi
termini, Cass. n. 13457/2004).
Tale indirizzo è stato ribadito -da ultimo- da
Cass. n. 12/2014, nel senso che, “in tema di
compenso del professionista per l’elaborazione di
un progetto di opera pubblica, la cui
corresponsione sia subordinata al finanziamento
dell’opera da parte della Regione e alla
presentazione della richiesta di finanziamento e
gestione della relativa pratica da parte del
Comune beneficiario dell’opera stessa,
l’affidamento

stessa,

della

nelle

more

dell’elaborazione del progetto da parte del
16

suo avveramento, non si riferisce solo a coloro

professionista,

ad altro soggetto privato,

costituisce comportamento contrario a buona fede,
in violazione dell’art. 1358 cod. civ., che
determina l’avveramento fittizio della condizione,
ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., in quanto

di un interesse contrario all’avveramento”.
D) Ritiene il Collegio dà fare propri i
principi espressi da quest’ultimo orientamento,
che realizzano un diretto collegamento della
previsione dell’art. 1359 c.c. con i principi di
buona fede imposti -nello specifico ambito del
negozio condizionato- dall’art. 1358 c.c. e -più
in generale- dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e che
consentono di valutare l’interesse contrario
all’avveramento di una condizione non in astratto
ed in relazione alla posizione delle parti quale
si prospettava al momento della conclusione del
contratto, bensì in concreto ed in relazione
all’effettivo interesse quale si è venuto
sviluppando in corso di rapporto e -segnatamenteal momento in cui è stata posta in essere
l’attività (o l’omissione) che ha impedito
l’avveramento della condizione.
Va dunque affermata la possibilità che l’art.
1359 c.c. trovi applicazione anche nel caso in cui
l’interesse di una delle

parti -originariamente

convergente con quello della controparte- si
modifichi in corso di rapporto fino a risultare
contrario all’avveramento della condizione.
17

cagionato dal comportamento della parte portatrice

E) In tale ottica, non può negarsi che il
ritiro di un’istanza di concessione edilizia sia
chiaramente sintomatico del venir meno
dell’interesse ad ottenerla da parte di chi tale
istanza aveva presentato e deve ritenersi pertanto

un’ipotesi di “interesse contrario” comportante
l’operatività della previsione dell’art. 1359
c.c..
P) Ne consegue l’erroneità della sentenza
impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto
della domanda effettivamente proposta dal Talia ed
ha negato la possibilità di applicare la fictio di
avveramento di cui all’art. 1359 e. e. a fronte del
ritiro dell’istanza di concessione da parte della
Tenuta del Gargano, finendo col porre a carico del
Talia un onere probatorio (circa la probabilità
che la concessione venisse rilasciata) cui non era
tenuto al cospetto di una condizione che doveva
ritenersi avverata.
G) L’accoglimento del ricorso, nei termini
sopra illustrati, comporta l’assorbimento delle
altre censure mosse dal Talia.
6.1. La sentenza va pertanto cassata, con
rimessione della causa alla Corte di Appello
affinché proceda ad un nuovo esame della vicenda
sulla base dei principi sopra richiamati e con la
precisazione che, in coerenza con la domanda
proposta dal ricorrente (di rimborso spese e di
pagamento dei compensi spettanti ex art. 2237
18

che integri un comportamento idoneo a configurare

c.c.), gli importi da liquidare al professionista
dovranno tener conto della sola attività svolta
fino al momento del recesso della cliente.
7.

Il ricorso incidentale della Tenuta del

Gargano -attinente, come detto, all’avvenuta

8.904,10 per l’assistenza al gruppo di lavoro
del prof. Bruzzi e per la relazione tecnica
presentata ai vigili del Fuoco- non prospetta né
un vizio di impostazione giuridica né un omesso
esame di fatto decisivo e controverso, ma si
limita a sollecitare una diversa valutazione di
merito: come tale, va dichiarato inammissibile.
8.

L’obiettiva difficoltà

di

inquadramento

teorico della vicenda (attestata anche dall’esito
opposto dei giudizi di merito)

giustifica la

compensazione delle spese del presente giudizio
fra il Fatigato e la Tenuta del Gargano; il
giudice di rinvio provvederà al regolamento delle
spese fra la Tenuta ed il Talia.

la Corte accoglie, per quanto di ragione, il
ricorso del Talia, cassa e rinvia alla Corte di
Appello di Bari, in diversa

composizione, che

provvederà anche sulle spese del presente giudizio
fra il Talia e la Tenuta del Gargano s.r.1.;
dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale
della Tenuta del Gargano e del ricorso del
à

Fatigato, compensando le spese fra quest’ultimo e
la predetta società.
19

liquidazione, in favore del Talia, dell’importo di

Roma, 13.3.2014

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