Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16501 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. II, 11/06/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 11/06/2021), n.16501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25777/2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

12, presso lo studio dell’avvocato ANGELO AVERNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIOVITO ALTAMURA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 19 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da F.M., cittadino del Guinea, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

3. F.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del provvedimento emesso dal Tribunale di Lecce per violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c..

Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle ragioni del rigetto della domanda di riconoscimento dello Status di rifugiato, così come sulla domanda di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35 bis, comma 9 e D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 14.

La censura ha ad oggetto il diniego di protezione sussidiaria per l’irrilevanza delle circostanze di fatto narrate dal richiedente. Secondo il ricorrente era onere del Tribunale, in ottemperanza al dovere di cooperazione, di accertare la situazione reale del paese di provenienza attivando i propri poteri istruttori per verificare l’effettiva situazione del Guinea. Nel caso di specie l’accertamento non è stato adeguatamente svolto e non vi è stato un sufficiente riferimento alle fonti internazionali ed è stata erroneamente valutata l’assenza di una minaccia di un danno grave.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

In sostanza, si lamenta che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare la situazione di speciale vulnerabilità personale, correlata all’oggettiva situazione del Guinea. Secondo il ricorrente ogni qualvolta emergano motivi sanitari, di estrema povertà o ambientali, la comparazione con l’attuale livello di integrazione in Italia non sarebbe rilevante, essendo tali situazioni già di per sè costitutive della necessità di protezione internazionale. In Guinea sussisterebbero tali condizioni sociali gravissime senza alcuna possibilità di reinserimento per il richiedente. In tal senso anche in questo caso il tribunale avrebbe violato l’obbligo di cooperazione istruttoria dovendo approfondire la condizione individuale del richiedente e la situazione del paese di provenienza.

4. Il ricorso va dichiarato improcedibile.

Infatti è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata priva delle metà delle pagine (mancano tutte le pagine recanti numero pari in relazione a un totale di 13 pagine).

La giurisprudenza della Corte enuncia il principio secondo cui viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga allegazioni rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno (vedi Sez. 1, Ord. n. 14347, Sez. L. Sent. n. 17065 del 2007). Nella fattispecie, la mancanza di una parte così consistente della motivazione della sentenza impugnata esclude con evidenza che sia possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso.

5. In conclusione il ricorso è improcedibile. Nulla sulle spese non avendo svolto effettiva attività difensiva il Ministero dell’interno.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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