Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16501 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. trib., 05/08/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Luco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20991/2010 proposto da:

BUILDING SERVICE SRL in persona dell’Amm.re e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARNABA TORTOLINI

13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA BARDINO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/2009 della COMM.TRIB.REG. del VENETO,

depositata il 27/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La società Building Service impugnava gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali era stato accertato un maggior reddito e maggiori imposte IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni di imposta 2001 e 2002, a seguito di una verifica fiscale che aveva condotto: 1) al mancato riconoscimento di costi in quanto non inerenti all’attività svolta, non adeguatamente documentati, non di competenza dell’esercizio in cui erano stati imputati; 2) alla contestazione di fatture emesse con IVA agevolata, non spettante ed indetraibile; 3) alla contestazione per fatture non emesse e non registrate a fronte di provvigioni corrisposte per prestazioni di intermediazione immobiliare.

La decisione di primo grado, parzialmente favorevole alla contribuente, era in parte riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con la sentenza n. 33/03/09, depositata il 21.05.2009 e non notificata, a seguito di appello principale proposto dalla contribuente ed appello incidentale proposto dall’Ufficio.

3. La contribuente propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, ai quali replica la Agenzia con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Primo motivo – Violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, (art. 360 c.p.c., comma 12, n. 3).

La censura riguarda le riprese per contestata mancata emissione di fatture per Lire 406.666.667 (2001) ed Euro 82.633,33 (2002) riferita alla pretesa stipulazione di contratti preliminari di compravendita immobili.

Sostiene la ricorrente che, nella logica dell’Ufficio l’esistenza delle operazioni contestate andava desunta esclusivamente dalla individuazione delle fatture per intermediazione immobiliare e dal contenuto di queste, mentre non era stata provata la effettiva stipulazione dei contratti preliminari, del prezzo che sarebbe stato asseritamente concordato e della misura dell’acconto eventualmente versato, e, quindi, in base ad una serie indimostrata di presunzioni inidonee a sorreggere sul piano probatorio la pretesa erariale. A parere della ricorrente la sentenza impugnata si pone in aperta violazione del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo collocato, sotto il profilo in esame, alla base della decisione la concatenazione di presunzioni semplici, ossia derivando presunzioni da altre presunzioni, in termini inidonei a sorreggere l’accertamento delle operazioni contestate alla società e a confermare quindi la pretesa erariale.

1.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

1.3. E’ privo di quesiti.

1.4. Inoltre da un lato censura direttamente gli avvisi di accertamento e dall’altro è privo di decisività in quanto non considera il complessivo ragionamento svolto dalla Commissione, fondato non solo sul vaglio delle incontestate fatture per intermediazione immobiliare, ma anche: sulla mancata produzione da parte della società delle copie delle promesse di vendita, stipulate con i clienti, volte ad accertare se vi era stato versamento di somme a titolo di “caparra” o di “acconto; sulla mancanza di una idonea tenuta della contabilità societaria; sulla inattendibilità della difesa svolta dalla contribuente che assumeva il mancato introito di incassi, nonostante la spesa per l’attività di intermediazione e la circostanza che la società perseguisse uno scopo di lucro.

2.1. Secondo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura riguarda la ripresa relativa al costo sostenuto dalla società per la prestazione fatturata nel corso dell’anno 2000 dall’Arch. M. per Lire 10.077.600 (fattura n.19/2000), ancorchè – a dire della società – la stessa andasse riferita a prestazione eseguita nell’annualità successiva, e considerata invece non deducibile nell’esercizio 2001.

Sostiene la ricorrente che la Commissione ha errato a non prendere in considerazione la dichiarazione scritta resa in data 13.06.2006 dal professionista, con la quale aveva chiarito che la fattura n. 19 del 2000 era stata emessa a titolo di acconto per la redazione di un progetto di fabbricato ad uso residenziale, equiparandola ad una prova orale preclusa nel processo tributario. Rimarca che le circostanze riferite dal professionista trovavano riscontro della concessione edilizia, prodotto dell’attività professionale commissionata dalla società, attività che, verosimilmente non poteva essersi sviluppata che nel corso del 2001, ossia nei mesi precedenti il rilascio del titolo concessorio.

2.2. Il motivo è inammissibile perchè privo di quesito di diritto e perchè privo di decisività.

2.3. Ricorda la Corte che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza”. (Cass. 3386/2011, 7931/2013, 4293/2016).

2.4. Nel caso in esame la Commissione ha escluso la deducibilità del costo sulla scorta della valutazione in fatto di una pluralità di emergenze processuali: segnatamente, la circostanza che la fattura era stata emessa ed il pagamento effettuato il 22.12.2000 e la circostanza che il pagamento era avvenuto senza la precedente stipula di un contratto o accordo da cui poter rilevare i termini, le modalità e l’indicazione del costo complessivo della prestazione. Quindi escludeva l’utilizzabilità della dichiarazione redatta, sia perchè rilasciata in data posteriore rispetto alla prestazione (13.06.2006), sia perchè integrante le caratteristiche di una prova testimoniale non è ammessa nel processo tributario.

Invero la censura coglie solo uno dei passaggi motivazionali svolti dalla Commissione in ragione della disamina dei fatti e, peraltro, il meno significativo, atteso che la dichiarazione dell’architetto nulla sostanzialmente aggiunge a quanto già dedotto dalla società a sua difesa e non inficia le persistenti ed autonome rationes decidendi sul punto. Inoltre la stessa società) nel proporre il motivo, dimostra la fragilità dell’argomento svolto laddove prospetta solo come “verosimile” (fol. 15 del ricorso) la circostanza che la prestazione potesse essersi sviluppata nel 2001.

3.1. Terzo motivo – Violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La censura riguarda la ripresa conseguente al disconoscimento dei costi sostenuti dalla società per il rimborso di viaggi e trasferte effettuate dall’amministratore della società, ritenendo il rimborso non dovuto e quindi privo del requisito di inerenza.

Sostiene la ricorrente che le spese rimborsate dalla società all’amministratore rientrano nei limiti prefissati dall’art. 62 citato; in particolare per quanto attiene alle spese di vitto ed alloggio, consentite sino ad un ammontare giornaliero non superiore a Lire 350.000, elevate a Lire 500.000 per le trasferte all’estero, e per le spese connesse all’impiego di autovetture non aziendali, commisurata al costo di percorrenza ACI ovvero alle tariffe di noleggio.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè privo del quesito di diritto e in quanto non coglie la ratio decidendi espressa dalla Commissione Territoriale, che è fondata, peraltro, su uno specifico accertamento in fatto che non risulta essere stato contestato.

3.3. La Commissione infatti ha escluso la deducibilità di dette spese in quanto non inerenti, ai sensi dell’art. 75 (ora 109) del TUIR, perchè non riferite o collegate in modo certo all’attività della società, segnatamente rimarcando che le spese per pranzi e cene risultavano sostenute a favore diverse persone non identificate e che le spese di viaggio riguardavano il trasferimento dell’amministratore dalla sede della società alla sua abitazione.

3.4. In proposito giova rimarcare che, contrariamente a quanto reputa la ricorrente anche le spese deducibili ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 62, comma 1 ter, (vigente ratione temporis), che stabilisce “1.ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a Lire 350.000; il predetto limite è elevato a Lire 500.000 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.” richiedono la preliminare ricorrenza della condizione di inerenza, che la norma in esame puntualizza. Ed infatti, quanto al presupposto soggettivo, le spese prese in esame dal cit. art. 62, comma 1 ter, devono essere sostenute dai lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, e quindi non da persone estranee alla società o non identificate, e, quanto al presupposto oggettivo, le spese devono essere state sostenute per “trasferte”, e cioè in occasione dello spostamento provvisorio del lavoratore dalla normale sede di lavoro ad altro luogo in ragione di un’esigenza del datore di lavoro circoscritta nel tempo, e non per spostamenti privati.

3.5. Nel caso in esame, con accertamento in fatto non censurato la Commissione ha escluso la ricorrenza dell’inerenza e la decisione risulta immune da vizi.

4.1. In conclusione il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi.

4.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di Cassazione:

– rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi;

– condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida nel compenso di Euro 9.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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